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Giustizia: un voto inevitabilmente politico

Fascicolo: marzo 2026

La campagna sul referendum costituzionale di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 è senz’altro partita in sordina. Ancora a inizio del mese di gennaio, non pochi italiani ignoravano che a breve sarebbero stati chiamati a esprimersi con un voto sulla legge di revisione costituzionale intitolata Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare, che aveva completato l’iter parlamentare con l’approvazione da parte del Senato il 30 ottobre 2025. Per tanti non era neanche chiaro su che cosa si votasse: si sapeva che il referendum riguardava la giustizia, ma quale aspetto della legislazione era stato modificato? E perché era stata fatta questa scelta? Nel corso delle settimane, questo gap informativo si è andato riducendo, anche grazie al lavoro di testate giornalistiche attente a spiegare le varie questioni di natura estremamente tecnica che ruotano intorno alla riforma costituzionale realizzata dal Governo Meloni e dalla maggioranza che lo sostiene. In questa linea si inseriscono anche i contributi che trovate in questo numero, realizzati con l’intento di aiutare a orientarsi in una materia oggetti vamente complessa e con cui ben pochi hanno dimestichezza.

Il richiamo al carattere tecnico della riforma, in attesa di essere con fermata o bocciata dal voto referendario, non deve però trarre in inganno: ci troviamo di fronte a una questione squisitamente politica. Lo è in generale, perché non può essere altrimenti quando siamo chiamati a esercitare il nostro diritto di voto come cittadini. Lo è ancor di più quando si tratta di decidere se riscrivere il testo della Costituzione, che enuncia i principi e i valori che reggono la nostra convivenza civile e individua i modi per tutelarli. A testimoniare la valenza politica della questione concorrono anche le polemiche che hanno accompagnato da subito il percorso della riforma e che stanno assumendo toni sempre più accesi con l’avvicinarsi dell’appuntamento referendario. D’altronde, ormai da tempo intorno ad alcune vicende giudiziarie, anche relative a fatti di cronaca come nel caso della “famiglia nel bosco” e non solo su questioni che hanno un’evidente rilevanza politica, assistiamo a narrazioni mediatiche negative nei confronti della magistratura. Prepararsi a esprimere il proprio voto implica dunque provare a tenere insieme, al meglio delle proprie possibilità, gli aspetti tecnici, questo clima culturale e le valutazioni politiche.

 

Letture diverse e tra loro distanti

Nella Relazione illustrativa del disegno di legge costituzionale, presenta ta dal Governo Meloni al Parlamento all’avvio dell’iter legislativo, si afferma che la riforma mira a dare «attuazione alla separazione delle loro carriere [dei giudici e dei pubblici ministeri] in modo conforme alla struttura più coerente con le regole fondamentali del processo penale». I sostenitori del “sì” al voto referendario, ritengono che sia un passaggio essenziale per avere una giustizia più equa. In questo modo, a loro parere, nello svolgimento delle sue funzioni un giudice sarebbe davvero terzo e imparziale rispetto alle posizioni del pubblico ministero, offrendo maggiori garanzie ai cittadini, soprattutto nel caso di processi penali. Si tratta di una questione di cui si dibatte da oltre trent’anni nel nostro Paese, con una crescente polarizzazione, dato che le valutazioni giuridiche, legate al sistema processuale italiano, si sono mischiate con le ripercussioni di alcune vicende giudiziarie, da Mani pulite in poi, che hanno esacerbato i rapporti tra la magistratura e la politica. A ulteriore conferma di quanto alcune componenti della società sentano importante questo tema, che vede da tempo tra i favorevoli anche giuristi vicini alle forze oggi all’opposizione, sulla separazione delle funzioni giudicante e requirente si sono già tenuti tre referendum abrogativi (nel 1997, 2000 e 2022), che tuttavia non hanno raggiunto il quorum richiesto dalla Costituzione per essere validi.

Per i contrari alla riforma, la separazione delle carriere non è il problema principale della giustizia nel nostro Paese, né una soluzione alla lentezza dei processi, dovuta ad altre ragioni, prima fra tutte la carenza di sufficienti risorse umane, anche sul piano del personale amministrativo, tecnologi che ed economiche a disposizione degli uffici giudiziari. D’altronde, per i sostenitori del “no” il vero obiettivo della revisione costituzionale è indebolire la magistratura e minarne l’autonomia e l’indipendenza riconosciute nella Costituzione, attraverso lo sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura (CSM), la creazione dell’Alta Corte di giustizia a cui viene affidata la competenza in materia disciplinare, togliendola proprio al CSM, l’introduzione del sorteggio per la scelta dei membri degli organi di autogoverno della magistratura ridefiniti nella riforma.

