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Vademecum ai quesiti sul lavoro

Fascicolo: maggio 2025

I quattro quesiti referendari relativi alla legislazione del lavoro, proposti dalla CGIL e ritenuti ammissibili dalla Corte costituzionale con sentenza 7 febbraio 2025, n. 12, attengono ad aspetti molto tecnici di una disciplina articolata che è andata stratificandosi nel tempo, per cui è di aiuto fornire un minimo quadro di contesto, per comprendere le ricadute sul sistema lavoristico complessivo di un eventuale esito positivo.

1. Le tutele in caso di licenziamento illegittimo

Il punto di partenza non può che essere una disamina dell’evoluzione del regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo.

a) L’evoluzione del quadro normativo

A partire dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, per essere legittimo il licenziamento deve rispettare requisiti sostanziali e procedurali: essere sorretto da una giustificazione, essere intimato in forma scritta e, in alcune ipotesi, rispettare altri limiti procedurali previsti dallo Statuto dei lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300, d’ora in poi SL) e dalla Legge Fornero (L. 28 giugno 2012, n. 92).

Con l’approvazione dello Statuto dei Lavoratori le tutele offerte ai lavoratori in caso di licenziamento illegittimo sono state differenziate in ragione delle dimensioni dell’organico aziendale: ai lavoratori assunti da imprese con più di 15 dipendenti nell’unità produttiva o 60 sul territorio nazionale si applicava la tutela cosiddetta reale, consistente nella reintegrazione del posto di lavoro e nel pagamento di un’indennità risarcitoria pari a tutte le retribuzioni perdute dal giorno del licenziamento al giorno dell’effettiva reintegra, comunque non inferiore a 5 mensilità (art. 18 SL); ai lavoratori delle imprese di piccole dimensioni, si applicava invece la tutela cosiddetta obbligatoria, che consentiva al datore di lavoro di scegliere se riassumere il lavoratore, stipulando un nuovo contratto di lavoro, o pagare un’indennità determinata dal giudice fra un minimo di 2,5 mensilità e un massimo di 6 mensilità, elevabile a 10 o 14 mensilità in corrispondenza di alcuni parametri previsti dalla legge (art. 8 della L. n. 604/1966). Il regime era piuttosto semplice e la diversità di tutele applicabili ai lavoratori delle piccole e grandi imprese aveva superato il vaglio di legittimità costituzionale, perché ritenuta ragionevole per la differente capacità delle imprese di riassorbire un lavoratore licenziato in relazione alle dimensioni del loro organico. [continua]

 

 

 

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