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Giustizia riparativa

Fascicolo: marzo 2011
Tags: GIUSTIZIA

Nonostante la molteplicità di etichette che ne sono state fornite e una certa mobilità dei suoi contenuti interni, è possibile definire la giustizia riparativa (GR) come il tentativo di offrire un paradigma giuridico capace di affrontare i conflitti scaturiti da azioni illecite coinvolgendo maggiormente la vittima, il reo e la comunità civile.
A monte di tutto il paradigma GR si trova una differente comprensione del reato, non più inteso come l'oltraggio di un individuo ai danni dello Stato, ma come la violazione di una persona ai danni di un'altra. La dignità della vittima assume per questo primaria importanza. Ne deriva che il carattere conflittuale assunto dalle relazioni tra individui e comunità di appartenenza occupa una posizione prioritaria rispetto alla violazione di una norma astratta. In tal senso, anche la connotazione del reato si arricchisce e oltrepassa la sola qualifica penale, entrando nel merito del problema antropologico e sociale sottostante.
La filosofia della pena classica affonda le sue radici su tre principi: ricordare la legge, difendere la società e rieducare l'individuo; la GR propone invece la riparazione del danno, la riconciliazione tra le parti e il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo. In altri termini, alla retribuzione si antepongono le esigenze di riparazione, più attente alle modalità possibili di ricostruzione del tessuto sociale che a quelle di punizione dei colpevoli: il passato non viene dimenticato, ma assunto in maniera tale da essere una spinta costruttiva a responsabilizzarsi maggiormente in futuro.

Le origini, gli sviluppi e la ricezione in Italia
Sembra che il termine GR sia stato utilizzato per la prima volta nel 1977 dallo psicologo americano Albert Eglash, che per primo distinse tre modelli di giustizia penale: retributiva, fondata sulla pena; distributiva, fondata sul trattamento e sulla rieducazione; riparativa, fondata sulla restituzione.
L'evento fondatore della GR come la conosciamo oggi, però, è l'istituzione in Canada dei cosiddetti VORP (Victim-offender reparation programs, letteralmente programmi di riparazione vittima-colpevole), che risalgono alla prima metà degli anni '70, e che introdussero nella sentenza di condanna stabilita dal giudice alcuni accordi di riparazione scaturiti da una serie di incontri tra rei e vittime di reato. Il 1978 è l'anno in cui tale iniziativa approda negli Stati Uniti, a cui fa seguito una rapida diffusione. Alla fine degli anni '90, l'America settentrionale e l'Europa evidenziano un ricorso sempre più importante alle pratiche di GR, in maniera particolare in Canada, negli USA, in Francia, in Finladia, in Germania e in Nuova Zelanda, unico esempio in cui la GR è presente in tutte le giurisdizioni.
Tra i numerosi strumenti di cui si avvale la GR, i più noti sono certamente i family conferencing circles, incontri allargati a tutti i soggetti coinvolti nel reato, i quali decidono collettivamente come gestire il conflitto e la sua riparazione, e la victim-offender mediation, in cui, in presenza di uno o più mediatori, la vittima e l'autore del reato sono chiamati non solo a esporre il fatto criminoso e discuterne, ma anche e soprattutto a un reciproco riconoscimento della sofferenza che l'ha generato e di quella che ne è derivata. In caso di esito positivo, viene stilato un programma di riparazione da sottoporre in seguito all'autorità giudiziaria.
In Italia i programmi di GR hanno cominciato ad affacciarsi negli anni '90, con interessanti sperimentazioni nell'ambito della giustizia minorile, coerentemente al D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni presso i tribunali di Torino, Milano, Bari, Trento e Catanzaro, e grazie alla figura del giudice di pace, in seguito al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468.
Di recentissima istituzione, in ambito civile, è la figura del mediatore, introdotta con il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, che si occuperà di aiutare i contendenti in una lite civile (in particolare nell'ambito delle controversie condominiali, di divisione e successione, in merito di diritti reali, locazioni, responsabilità medica, ecc.) a trovare un accordo.
In ambito minorile, l'ordinamento giuridico italiano prevede tre tipi di prassi riparativa: il lavoro a favore della comunità, non retribuito e per un numero di ore stabilite dal giudice, che però tutela la vittima in maniera soltanto simbolica; la riparazione del danno, in cui la vittima viene risarcita solo materialmente e non psicologicamente o moralmente; la mediazione, procedura più complessa e sofisticata in termini di elaborazione del danno, ma anche più capace di una riparazione globale dell'offesa. Nella giustizia minorile, queste prassi non hanno restrizioni formali a particolari tipologie delittuose e sono applicabili sia in fase preprocessuale, implicando un'ammissione di responsabilità da parte del minore, sia durante la fase processuale, inserendo la mediazione tra le prescrizioni della cosiddetta «messa alla prova». Questo istituto, a partire da una sorta di osservazione sul campo, permette al giudice un'ulteriore valutazione della personalità del minore. In collaborazione con i servizi sociali locali, vengono proposte al giovane attività capaci di integrare con le esigenze di tipo giuridico quelle legate alla sua crescita e al suo sostegno, incluse quelle eventualmente dirette alla conciliazione con la persona offesa dal reato.
La più recente figura del giudice di pace si rivolge a crimini di modesta gravità, quali la sottrazione di beni privati, il danneggiamento e le lesioni personali. Le misure riparative rese possibili da questo istituto sono la mediazione in vista della riconciliazione delle parti e la condotta riparativa, alle quali è riconosciuta l'efficacia estintiva del reato.
È inoltre da segnalarsi che dal febbraio 2002 sono iniziati i lavori di una Commissione di studio su mediazione penale e giustizia riparativa, volti alla promozione della cultura riparativa. Primo atto di tale Commissione è stata una duplice ricognizione (2004 e 2005) su base nazionale delle esperienze riparative, allo scopo di definirne maggiormente i paradigmi teorici e la prassi operativa. La ricchezza e la varietà delle iniziative hanno portato all'esigenza di standardizzare un pacchetto formativo per gli operatori del settore, reperibile sul sito del Ministero della Giustizia (<www.giustizia.it>).

