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Vademecum ai quesiti sul lavoro
I quattro quesiti referendari relativi alla legislazione del lavoro, proposti
dalla CGIL e ritenuti ammissibili dalla Corte costituzionale con
sentenza 7 febbraio 2025, n. 12, attengono ad aspetti molto tecnici
di una disciplina articolata che è andata stratificandosi nel tempo, per
cui è di aiuto fornire un minimo quadro di contesto, per comprendere le
ricadute sul sistema lavoristico complessivo di un eventuale esito positivo.
1. Le tutele in caso di licenziamento illegittimo
Il punto di partenza non può che essere una disamina dell’evoluzione
del regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo.
a) L’evoluzione del quadro normativo
A partire dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, per essere legittimo il licenziamento
deve rispettare requisiti sostanziali e procedurali: essere
sorretto da una giustificazione, essere intimato in forma scritta e, in alcune
ipotesi, rispettare altri limiti procedurali previsti dallo Statuto dei lavoratori
(L. 20 maggio 1970, n. 300, d’ora in poi SL) e dalla Legge Fornero (L.
28 giugno 2012, n. 92).
Con l’approvazione dello Statuto dei Lavoratori le tutele offerte
ai lavoratori in caso di licenziamento illegittimo sono state differenziate
in ragione delle dimensioni dell’organico aziendale: ai lavoratori
assunti da imprese con più di 15 dipendenti nell’unità produttiva o 60
sul territorio nazionale si applicava la tutela cosiddetta reale, consistente
nella reintegrazione del posto di lavoro e nel pagamento di un’indennità
risarcitoria pari a tutte le retribuzioni perdute dal giorno del licenziamento
al giorno dell’effettiva reintegra, comunque non inferiore a 5 mensilità
(art. 18 SL); ai lavoratori delle imprese di piccole dimensioni, si applicava
invece la tutela cosiddetta obbligatoria, che consentiva al datore di lavoro
di scegliere se riassumere il lavoratore, stipulando un nuovo contratto di
lavoro, o pagare un’indennità determinata dal giudice fra un minimo di
2,5 mensilità e un massimo di 6 mensilità, elevabile a 10 o 14 mensilità in
corrispondenza di alcuni parametri previsti dalla legge (art. 8 della L. n.
604/1966). Il regime era piuttosto semplice e la diversità di tutele applicabili
ai lavoratori delle piccole e grandi imprese aveva superato il vaglio
di legittimità costituzionale, perché ritenuta ragionevole per la differente
capacità delle imprese di riassorbire un lavoratore licenziato in relazione
alle dimensioni del loro organico. [continua]
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