La campagna sul referendum costituzionale di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 è senz’altro partita in sordina. Ancora a inizio
del mese di gennaio, non pochi italiani ignoravano che a breve
sarebbero stati chiamati a esprimersi con un voto sulla legge di revisione
costituzionale intitolata Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e
di istituzione della Corte disciplinare, che aveva completato l’iter parlamentare con l’approvazione da parte del Senato il 30 ottobre 2025. Per tanti
non era neanche chiaro su che cosa si votasse: si sapeva che il referendum
riguardava la giustizia, ma quale aspetto della legislazione era stato modificato? E perché era stata fatta questa scelta? Nel corso delle settimane,
questo gap informativo si è andato riducendo, anche grazie al lavoro di
testate giornalistiche attente a spiegare le varie questioni di natura estremamente tecnica che ruotano intorno alla riforma costituzionale realizzata
dal Governo Meloni e dalla maggioranza che lo sostiene. In questa linea
si inseriscono anche i contributi che trovate in questo numero, realizzati con l’intento di aiutare a orientarsi in una materia oggetti
vamente complessa e con cui ben pochi hanno dimestichezza.
Il richiamo al carattere tecnico della riforma, in attesa di essere con
fermata o bocciata dal voto referendario, non deve però trarre in inganno: ci troviamo di fronte a una questione squisitamente politica. Lo
è in generale, perché non può essere altrimenti quando siamo chiamati a
esercitare il nostro diritto di voto come cittadini. Lo è ancor di più quando
si tratta di decidere se riscrivere il testo della Costituzione, che enuncia i
principi e i valori che reggono la nostra convivenza civile e individua i modi per tutelarli. A testimoniare la valenza politica della questione concorrono anche le polemiche che hanno accompagnato da subito il percorso della
riforma e che stanno assumendo toni sempre più accesi con l’avvicinarsi
dell’appuntamento referendario. D’altronde, ormai da tempo intorno ad
alcune vicende giudiziarie, anche relative a fatti di cronaca come nel caso
della “famiglia nel bosco” e non solo su questioni che hanno un’evidente
rilevanza politica, assistiamo a narrazioni mediatiche negative nei confronti
della magistratura. Prepararsi a esprimere il proprio voto implica dunque
provare a tenere insieme, al meglio delle proprie possibilità, gli aspetti tecnici, questo clima culturale e le valutazioni politiche.
Letture diverse e tra loro distanti
Nella Relazione illustrativa del disegno di legge costituzionale, presenta
ta dal Governo Meloni al Parlamento all’avvio dell’iter legislativo, si afferma che la riforma mira a dare «attuazione alla separazione delle loro
carriere [dei giudici e dei pubblici ministeri] in modo conforme alla
struttura più coerente con le regole fondamentali del processo penale». I
sostenitori del “sì” al voto referendario, ritengono
che sia un passaggio essenziale per avere una giustizia più equa. In
questo modo, a loro parere, nello svolgimento delle sue funzioni un giudice sarebbe davvero terzo e imparziale rispetto alle posizioni del pubblico
ministero, offrendo maggiori garanzie ai cittadini, soprattutto nel caso
di processi penali. Si tratta di una questione di cui si dibatte da oltre
trent’anni nel nostro Paese, con una crescente polarizzazione, dato
che le valutazioni giuridiche, legate al sistema processuale italiano, si sono
mischiate con le ripercussioni di alcune vicende giudiziarie, da Mani pulite
in poi, che hanno esacerbato i rapporti tra la magistratura e la politica.
A ulteriore conferma di quanto alcune componenti della società sentano
importante questo tema, che vede da tempo tra i favorevoli anche giuristi
vicini alle forze oggi all’opposizione, sulla separazione delle funzioni giudicante e requirente si sono già tenuti tre referendum abrogativi (nel 1997,
2000 e 2022), che tuttavia non hanno raggiunto il quorum richiesto dalla Costituzione per essere validi.
Per i contrari alla riforma, la separazione delle carriere non è il problema principale della giustizia nel nostro Paese, né una soluzione alla lentezza
dei processi, dovuta ad altre ragioni, prima fra tutte la carenza di sufficienti
risorse umane, anche sul piano del personale amministrativo, tecnologi
che ed economiche a disposizione degli uffici giudiziari. D’altronde, per
i sostenitori del “no” il vero obiettivo della revisione costituzionale è
indebolire la magistratura e minarne l’autonomia e l’indipendenza riconosciute nella Costituzione, attraverso lo sdoppiamento del Consiglio
superiore della magistratura (CSM), la creazione dell’Alta Corte di giustizia a cui viene affidata la competenza in materia disciplinare, togliendola
proprio al CSM, l’introduzione del sorteggio per la scelta dei membri degli
organi di autogoverno della magistratura ridefiniti nella riforma.
