<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><channel><title>Aggiornamenti Sociali - Feed RSS</title><link>http://www.aggiornamentisociali.it</link><description>Aggiornamenti Sociali - Feed RSS</description><item><title>Referendum costituzionale: su che cosa si vota?</title><link>http://www.aggiornamentisociali.it/articoli/referendum-costituzionale-su-che-cosa-si-vota/</link><content:encoded>&lt;img src='http://www.aggiornamentisociali.it/Archivi/AGSO/Img/0069/69316.jpg'&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;span&gt;Domenica 22 e luned&amp;igrave; 23 marzo 2026 siamo chiamati a votare al referendum sulla legge di revisione costituzionale proposta dal Governo Meloni e approvata dal Parlamento nell&amp;rsquo;autunno 2025. La riforma introduce nel testo costituzionale la distinzione tra carriera giudicante e requirente all&amp;rsquo;interno della magistratura, che &amp;laquo;costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere&amp;raquo;, secondo la formulazione dell&amp;rsquo;art. 104, c. 1 Cost. approvata dai padri costituenti nel 1948, che viene mantenuta. Sono anche modificati gli articoli relativi al Consiglio superiore della magistratura (CSM), l&amp;rsquo;organo di autogoverno della magistratura, che viene sdoppiato in CSM giudicante e in CSM requirente e i cui compiti sono in parte ridefiniti.&lt;br /&gt;
Le campagne referendarie promosse dai comitati per il s&amp;igrave; e per il no pongono l&amp;rsquo;accento sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, da decenni oggetto di dibattito nel nostro Paese. In passato siamo stati gi&amp;agrave; chiamati a esprimerci su questo tema attraverso tre referendum abrogativi (1997, 2000 e 2022), che non hanno mai raggiunto il quorum necessario per la validit&amp;agrave;. Nel caso del voto del 22 e 23 marzo per&amp;ograve;, dato che si tratta di un referendum costituzionale, i cittadini sono chiamati a confermare o rigettare una modifica votata dal Parlamento e l&amp;rsquo;orientamento espresso dalla maggioranza sar&amp;agrave; decisivo, indipendentemente da quanti elettori avranno votato. Per questo, l&amp;rsquo;astensione non &amp;egrave; una strategia politica possibile (per quanto discutibile), come nel caso dei referendum abrogativi.&lt;br /&gt;
Per capire meglio il contenuto delle modifiche introdotte, la cui tecnicit&amp;agrave; costituisce un ostacolo per quanti non dispongono gi&amp;agrave; di una preparazione specifica, a seguire offriamo un inquadramento generale della riforma con un focus pi&amp;ugrave; specifico sul funzionamento del CSM, a cura di Cesare Sposetti della nostra Redazione, e un&amp;rsquo;analisi pi&amp;ugrave; puntuale dei contenuti della riforma di Renato Balduzzi, docente di Diritto costituzionale all&amp;rsquo;Universit&amp;agrave; Cattolica di Milano e Presidente dell&amp;rsquo;Associazione italiana dei costituzionalisti.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: center;"&gt;&lt;img alt="" src="/archivi/AGSO/files/AS_03_2026_INT_DEF_Pagina_08.1.jpg" class="img-fluid" /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;p style="text-align: left;"&gt;&lt;img alt="" src="/archivi/AGSO/files/03-Come%20cambia%20il%20CSM%20con%20la%20riforma.jpg" class="img-fluid" /&gt;&lt;br /&gt;
Immagine: &lt;a href="https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20240613-justice-and-home-affairs-council-june-2024"&gt;Unione Europea&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h1&gt;Come cambia il CSM con la riforma&lt;/h1&gt;
