Ottobre 1975: nelle strade di Roma sfilano migliaia di persone. Sono in maggioranza donne, giunte nella capitale per partecipare a una manifestazione, che sarà ricordata come la prima a livello nazionale contro la violenza sessuale. È la reazione a una notizia di pochi giorni prima: in una villetta del Circeo, Rosaria Lopez e Donatella Colasanti sono state vittime di ripetute violenze da parte di tre ragazzi della buona borghesia romana, stuprate e percosse fino a quando una di loro muore e l’altra per salvarsi si finge morta. Per giorni la carta stampata e la TV ricostruiscono fatti e motivazioni, raccontano dettagli delle vite di chi è coinvolto e cercano di comprendere quanto è accaduto: per la prima volta in Italia si comincia a considerare l’omicidio e la violenza sessuale nei confronti di una donna non solo come un episodio di cronaca, ma come un fatto socialmente e politicamente rilevante. Siamo ancora lontani dal parlare di femminicidio. D’altronde, è proprio negli anni ’70 che il termine femicide inizia a essere usato da scrittrici e studiose anglosassoni per indicare la violenza esercitata su una donna in quanto donna. Tuttavia, grazie all’impegno dei movimenti femministi, timidamente nell’opinione pubblica italiana si fa strada una consapevolezza diversa sul significato di episodi come quello del Circeo e su ciò che li rende possibili.
Per il nostro Paese è stato l’inizio di un cammino la cui tappa più recente si è registrata il 25 novembre 2025, nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, con l’approvazione da parte del Parlamento della L. 2 dicembre 2025, n. 181, Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime. Partire da questo testo normativo permette di ripercorrere alcuni snodi fondamentali sul piano sociopolitico, culturale e giuridico quando ci si interroga sul fenomeno delle violenze contro le donne e su come debellarlo, mostrando passi compiuti e ormai consolidati e segnalando retaggi del passato, ambiguità e precomprensioni tuttora presenti, che possono esercitare un’influenza negativa.
Dare un nome giuridico alla violenza sulle donne
Quando si tratta di temi che hanno un particolare rilievo sociale, due elementi giocano un ruolo di primo piano nella valutazione del legislatore sulla sensatezza e l’opportunità di introdurre una nuova norma penale o modificare in modo sostanziale la normativa in vigore. Il primo riguarda l’oggi: tiene conto non solo di quanto sia urgente un intervento, ma anche della sensibilità diffusa rispetto alla questione, delle soluzioni proposte nel dibattito pubblico, della riflessione svolta in diversi sedi (la politica, l’amministrazione pubblica, le università, la società civile), delle scelte normative a livello internazionale. Il secondo elemento è invece rivolto al futuro: la norma penale potrà rivestire anche una funzione pedagogica nei confronti dei cittadini, orientandone i comportamenti per tutelare in modo più effettivo quel bene oggi minacciato? Ritroviamo questi elementi nella scelta di introdurre il reato di femminicidio nel nostro Codice penale, come hanno già fatto altri Paesi in Europa e nel mondo, tra cui Belgio, Brasile, Cile, Cipro, Croazia, Malta, Messico.
L’uccisione di una donna rientrava evidentemente già nel reato di omicidio (art. 575 c.p.) e nel corso degli anni erano state introdotte alcune modifiche per rendere più severe le pene quando si accertava il verificarsi di circostanze che sono ricorrenti nei casi di femminicidio, come l’irrogazione dell’ergastolo per gli omicidi che abbiano in precedenza minacciato o molestato in modo ripetuto la donna uccisa (art. 576, n. 5.1, c.p.) o quando la vittima è la coniuge, anche legalmente separata, l’altra parte dell’unione civile o vi è una convivenza stabile o una relazione affettiva con il colpevole (art. 577, n. 5.1, c.p.). Con la L. n. 181/2025, il legislatore ha deciso di compiere un passo ulteriore: la descrizione della fattispecie del reato non si concentra solo sull’atto materiale di togliere la vita a una donna in quanto donna, ma sulle motivazioni.
«Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo».
Art. 577-bis c.p. (Femminicidio)
L’art. 577-bis c.p. descrive il femminicidio come un «atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna», e inoltre specifica che rientra nella previsione del reato anche quando la morte è «in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali». In altre parole, vi è una presa d’atto delle dinamiche sottostanti ai casi di femminicidio, presente anche in altri testi giuridici internazionali, come la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza del 2011, generalmente nota come Convenzione di Istanbul, che ha posto le basi vincolanti per un quadro giuridico completo di protezione delle donne contro qualsiasi forma di violenza. Nel preambolo si riconosce «la natura strutturale della violenza contro le donne» e si afferma che essa costituisce «una manifestazione dei rapporti di forza storicamente disuguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione».
