Prime considerazioni sulla legge contro la violenza sessuale
Della nuova legge contro la violenza sessuale vengono analizzate le norme introduttive. La prima, trasferendo i reati sessuali dalla categoria dei « delitti contro la moralità pubblica » a quella dei « delitti contro la persona », attua l'auspicata riforma in senso personalistico della normativa in materia. La seconda, che unifica due figure di reato prima distinte ( »violenza carnale » e « atti di libidine violenta ») sotto il titolo di « violenza sessuale », al fine di eludere l'umiliante interrogatorio della vittima reso inevitabile dalla precedente disciplina, si presta, secondo l'A., a severe critiche : essa lederebbe i principi giuridici di « proporzionalità » della pena e di « uguaglianza » nel trattamento dei reati, nonché quello di « determinatezza » nella previsione delle sanzioni, ampliando così indebitamente il potere di discrezionalità del giudice
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