&lt;h3&gt;Cesare Sposetti SJ&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La legge costituzionale sottoposta a referendum confermativo non si occupa in dettaglio della disciplina della separazione delle carriere fra magistrati giudicanti (i giudici) e requirenti (i pubblici ministeri [PM]), che viene demandata alla legge ordinaria che disciplina l&amp;rsquo;ordinamento giudiziario. Secondo l&amp;rsquo;art. 8, le leggi sul Consiglio superiore della magistratura (CSM), sull&amp;rsquo;ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare dovrebbero essere adeguate entro un anno dalla data di entrata in vigore della riforma. &lt;strong&gt;Il nucleo della riforma oggetto della consultazione referendaria consiste invece nella riscrittura degli artt. 104 e 105 Cost., con la creazione dei due CSM&lt;/strong&gt;&lt;span&gt;, uno giudicante e l&amp;rsquo;altro requirente,&lt;/span&gt;&lt;strong&gt; e di un&amp;rsquo;Alta Corte disciplinare&lt;/strong&gt;&lt;span&gt;. Sono poi introdotte ulteriori modifiche agli artt. 87, 106, 107 e 110 Cost., dove &amp;egrave; citato il CSM, per armonizzare il testo costituzionale alla sua nuova configurazione.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;Per comprendere dunque il portato concreto della riforma, &amp;egrave; necessario capire che cosa sia il CSM, quali siano le sue funzioni e come cambierebbe in caso di vittoria del s&amp;igrave;. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;h2&gt;Il CSM: che cos&amp;rsquo;&amp;egrave; e come funziona prima della riforma&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;Un Consiglio superiore della magistratura era gi&amp;agrave; stato istituito con la  &lt;/span&gt;&lt;em&gt;L. 14 luglio 1907, n. 511, Modificazioni all&amp;rsquo;ordinamento giudiziario&lt;/em&gt; come organo consultivo e amministrativo presso il Ministero della Giustizia. All&amp;rsquo;epoca, il Governo condizionava pesantemente l&amp;rsquo;autonomia dei magistrati, poich&amp;eacute; aveva il potere di prendere le decisioni sulla loro carriera. Creando una forte discontinuit&amp;agrave; con la normativa precedente, &lt;strong&gt;i padri costituenti hanno previsto il CSM come organo di autogoverno a garanzia dell&amp;rsquo;autonomia e dell&amp;rsquo;indipendenza della magistratura&lt;/strong&gt;, presidio fondamentale per garantire ai cittadini che i loro diritti non siano limitati in modo arbitrario e che sia rispettato quanto previsto dalla Costituzione e dalla legislazione ordinaria. Al CSM, e non al Ministero della Giustizia, spettano le decisioni riguardanti le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati giudicanti e requirenti secondo le norme stabilite dalla legge sull&amp;rsquo;ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) e le successive modifiche. Il CSM repubblicano venne regolamentato dalla &lt;em&gt;L. 24 marzo 1958, n. 195, Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura&lt;/em&gt; e si insedi&amp;ograve; il 18 luglio 1959.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;La Costituzione ne affida la presidenza al Presidente della Repubblica&lt;/strong&gt;, nella sua veste di garante dei valori costituzionali, e prevede &lt;strong&gt;altri due membri di diritto&lt;/strong&gt;: il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Sempre &lt;strong&gt;l&amp;rsquo;art. 104 Cost. definisce la proporzione (non il numero esatto) degli altri membri&lt;/strong&gt;: per i due terzi eletti dai magistrati ordinari (cosiddetti membri togati) e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di universit&amp;agrave; in materie giuridiche e avvocati che esercitano la professione da almeno quindici anni (cosiddetti membri laici). Il vicepresidente, che svolge nell&amp;rsquo;ordinario i compiti connessi alla presidenza, &amp;egrave; eletto dal CSM fra i membri laici.