Come Paese siamo giunti a questo livello di consapevolezza attraverso vari passaggi, a partire dalla fondamentale riforma del diritto di famiglia, anch’essa nel 1975, che ha eliminato il ruolo preminente attribuito ai mariti e riconosciuto la parità tra i coniugi nelle decisioni riguardanti la vita familiare, a cui ha fatto seguito la presa d’atto della necessità di istituire luoghi appositi come le case antiviolenza, nate nei primi anni ’90 e regolamentate nel 2013. Si è trattato di un percorso che ha richiesto tempi lunghi, a volte decisamente eccessivi, se si considera che solo negli anni ’90 (L. 15 febbraio 1996, n. 66, Norme contro la violenza sessuale) il legislatore è intervenuto per sancire che il reato di violenza sessuale non è un delitto contro la moralità pubblica e il buon costume, ma contro la libertà personale. Nel corso degli anni, la maggioranza dei casi di femminicidio è passata sotto silenzio (cfr Lalli P. [ed.], L’amore non uccide. Femminicidio e discorso pubblico: cronaca, tribunali, politiche, il Mulino, Bologna 2020), mentre per ragioni disparate alcuni eventi drammatici hanno avuto una più ampia eco, svolgendo la funzione di catalizzatori dell’attenzione a livello sociale e spingendo la politica a occuparsi nuovamente del tema.
È questo anche il caso per la L. n. 181/2025, proposta dal Governo Meloni e approvata con il voto delle opposizioni a poco più di un anno di distanza dall’uccisione di Giulia Tramontano e Giulia Cecchettin. L’ampia convergenza in Parlamento mostra che la politica può e sa, anche su temi sensibili, giungere a posizioni condivise grazie a un percorso preparatorio svolto nel segno del dialogo per individuare gli obiettivi che si vogliono conseguire e gli strumenti per farlo. Non è un esito scontato, visto che nelle stesse settimane si è arenato l’accordo tra maggioranza e opposizioni sul disegno di legge che modifica l’art. 609-bis c.p., specificando che si ha violenza sessuale quando non c’è il consenso libero e attuale della persona. Nel caso del femminicidio, la politica ha riconosciuto che è essenziale descrivere in modo più specifico e aderente alla realtà condotte criminose che altrimenti – come è accaduto fino a oggi – potevano essere sminuite o travisate: «I femminicidi non diminuiranno dando loro un nome, ma esisteranno. E quando si nomina si pensa e, dunque, si costruiscono le categorie indispensabili per prevenire» (Di Nicola Travaglini P., «Il femminicidio esiste ed è un delitto di potere», in Sistema penale¸ 5 [2025] 33).
L’impegno per prevenire le violenze
Ampliando lo sguardo al di là dei femminicidi, l’uso del plurale è necessario quando si parla di violenze sulle donne, dato che assumono forme diverse: alcune coinvolgono il corpo, come quella fisica o sessuale; altre feriscono senza lasciare tracce subito visibili, come la violenza psicologica, quella economica o sociale. Per affrontarle, è cruciale la prevenzione, prendendo atto che la risposta penale non è sufficiente. Lo dimostrano i dati sugli omicidi nel nostro Paese negli ultimi trent’anni: a fronte di una sensibile diminuzione di quelli in cui le vittime sono uomini, la flessione è molto più contenuta per i casi che riguardano le donne, le quali, nove volte su dieci, hanno un legame affettivo con il loro assassino (Allegri P., Il femminicidio come reato autonomo: i rischi della risposta meramente punitiva alla violenza di genere, in <www.rapportoantigone.it>).
