Se Gesù e Maria entrano nello spot

Rosario Sapienza
Sta suscitando anche in Italia reazioni di vario tenore la decisione adottata all’unanimità dalla Corte europea dei diritti dell’uomo il 30 gennaio scorso nel caso Sekmadienis Ltd. contro Lituania (ricorso n. 69317/14). La ricorrente, una ditta produttrice di abbigliamento, si doleva della irrogazione di sanzioni da parte delle autorità lituane a motivo di una campagna pubblicitaria per un proprio jeans, realizzata con modelli chiaramente richiamanti le figure del Cristo e della Madonna, ritratti mentre indossavano l’abbigliamento pubblicizzato. La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che la libertà d’espressione degli autori della campagna pubblicitaria non dovesse essere limitata, dato che i messaggi pubblicitari non apparivano offensivi della morale pubblica né dei diritti altrui.

Non sappiamo come la decisione sia stata accolta in Lituania, ma in Italia ha generato una serie di reazioni sia critiche sia adesive che hanno indubbiamente mostrato quanto le questioni che hanno a che vedere con la religione siano comunque capaci di far notizia, anche se spesso per ragioni non condivisibili.

Dico subito che ho visto anch’io le tre immagini che la stampa italiana ha fatto circolare (non so se la campagna ne prevedesse delle altre) e francamente, prima ancora che il senso religioso, mi pare offendano il buon gusto. Tanto per cominciare, sono accompagnate da didascalie nelle quali, secondo un uso che, questo sì, offende il senso religioso, il nome di Gesù è usato come una esclamazione. Alludo alla frase “Gesù, che pantaloni!”. Inoltre, più delicata ancora mi pare la problematica che pone una tra le tre foto nella quale i modelli che rappresentano la Madonna e Gesù sono raffigurati in una posa che sembra richiamare quella della Pietà. Insomma, si realizza un corto circuito tra l’uso delle esclamazioni e le immagini che le accompagnano. L’effetto mediatico è indubbiamente di un certo impatto. Rispetto a tutto ciò, la decisione della Corte, però, si concentra sull’esigenza di trovare un punto di equilibrio tra la tutela della libertà di espressione, che, secondo una costante giurisprudenza della Corte stessa si estende anche alle idee che offendono, scioccano o disturbano e la tutela della pubblica morale e dei diritti di altri, in questo caso coloro che hanno ritenuto (ci furono diffuse proteste contro la campagna pubblicitaria) o avrebbero potuto ritenere offeso il proprio sentimento religioso. Ciò perché l’articolo 10 della Convenzione dispone che le restrizioni all’esercizio del diritto debbano avvenire per cause legittime, quali appunto quelle da ultimo richiamate. La Corte conclude che le autorità lituane avrebbero sposato in toto le ragioni dei detrattori della campagna senza in alcun modo tenere conto delle ragioni della libertà d’espressione dei ricorrenti e dunque le condanna per non aver effettuato correttamente un bilanciamento tra libertà e legittime cause di restrizione. Una decisione invero formalista, fors’anche (qualcuno lo ha notato) pilatesca. Al riguardo proporrei però queste osservazioni: in primo luogo, credo che non tutto possa prendere la via dei tribunali. Come osserva il giudice De Gaetano nella sua opinione concorrente, gli avversari della campagna pubblicitaria avrebbero potuto promuovere una mobilitazione e un boicottaggio dei prodotti pubblicizzati piuttosto che delle azioni giudiziarie. Cosa che peraltro avrebbe prodotto effetti ben più concreti di queste azioni giudiziarie che hanno alla fine accresciuto la riverberazione della campagna pubblicitaria. In secondo luogo, vorrei ribadire che il discorso pubblicitario ha delle sue logiche che vanno ben oltre le questioni della libertà d’espressione di chi crea la campagna pubblicitaria. Colpire l’attenzione, anche attraverso messaggi forti e talvolta disdicevoli, è una esigenza prioritaria della pubblicità e di ciò si deve tener conto. Scomodare la libertà d’espressione mi pare francamente per un verso riduttivo, per un altro eccessivo. In terzo luogo, vorrei aggiungere che lo strumentario che la Convenzione mette a disposizione della Corte è in verità piuttosto datato e andrebbe aggiornato. Se si riformano le costituzioni perché non si può rinegoziare un nuovo elenco di diritti? Forse è vero, in definitiva, che la Corte è prigioniera di una formulazione, quella dell’articolo 10 della Convenzione, ormai datata e ispirata ad una concezione dei diritti non sempre rispondente alle esigenze di oggi.

05 febbraio 2018
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