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La composizione del CSM attua il desiderio dei padri costituenti di creare s&amp;igrave; un organo di garanzia e di autogoverno della magistratura, ma evitando di dare adito al prevalere di logiche corporative, come si sarebbe pi&amp;ugrave; facilmente verificato in un consiglio composto di soli magistrati. &lt;strong&gt;Secondo l&amp;rsquo;ultima riforma adottata con la &lt;em&gt;L. 17 giugno 2022, n. 71&lt;/em&gt; (cosiddetta riforma Cartabia), il numero dei membri elettivi &amp;egrave; fissato a trenta&lt;/strong&gt;, venti togati (due giudici di legittimit&amp;agrave;, tredici di merito, cinque requirenti di merito) e dieci laici. La procedura elettorale della componente laica &amp;egrave; rimasta quella stabilita dal testo costituzionale, mentre quella della componente togata, regolata da leggi ordinarie, pi&amp;ugrave; volte criticata per aver condotto, a detta dei detrattori, a forme di politicizzazione della magistratura attraverso il meccanismo delle correnti (cfr il riquadro a p. seguente), &amp;egrave; stata pi&amp;ugrave; volte modificata fino alla riforma Cartabia, che ha introdotto elementi maggioritari in un sistema prima esclusivamente proporzionale. I membri elettivi durano in carica quattro anni, non sono immediatamente rieleggibili e non possono, finch&amp;eacute; in carica, essere iscritti in albi professionali o far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Per quanto riguarda le funzioni, al CSM spettano le decisioni sull&amp;rsquo;accesso e il tirocinio dei magistrati, le progressioni di carriera, la formazione, lo svolgimento di incarichi extragiudiziari, i trasferimenti ad altra sede o altre funzioni, il collocamento fuori del ruolo organico, la nomina a incarichi direttivi o semidirettivi (di concerto con il Ministro della Giustizia, secondo l&amp;rsquo;art. 110 Cost. competente per l&amp;rsquo;organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia), le assenze e i congedi, il collocamento a riposo, l&amp;rsquo;irrogazione di sanzioni disciplinari. I procedimenti disciplinari, la cui azione &amp;egrave; esercitata dal procuratore generale della Corte di cassazione e le cui sentenze sono impugnabili davanti alle sezioni unite della Corte di cassazione, sono affidati a un&amp;rsquo;apposita sezione, presieduta dal vicepresidente del CSM e attualmente composta da altri cinque membri, un laico e quattro togati (un giudice di legittimit&amp;agrave;, due di merito, un pubblico ministero).  &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;h2&gt;I CSM e l&amp;rsquo;Alta Corte disciplinare secondo la riforma&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Come si pu&amp;ograve; vedere dal &lt;strong&gt;testo dell&amp;rsquo;art. 104 Cost. modificato dalla riforma&lt;/strong&gt;, che si attuerebbe con la vittoria del s&amp;igrave;, &lt;strong&gt;i magistrati verrebbero distinti in due categorie, &amp;laquo;della carriera giudicante e della carriera requirente&amp;raquo;&lt;/strong&gt;, comunque riuniti nella magistratura come &amp;laquo;ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere&amp;raquo;, &lt;strong&gt;e si prevede la costituzione di due Consigli superiori distinti&lt;/strong&gt;. Per entrambi si riaffermano i membri di diritto: il Presidente della Repubblica come presidente di entrambi gli organi, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione come membri di diritto dei rispettivi Consigli.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: center;"&gt;&lt;img alt="" src="/archivi/AGSO/files/AS_03_2026_INT_DEF_Pagina_13-18.jpg" class="img-fluid" /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si prevede invece che i componenti di entrambi gli organi, sempre con un incarico della durata di quattro anni, siano &lt;strong&gt;per un terzo estratti a sorte &amp;laquo;da un elenco di professori ordinari di universit&amp;agrave;&lt;/strong&gt; in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall&amp;rsquo;insediamento, compila mediante elezione&amp;raquo;, e &lt;strong&gt;per due terzi estratti a sorte tra magistrati rispettivamente giudicanti e