Leggere insieme la differenza nell’andamento nel tempo degli omicidi in base al sesso delle vittime e la dimensione “domestica” che contraddistingue i femminicidi costringe a fare i conti con una cultura diffusa e radicata, che giustifica, alle volte in modo inconsapevole, le disuguaglianze di genere esistenti in tanti campi. Per definire questo assetto di rapporti e il modo in cui il potere, le risorse e le opportunità sono distribuite tra i due sessi, la sociologia, basandosi su anni di ricerca e riflessione, fa ricorso alla nozione di patriarcato, che nella discussione pubblica ha suscitato talvolta polemiche accese, che hanno impedito di avanzare in una riflessione quanto mai necessaria, ma che può essere feconda solo se non è compromessa da pregiudizi e ideologie. Pur non costituendo una novità, il tema della parità di genere fatica a essere compreso e incontra opposizioni esplicite o sotterranee, come mostra la dichiarazione del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, pronunciata alla Conferenza internazionale contro il femminicidio del 21 novembre 2025: «C’è una sedimentazione anche nella mentalità dell’uomo, del maschio, che è difficile da rimuovere perché è una sedimentazione che si è formata in millenni di sopraffazione, di superiorità e quindi anche se oggi l’uomo accetta e deve accettare questa assoluta parità formale e sostanziale nei confronti della donna, nel suo subconscio, il suo codice genetico trova sempre una certa resistenza».
Il richiamo alla genetica suona autoassolutorio e deresponsabilizzante: in fin dei conti, che cosa si può fare contro la biologia? Nel seguito del suo intervento, il Ministro ha aggiunto altre considerazioni, riconoscendo il compito fondamentale che l’educazione può svolgere per contrastare la violenza contro le donne, menzionando in particolare il ruolo delle famiglie, e lasciando sullo sfondo quello della scuola, al pari della sua collega Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, secondo la quale non c’è correlazione fra l’educazione sessuale nella scuola e una diminuzione delle violenze contro le donne.
L’argomentazione del ministro Nordio tradisce un retropensiero che fatica a riconoscere che «la violenza non è un’eredità biologica, ma una strategia culturale che ha bisogno di essere disimparata, contrastata e infine sostituita con nuove forme di convivenza e reciprocità» (Ghigi R., Niente scuse. La violenza di genere riguarda anche te, il Mulino, Bologna 2025, 58). Gli studi scientifici sul tema dimostrano la fondatezza di questa prospettiva, che riconduce la violenza e le discriminazioni alla sfera della cultura. Ci sono quindi i margini per intervenire a livello sociale e politico. Non è una conclusione di poco conto: dà credito e sostegno alla visione costituzionale di una società fondata su un’uguaglianza possibile, raggiungibile grazie all’impegno delle istituzioni, della società civile e dei singoli.
Fare propria questa prospettiva non significa certo disconoscere o sminuire il peso esercitato da condizionamenti e automatismi, stratificatisi nel corso di secoli nell’immaginario collettivo. Ne è una riprova il ritorno al maschilismo anche presso le fasce giovanili come rifugio identitario di fronte a cambiamenti sociali disorientanti. Questa eredità è ancora in grado di generare discriminazioni a danno delle donne e inchioda gli uomini a una concezione castrante della mascolinità (Reginato A., «“Suo marito partì con lei”. Il lungo esodo dalla terra del patriarcato», in Aggiornamenti Sociali, 4 [2024] 273-278). In fondo, la prima forma di resistenza culturale che possiamo praticare è prendere atto della sua esistenza e capacità pervasiva e silenziosa di incidere nelle relazioni all’interno delle famiglie, nel lavoro, nella vita pubblica, e anche nella Chiesa, come mostra il cammino sinodale (Rowlands A., «Le donne al cuore del Sinodo», in Aggiornamenti Sociali, 2 [2024] 83-86). È su questo terreno che siamo chiamati a giocare una partita educativa talmente ampia e complessa che sarebbe illusorio ritenere che possa essere condotta solo dai singoli, dalle famiglie, che per altro vivono spesso un legittimo senso di smarrimento e impotenza di fronte a questioni così complesse, o dalle realtà del Terzo settore che si occupano del tema. Per questo è essenziale il ruolo di orientamento e affiancamento da parte delle istituzioni in tutte le loro articolazioni. È l’azione sinergica di tutte le componenti della società che renderà possibile quel cambiamento culturale in grado di scardinare un sistema che si alimenta e trae forza dal separare e isolare le persone, mietendo continuamente vittime: le donne, i bambini e, ampliando lo sguardo, anche tutte le persone che appartengono a minoranze. In questo modo, potremo incamminarci verso l’orizzonte di una società senza violenza di genere, finalmente paritaria, lasciandoci progressivamente alle spalle un sistema di relazioni sociali imperniato su violenza e dominio, che codifica rigidamente i ruoli e mette al bando la fragilità.