Gli attori della giustizia riparativa
In un programma di GR, le prime persone da tutelare e coinvolgere più attivamente sono le vittime. La ragione di tale attenzione risiede nel desiderio di riconoscere maggiormente i loro interessi, alla pari di quelli dello Stato la cui legge è stata infranta. Il sopruso o la violenza subiti possono rendere assai vulnerabili determinati punti di riferimento, sociali o relazionali, della persona colpita. Soprattutto nelle sue manifestazioni più gravi, il reato scinde la vita della persona marcando un distacco tra il «prima» e il «dopo»: qualora il «prima» perda significato, divenendo fonte di sofferenza e di squilibrio, anche il «dopo», cioè il desiderio e la capacità di realizzarsi, ne è scosso. Nonostante la variabilità di gravità e delle circostanze, nei programmi di GR la vittima è la prima a godere del riconoscimento rivolto alla sua sofferenza, alla sua dignità e ai suoi bisogni. È per questo che le viene lasciato un ampio spazio di parola per esprimere l'impatto del reato sulla sua vita, inclusi eventuali suggerimenti su come poter recuperare il più possibile ciò che esso le ha tolto.
Una seconda novità di rilievo della GR è la maggiore attenzione al reo. Anche l'autore di reato è considerato portatore di interesse e di dignità, parimenti bisognoso di riconoscimento e di reintegrazione nel tessuto sociale della comunità. La giustizia penale classica ha talvolta evidenziato dei limiti sotto questo aspetto, sottoponendo il colpevole a una doppia esclusione: in primo luogo dalla società civile, in particolare dalla sua comunità di riferimento (famiglia, amici, colleghi di lavoro, ecc.) e successivamente da se stesso, dai suoi sentimenti, dal suo eventuale rimorso per il reato commesso e, di conseguenza, anche dalla possibilità di pentirsi del male compiuto. In altri termini, la procedura giuridica diveniva essa stessa una potenziale vittimizzatrice «a fin di bene», in quanto capace di generare nel reo la stessa scissione tra «prima» e «dopo» che il reato aveva inflitto alla vittima. Consapevole di questo rischio, la GR offre al reo la possibilità di esprimersi personalmente e di dire tutta la sofferenza a cui a sua volta è stato esposto. Nella GR, il valore della persona è prioritario rispetto alla condotta criminale e l'allontanamento dalla comunità viene ridotto al minimo.
Ultimo elemento significativo, ma non in ordine di importanza, nell'ambito della GR è il ruolo giocato dalla comunità civile, intesa sia in senso geografico, come insieme di individui che vivono in una certa zona, sia in senso funzionale, cioè fondata su una rete di rapporti che include interessi, doveri, appartenenza e valori condivisi. La giustizia di cui si è in ricerca nella GR non si limita alla ristretta cerchia di coloro che sono direttamente inclusi nell'episodio di reato, ma si estende a reti più ampie, sensibilizzandole su interessi a loro volta più estesi. La riparazione non verte su interessi esclusivamente economici o di sicurezza sociale, ma è sensibile anche alla qualità delle relazioni che caratterizzano il tessuto sociale. La partecipazione della comunità permette quindi ai vari attori di leggere il crimine come un invito a migliorare le condizioni di vita di più persone, in particolare quelle più deboli.
Su questa base, alla giustizia non rimane che sostenere questo importante lavoro di ricostruzione delle relazioni valorizzando la resilienza intrinseca alla situazione stessa, cioè quella risorsa che permette di superare un evento traumatico attingendo a risorse proprie piuttosto che esteriori.

