Come è nelle caratteristiche di questa rubrica, pubblichiamo un commento del nostro collaboratore Rosario Sapienza che esamina i soli aspetti giuridici della nota vicenda di Charlie Gard, senza entrare in valutazioni più propriamente etiche.
Ha suscitato critiche diffuse e veementi la decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Gard e altri contro Regno Unito (ricorso n. 39793/17) del 27 giugno, con la quale è stato respinto il ricorso di Chris Gard e Connie Yates, i genitori dello sfortunato Charlie: il bambino, di nemmeno un anno, è malato di una malattia grave e rara, una forma di sindrome da deplezione del Dna mitocondriale, che impedisce l’alimentazione, nonché la crescita e lo sviluppo muscolare e cerebrale.
Il bambino sopravvive, sembra, solo grazie all’uso di macchine ed è proprio contro la decisione di staccare queste macchine che i genitori hanno dato vita a una strenua battaglia legale, davanti alle corti del Regno Unito e da ultimo a Strasburgo, per essere autorizzati a una cura sperimentale negli Stati Uniti o quantomeno per ottenere di poter lasciare morire il bimbo tra le mura domestiche.
I medici del Great Ormond Street Hospital (peraltro un centro di assoluta e indiscussa eccellenza nel campo) ritengono che la cura non avrebbe alcun risultato apprezzabile e anzi potrebbe esporre il neonato a sofferenze che, nella ricerca del miglior interesse del minore, vorrebbero risparmiargli.
La decisione della Corte europea, complessa e articolata nella distinzione tra i profili che i genitori possono far valere in proprio e quelli che possono far valere a nome del loro sfortunato figliolo, si conclude praticamente con un avallo pieno all’operato dei medici e delle corti del Regno Unito, affermando che, vista l’assoluta novità del caso, la decisione rientra pienamente nel margine d’apprezzamento che si deve riconoscere ad ogni Stato nello scegliere i mezzi più idonei per rispettare il disposto della Convenzione, in questo caso gli articoli 2 (diritto alla vita), 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza), 6 (diritto a un equo processo) e 8 (diritto alla tutela della vita privata e della riservatezza). Lasciando però scontenti molti dei lettori della sentenza e francamente anche chi scrive questo commento.
A tacere d’altri rilievi più tecnici, sui quali qui non si può indugiare per ragioni di spazio, vorrei segnalare un solo profilo. La Corte di Strasburgo ha chiarito che il caso presente è diverso da quello discusso nel caso Lambert c. Francia nel 2015. Lambert era tetraplegico dal 2008 in seguito a un incidente automobilistico, e il suo caso destò grande interesse perché ai genitori e a due dei fratelli - i quali sostenevano non solo la necessità di proseguire nell’alimentazione forzata ma che addirittura il giovane avrebbe mostrato segni di recupero - si contrapponevano la moglie di lui e altri fratelli e sorelle che affermavano che lo stesso Vincent, se avesse potuto esprimersi, avrebbe rifiutato questi trattamenti. Ed è vero che, a differenza di Lambert, il piccolo Charlie non ha vissuto abbastanza fin qui da aver potuto manifestare un atteggiamento nei confronti di queste cure.
Il 5 giugno 2015, con una decisione a maggioranza (dodici a cinque) la Grande Camera (Lambert e altri contro Francia, ricorso n. 46043/14) aveva ritenuto che la sospensione dell’alimentazione forzata non potesse essere considerata eutanasia e che pertanto la decisione del Consiglio di Stato francese che la autorizzava non violava l’articolo 2 della Convenzione che protegge il diritto alla vita.
Anche oggi, la Corte conclude dando ragione allo Stato contro la parte ricorrente, decidendo dunque come nel caso Lambert, nonostante le asserite differenze. Alle quali va aggiunto che nel caso dello sfortunato Charlie non c’era alcun dissenso tra i genitori, né fra loro e altri parenti. Dissenso c’era semmai tra le ragioni dell’affetto e le ragioni, comprensibili anche se difficilmente condivisibili, dei medici, del tutore processuale del piccolo (nominato dall’autorità giudiziaria inglese) e dei giudici inglesi.
A queste ultime ragioni, della scienza e dei tribunali, la Corte ha ritenuto di offrire il proprio autorevole avallo, decidendo alla fine come nel caso Lambert e prestando inevitabilmente il fianco a quanti (anche a volte senza giustificazione) la vedono troppo appiattita sulle posizioni degli Stati, specie in vicende delicate come queste.