requirenti&lt;/strong&gt;, &amp;laquo;nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge&amp;raquo;. Si prevede poi che ciascun Consiglio elegga il proprio vicepresidente tra i componenti laici. &lt;strong&gt;Il testo della riforma non d&amp;agrave; ulteriori dettagli su numeri e procedure di sorteggio, rimandando tutto alle successive leggi ordinarie di attuazione&lt;/strong&gt;. Per quanto riguarda le &lt;strong&gt;funzioni dei nuovi CSM&lt;/strong&gt;, la disciplina si trova nell&amp;rsquo;art. 105 Cost. Il primo comma come da riforma riproduce l&amp;rsquo;unico comma del testo vigente, sostituendo &amp;laquo;promozioni&amp;raquo; con &amp;laquo;valutazioni di professionalit&amp;agrave;&amp;raquo; e &amp;laquo;conferimenti di funzioni&amp;raquo; (si tratta del semplice svolgimento secondo la legislazione attuale del tema delle promozioni). La riforma invece elimina il riferimento ai provvedimenti disciplinari, a cui vengono dedicati i successivi nuovi sette commi. &lt;strong&gt;Si stabilisce infatti che per la giurisdizione disciplinare di tutti i magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, &amp;egrave; competente un nuovo organo: l&amp;rsquo;Alta Corte disciplinare&lt;/strong&gt;. Il terzo comma del testo riformato prevede che sia composta di quindici giudici, in carica per quattro anni, di cui tre nominati dal Presidente della Repubblica &amp;laquo;tra professori ordinari di universit&amp;agrave; in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio&amp;raquo;, tre estratti a sorte &amp;laquo;da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall&amp;rsquo;insediamento, compila mediante elezione&amp;raquo;, sei magistrati giudicanti e tre requirenti &amp;laquo;estratti  a  sorte  tra  gli appartenenti alle rispettive  categorie  con  almeno  venti  anni  di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimit&amp;agrave;&amp;raquo;. Il presidente dell&amp;rsquo;Alta Corte viene eletto tra i membri nominati dal Presidente della Repubblica o tra quelli estratti a sorte dall&amp;rsquo;elenco compilato dal Parlamento. Si prevedono poi una serie di incompatibilit&amp;agrave; per chi svolge l&amp;rsquo;ufficio di giudice dell&amp;rsquo;Alta Corte. Il settimo comma del testo riformato prevede poi che &lt;strong&gt;le sentenze disciplinari possano essere impugnate non pi&amp;ugrave; in Cassazione, ma &amp;laquo;soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte&lt;/strong&gt;, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata&amp;raquo;. &lt;strong&gt;&amp;Egrave; interamente demandata a successive leggi ordinarie (approvabili dunque anche solo dalla maggioranza di Governo) la determinazione dei dettagli&lt;/strong&gt; sugli illeciti disciplinari, le relative sanzioni, la composizione dei collegi, le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento della Corte, assicurando che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: center;"&gt;&lt;img alt="" src="/archivi/AGSO/files/AS_03_2026_INT_DEF_Pagina_14.jpg" class="img-fluid" /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;p style="text-align: left;"&gt;&lt;img alt="" src="/archivi/AGSO/files/04-Magistratura%20riequilibrio%20di%20poteri%20a%20rischio%20di%20instabilit%C3%A0.jpg" class="img-fluid" /&gt;&lt;br /&gt;
Immagine: &lt;a href="https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20240613-justice-and-home-affairs-council-june-2024"&gt;Unione Europea&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h1&gt;Magistratura: riequilibrio di poteri a rischio di instabilit&amp;agrave;&lt;/h1&gt;
