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La Corte costituzionale blocca il referendum sull'eutanasia

Sul numero di AS di febbraio un articolo di approfondimento su eutanasia e suicidio assistito

Il 15 febbraio la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il quesito referendario che chiede di depenalizzare l'omicidio del consenziente.
«A seguito dell'abrogazione, ancorché parziale, della norma sull'omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili», ha fatto sapere l'Ufficio comunicazione della Corte, in attesa del deposito della sentenza.

 

«Come è noto - scrivono sul numero di Febbraio Massimo Reichlin, Alberto Giannini e Mario Picozzi - il referendum può abrogare norme esistenti, ma non modificarle o introdurne di nuove. [...] Oltre al fatto di vertere su materie che la Costituzione esplicitamente esclude, un referendum può essere ritenuto inammissibile nel caso in cui l’eventuale abrogazione proposta produca una normativa lacunosa o incoerente. In questo caso, la lacuna potrebbe riguardare la mancata previsione di condizioni per l’accettabilità dell’intervento eutanasico o di requisiti di forma per la manifestazione del consenso, con conseguenti possibili abusi, mentre potrebbe essere valutata come incoerente la netta differenza tra l’art. 580 c.p. come modificato dalla Sentenza n. 242/2019 e l’art. 579 c.p. come modificato dal referendum».

 

L'articolo dei tre Autori espone alcune valutazioni etiche su questi temi, distinguendo con chiarezza tra le implicazioni del quesito referendario e l'impostazione della Proposta di legge sul suicidio assistito attualmente in discussione alla Camera. Quest'ultima, spiegano gli Autori, «offre sufficienti garanzie per evitare abusi o degenerazioni e per questo, all’interno del contesto culturale pluralistico in cui ci collochiamo, può rappresentare un punto di mediazione accettabile, nella logica delle “leggi imperfette”».

 

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