Le questioni bioetiche e giuridiche connesse alla fine della vita umana
stanno agitando nuovamente il nostro Paese. Nel mese di febbraio
la Corte costituzionale dovrà pronunciarsi sull’ammissibilità
del referendum abrogativo di parte dell’art. 579 c.p. sull’omicidio del
consenziente, che, in caso di vittoria, introdurrebbe l’eutanasia nel nostro
ordinamento. A sostegno della proposta referendaria nel 2021 sono state
raccolte, per la prima volta in parte anche online, le firme di oltre 1,2 milioni
di cittadini.
Sempre nel mese di febbraio è prevista alla Camera la ripresa del
dibattito sulla proposta di legge Disposizioni in materia di morte volontaria
medicalmente assistita, giunta in aula il 13 dicembre 2021 dopo
essere stata approvata dalle Commissioni Giustizia e Affari sociali 1. Essa
intende dare attuazione all’auspicio formulato dalla Corte costituzionale
nella Sentenza n. 242/2019: nel dichiarare parzialmente illegittimo l’art.
580 c.p. sull’istigazione o aiuto al suicidio, la Corte aveva chiesto con
forza un intervento legislativo sulla materia, sulla base dei principi da essa
enunciati.
Per seguire questa complessa discussione politica e legislativa e farsi
un’idea non superficiale in merito, è necessario identificare le diverse questioni
implicate e avere chiare alcune distinzioni. La prima, per certi versi
preliminare, riguarda la Legge 22 dicembre 2017, n. 219, Norme in materia
di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento 2, spesso evocata
nel dibattito, ma non sempre a proposito. È vero che la Corte costituzionale
fa riferimento agli artt. 1-2 di quella legge, ma solo allo scopo di
delimitare, per analogia e in mancanza di altro riferimento normativo più
specifico, l’ambito operativo della Sentenza n. 242/2019 e le procedure per
darvi attuazione. Tuttavia, l’intento della L. n. 219/2017 non era modificare
le norme penali su eutanasia e suicidio assistito, ma contrastare
l’accanimento terapeutico, disciplinando le modalità con cui è possibile
rifiutare o sospendere trattamenti sanitari, anche di sostegno delle funzioni
vitali, inclusi quelli minimi come la nutrizione e l’idratazione artificiali,
quando risultino sproporzionati, non avendo possibilità di ottenere altro
risultato che il prolungamento di condizioni penose per il paziente e per i
suoi familiari. Inoltre la legge introduce la facoltà, per i maggiorenni capaci
di intendere e di volere, di esprimere in un documento, detto “disposizioni
anticipate di trattamento” (DAT), le proprie volontà informate sui trattamenti
sanitari che ciascuno intende o non intende ricevere e di nominare
un fiduciario, in vista di un momento futuro in cui non dovesse essere in
grado di esprimere autonomamente la propria volontà.
[Continua]
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