Un nuovo concetto di giustizia?
Se nel modello retributivo il concetto di giustizia gode di una definizione a priori, nella GR la giustizia è dichiarata in funzione del percorso compiuto o da compiere da parte delle persone coinvolte. Non è il rispetto della regola o di una procedura formale a fare giustizia, ma l'accesso a un'esperienza che permette di vedere l'altro con occhi diversi.
In ogni caso, occorre tenere presente che quest'aria di libertà che la GR introduce non abbandona affatto l'orizzonte di legalità e di etica condivisa che è alla base di tutto il diritto. La GR non abolisce la legge. Essa propone piuttosto un diverso accesso alla comprensione della legge nonché un modo alternativo di farla rispettare. In questo senso, la GR non è classificabile né come l'isola felice nel mare del diritto penale ordinario, né come un'alternativa esterna allo stesso, ma è un modo di umanizzare maggiormente degli elementi già presenti, che nella realtà concreta non ottengono sempre il dovuto riconoscimento. Valorizzare la vittima, il reo e la comunità conduce a pensare che il concetto di giustizia con cui si ha a che fare non discende da un olimpo di valori astratti da rispettare, ma si costruisce dal basso, da situazioni di sofferenza concreta, non sempre manifesta, spesso nascosta nell'intimo della persona, e con l'aiuto di tutti. È una giustizia che viene scoperta in situazione, a partire da una realtà sociale e relazionale puntuale, che incoraggia i partecipanti a trovare ciò che è più giusto.
Il dialogo ne è l'elemento e la risorsa principale, perché permette agli attori un avvicinamento reciproco. Riconoscere colui che è fonte della propria sofferenza (o che è stato vittima della propria violenza) come un interlocutore possibile, significa già aver fatto un passo verso quell'umanizzazione reciproca, che è l'accesso più diretto all'esperienza del pentimento, del perdono o, più in generale, della riconciliazione.

Per saperne di più
GARAPON A. - GROS F. - PECH T., Et ce sera justice. Punir en démocratie, Ed. Odile Jacob, Parigi 2001.
MANNOZZI G., La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale, Giuffré, Milano 2003.
REGGIO F., Giustizia dialogica. Luce e ombre della Restorative Justice, FrancoAngeli, Milano 2010.
TUTU D., Non c'è futuro senza perdono, Feltrinelli, Milano 2001.
UMBREIT M., The Handbook of Victim-Offender Mediation. An Essential Guide to Practice and Research, Jossey-Bass, San Francisco 2001.
WIESNET E., Pena e retribuzione: la riconciliazione tradita. Sul rapporto tra cristianesimo e pena, Giuffré, Milano 1987.
Restorative Justice Online, <www.restora tivejustice.org>.

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