Guardando alla Costituzione
Di fronte a posizioni così distanti, spesso condizionate anche da un’accesa e controproducente vis polemica di parte, nonché da una retorica semplificatrice che non rende giustizia all’intelligenza degli interlocutori, come
cittadini ci possiamo legittimamente sentire disorientati, o addirittura infastiditi perché ci è chiesto di pronunciarci su un tema così tecnico. Qualcuno può anche sperimentare una sensazione di déjà-vu, come se si ripetesse
stancamente un rito ben noto verso il quale non nutre un grande interesse,
come se non lo riguardasse. Eppure, come ricordavamo in precedenza,
è in gioco la riscrittura della Costituzione e l’entrata in vigore o meno
della riforma è legata all’esito di un voto la cui validità non dipenderà
dal numero di elettori che si recheranno alle urne, dato che si tratta
di un referendum confermativo e non abrogativo per cui non è richiesto
un quorum. Da qui il chiaro rilievo civico che ha questo referendum e la
necessità di individuare elementi che possano essere di aiuto per formarsi
un’opinione. Senza entrare negli aspetti più tecnici, affrontati nell’articolo
di Renato Balduzzi (pp. 159-169), una riflessione che vada in questa dire
zione deve collocarsi proprio sul piano costituzionale.
Non è la prima volta che la nostra Costituzione viene modificata.
In quasi ottant’anni sono stati cambiati in parte, introdotti o soppressi
trentanove articoli. Nella maggioranza dei casi le revisioni costituzionali
approvate dal Parlamento sono entrate in vigore senza sottoporle al voto dei
cittadini, vuoi perché nessuno lo ha richiesto, vuoi perché approvate con
una maggioranza così ampia che la legge esclude il ricorso al referendum.
Solo in quattro casi, in effetti, si è tenuto un referendum costituzionale: sono state approvate nel 2001 la riforma del Titolo V, relativo alle Regioni e
agli Enti locali, e nel 2020 la riduzione del numero dei parlamentari; sono
state bocciate le proposte di revisione più ampia della seconda parte della
Costituzione proposte dal Governo Berlusconi nel 2006 e dal Governo Renzi nel 2016.
Una lezione si può trarre dalla storia che ci precede: la maggioranza delle revisioni della Costituzione, per renderla rispondente a nuove esigenze o sensibilità, ha avuto un esito positivo quando si è posta
nel solco dello spirito di dialogo e confronto tra diverse sensibilità
politiche da cui scaturì il testo della Carta in Assemblea costituente.
Non è accaduto così per tanti progetti legislativi, presentati da una parte
politica, che si sono arenati nelle aule parlamentari senza essere approvati;
né per i due progetti di riforma complessiva presentati dal centrodestra e
dal centrosinistra in passato, che, pur attraverso vicende politiche diverse,
costituivano bandiere politiche di parte. Tutto questo non sorprende se
dall’esperienza spostiamo l’attenzione alla riflessione teorica, perché c’è un
aspetto che si impone come riferimento da tenere fermo. Di fatto le regole previste dai costituenti miravano a far sì che una modifica del testo fosse
rara, da realizzare solo quando ritenuto veramente necessario, e fosse possibile solo al verificarsi di due condizioni essenziali: un’ampia convergenza
a livello di classe politica o, nel caso del voto referendario, il sostegno della
maggioranza dei cittadini che si sono recati alle urne.
Non sappiamo ovviamente quale sarà l’esito del voto referendario, mentre è già evidente che non vi è stata un’autentica apertura al confronto
nelle sedi parlamentari lungo l’iter di approvazione del disegno di legge costituzionale, presentato dal Governo Meloni e sostenuto fedelmente dall’attuale maggioranza, tradendo di fatto lo spirito costituente. Allo
stesso modo va riconosciuto che l’obiettivo di separare le carriere di giudici
e pubblici ministeri potrebbe essere raggiunto con una legge ordinaria,
senza fare ricorso a una modifica della Costituzione, che invece, pensando
al futuro, introduce un fattore di rigidità su una questione importante,
che merita di essere discussa e affrontata, ma non risolta al livello di legge
fondamentale.
Soprattutto desta preoccupazione l’ampio rinvio alla legislazione
ordinaria di attuazione della riforma, che dovrà essere approvata entro
un anno e di cui al momento non conosciamo i possibili contenuti, se si considerano le affermazioni di alcuni esponenti del Governo. È
così per la dichiarazione del Ministro Nordio che si stupisce come «Elly
Schlein non capisca che questa riforma gioverebbe anche a loro, nel momento in cui andassero al governo», e che lascia presagire la possibilità di
rimettere in seria discussione il principio dell’autonomia e indipendenza
della magistratura, che per la Costituzione è sottoposta solo alla legge (art.
101, c. 2, Cost.). Ma non meno preoccupanti sono le numerose e ripetute
manifestazioni di insofferenza espresse nei confronti della magistratura,
accusata di ostacolare il lavoro del Governo con i suoi interventi su alcuni
temi, ritenuti sensibili, come la pubblica sicurezza o l’immigrazione. La
separazione dei poteri prevista nella Costituzione è un valore troppo
fondamentale per rischiare di metterlo in pericolo. Per questo la scelta di
salvaguardarlo di fronte a prospettive incerte sui successivi passaggi
normativi orienta verso un voto negativo su una questione che può essere affrontata in altri modi e in altre sedi.