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Partecipazione del sindacato a funzioni pubbliche

Per la mancata attuazione dell'art. 39 Cost. i sindacati sono associazioni non riconosciute come persone giuridiche. Tuttavia la loro attività non si limita al campo privato : in forme molteplici, sia pure a livello prevalentemente consultivo o esecutivo, essi partecipano a funzioni pubbliche : nel settore previdenziale, negli organi dell'amministrazione indiretta, negli organi di controllo su attività economiche, nei consigli di amministrazione degli enti « parasindacali », nella politica di programmazione economica, nell'attività legislativa, nella funzione giurisdizionale. Si tratta di una partecipazione conforme ai principi costituzionali, espressione dell'esigenza partecipativa propria di una democrazia pluralista. Si impone peraltro ai sindacati una revisione della loro partecipazione a funzioni pubbliche perché, da un lato, persegua solo obiettivi di interesse generale e, dall'altro, non ricerchi una « supplenza sindacale » al sistema dei partiti
Fascicolo: lug-ago 1991
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