 

Guardando alla Costituzione

Di fronte a posizioni così distanti, spesso condizionate anche da un’accesa e controproducente vis polemica di parte, nonché da una retorica semplificatrice che non rende giustizia all’intelligenza degli interlocutori, come cittadini ci possiamo legittimamente sentire disorientati, o addirittura infastiditi perché ci è chiesto di pronunciarci su un tema così tecnico. Qualcuno può anche sperimentare una sensazione di déjà-vu, come se si ripetesse stancamente un rito ben noto verso il quale non nutre un grande interesse, come se non lo riguardasse. Eppure, come ricordavamo in precedenza, è in gioco la riscrittura della Costituzione e l’entrata in vigore o meno della riforma è legata all’esito di un voto la cui validità non dipenderà dal numero di elettori che si recheranno alle urne, dato che si tratta di un referendum confermativo e non abrogativo per cui non è richiesto un quorum. Da qui il chiaro rilievo civico che ha questo referendum e la necessità di individuare elementi che possano essere di aiuto per formarsi un’opinione. Senza entrare negli aspetti più tecnici, affrontati nell’articolo di Renato Balduzzi (pp. 159-169), una riflessione che vada in questa dire zione deve collocarsi proprio sul piano costituzionale.

Non è la prima volta che la nostra Costituzione viene modificata. In quasi ottant’anni sono stati cambiati in parte, introdotti o soppressi trentanove articoli. Nella maggioranza dei casi le revisioni costituzionali approvate dal Parlamento sono entrate in vigore senza sottoporle al voto dei cittadini, vuoi perché nessuno lo ha richiesto, vuoi perché approvate con una maggioranza così ampia che la legge esclude il ricorso al referendum. Solo in quattro casi, in effetti, si è tenuto un referendum costituzionale: sono state approvate nel 2001 la riforma del Titolo V, relativo alle Regioni e agli Enti locali, e nel 2020 la riduzione del numero dei parlamentari; sono state bocciate le proposte di revisione più ampia della seconda parte della Costituzione proposte dal Governo Berlusconi nel 2006 e dal Governo Renzi nel 2016.

Una lezione si può trarre dalla storia che ci precede: la maggioranza delle revisioni della Costituzione, per renderla rispondente a nuove esigenze o sensibilità, ha avuto un esito positivo quando si è posta nel solco dello spirito di dialogo e confronto tra diverse sensibilità politiche da cui scaturì il testo della Carta in Assemblea costituente. Non è accaduto così per tanti progetti legislativi, presentati da una parte politica, che si sono arenati nelle aule parlamentari senza essere approvati; né per i due progetti di riforma complessiva presentati dal centrodestra e dal centrosinistra in passato, che, pur attraverso vicende politiche diverse, costituivano bandiere politiche di parte. Tutto questo non sorprende se dall’esperienza spostiamo l’attenzione alla riflessione teorica, perché c’è un aspetto che si impone come riferimento da tenere fermo. Di fatto le regole previste dai costituenti miravano a far sì che una modifica del testo fosse rara, da realizzare solo quando ritenuto veramente necessario, e fosse possibile solo al verificarsi di due condizioni essenziali: un’ampia convergenza a livello di classe politica o, nel caso del voto referendario, il sostegno della maggioranza dei cittadini che si sono recati alle urne.

Non sappiamo ovviamente quale sarà l’esito del voto referendario, mentre è già evidente che non vi è stata un’autentica apertura al confronto nelle sedi parlamentari lungo l’iter di approvazione del disegno di legge costituzionale, presentato dal Governo Meloni e sostenuto fedelmente dall’attuale maggioranza, tradendo di fatto lo spirito costituente. Allo stesso modo va riconosciuto che l’obiettivo di separare le carriere di giudici e pubblici ministeri potrebbe essere raggiunto con una legge ordinaria, senza fare ricorso a una modifica della Costituzione, che invece, pensando al futuro, introduce un fattore di rigidità su una questione importante, che merita di essere discussa e affrontata, ma non risolta al livello di legge fondamentale.

Soprattutto desta preoccupazione l’ampio rinvio alla legislazione ordinaria di attuazione della riforma, che dovrà essere approvata entro un anno e di cui al momento non conosciamo i possibili contenuti, se si considerano le affermazioni di alcuni esponenti del Governo. È così per la dichiarazione del Ministro Nordio che si stupisce come «Elly Schlein non capisca che questa riforma gioverebbe anche a loro, nel momento in cui andassero al governo», e che lascia presagire la possibilità di rimettere in seria discussione il principio dell’autonomia e indipendenza della magistratura, che per la Costituzione è sottoposta solo alla legge (art. 101, c. 2, Cost.). Ma non meno preoccupanti sono le numerose e ripetute manifestazioni di insofferenza espresse nei confronti della magistratura, accusata di ostacolare il lavoro del Governo con i suoi interventi su alcuni temi, ritenuti sensibili, come la pubblica sicurezza o l’immigrazione. La separazione dei poteri prevista nella Costituzione è un valore troppo fondamentale per rischiare di metterlo in pericolo. Per questo la scelta di salvaguardarlo di fronte a prospettive incerte sui successivi passaggi normativi orienta verso un voto negativo su una questione che può essere affrontata in altri modi e in altre sedi.

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