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Statuto delle Regioni ordinarie e tutela delle « fasce deboli »

La legge costituzionale n. 1.99 introduce una importante riforma nel diritto regionale. Dopo aver spiegato il procedimento di formazione, i contenuti e i limiti previti per gli Statuti regionali dal nuovo art. 123 Cost., che potenzia l'autonomia statutaria delle 15 Regioni ordinarie, l'A. esamina, da un punto di vista giuridico, la tutela delle « fasce deboli » che gli Statuti possono esercitare. A partire dalle disposizioni sociali degli Statuti del '71 e dal vincolo di armonia con i principi della Costituzione che sanciscono il pieno sviluppo della persona e lo Stato sociale, ogni Regione potrà meglio concretizzare l'attenzione verso i soggetti più deboli avvalendosi della propria accresciuta autonomia
Fascicolo: dicembre 2000
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