&lt;h3&gt;Renato Balduzzi&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La legge di revisione costituzionale &lt;em&gt;Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare&lt;/em&gt; interviene sul Titolo IV della Parte II della Costituzione, che contiene i principi fondamentali relativi alla magistratura. La riforma &amp;egrave; stata presentata come una risposta attesa ad alcuni problemi della giustizia. Nessuno nega che le relazioni all&amp;rsquo;interno degli uffici giudiziari tra i diversi attori (magistrati, avvocati, cancellieri, personale di supporto all&amp;rsquo;ufficio del processo) siano da migliorare e che a tale scopo possa essere utile la rivisitazione di alcune norme processuali e dell&amp;rsquo;ordinamento. Vanno per&amp;ograve; approfonditi due aspetti: se la proposta contenuta nella riforma sia quella pi&amp;ugrave; adatta dal punto di vista giuridico e se lo strumento della revisione della Costituzione sia la modalit&amp;agrave; necessaria per realizzarla.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;h2&gt;Obiettivo e nucleo di fondo della revisione costituzionale&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Per quanto ci si sforzi di presentare la revisione costituzionale come incentrata sulla cosiddetta separazione delle carriere e di status tra pubblici ministeri (PM) e giudici al fine di consentire a questi ultimi di essere imparziali, sottolineando che si tratta di un&amp;rsquo;antica richiesta di una parte dell&amp;rsquo;avvocatura e della politica, che oggi finalmente trova accoglimento, &lt;strong&gt;la riforma sembra rispondere a un obiettivo ben pi&amp;ugrave; ampio, che viene usualmente qualificato come &amp;ldquo;riequilibrio&amp;rdquo; tra politica e magistratura &lt;/strong&gt;(Violante 2025 e Balduzzi 2026). Il cuore della riforma tuttavia, pi&amp;ugrave; che nella separazione strutturale, consiste nello sdoppiamento del CSM (o, data l&amp;rsquo;istituzione dell&amp;rsquo;Alta Corte disciplinare, nella sua triplicazione), nel sorteggio secco dei suoi componenti di derivazione togata e nella sottrazione al medesimo della funzione disciplinare.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Che la riforma non abbia il proprio cuore nella separazione delle carriere lo dimostra l&amp;rsquo;istituzione dell&amp;rsquo;Alta Corte disciplinare&lt;/strong&gt;, cio&amp;egrave; la riconduzione sotto un unico giudice disciplinare delle due carriere che si sono volute separare e che sono riunificate sotto il profilo pi&amp;ugrave; delicato, anche per quanto riguarda l&amp;rsquo;indipendenza del magistrato (a riguardo cfr Sposetti, alle pp. 153-158): l&amp;rsquo;essere chiamati a rispondere per comportamenti non conformi ai doveri di ufficio e costituenti illecito disciplinare. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Non appare neanche pacifico che la separazione delle carriere sia una conseguenza pressoch&amp;eacute; automatica dell&amp;rsquo;introduzione di caratteri del processo penale tendenzialmente accusatorio, realizzata dalla cosiddetta riforma Vassalli del 1989, e della successiva introduzione in Costituzione del &amp;ldquo;giusto processo&amp;rdquo; con &lt;span&gt;L.Cost. n. 2/1999&lt;/span&gt;&lt;span&gt;, &lt;/span&gt;come &amp;egrave; attestato anche dalla riflessione comparatistica, che registra una pluralit&amp;agrave; di assetti ordinamentali a questo proposito (D&amp;rsquo;Addario 2026). L&amp;rsquo;obiezione pi&amp;ugrave; diffusa rispetto a tale automatismo (Dal Canto 2026 e Silvestri 2026) &amp;egrave; che&lt;strong&gt; il PM, nel nostro ordinamento penale e civile, deve agire nell&amp;rsquo;interesse collettivo, perch&amp;eacute; &amp;egrave; organo di giustizia&lt;/strong&gt;. In particolare, nel processo penale il PM &amp;egrave; tenuto a svolgere accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini (art. 358 c.p.p.): deve, ad esempio, chiedere l&amp;rsquo;archiviazione del procedimento se manca la probabilit&amp;agrave; di una condanna o se risultano elementi a favore dell&amp;rsquo;indagato, e deve chiederne l&amp;rsquo;assoluzione se, a seguito del dibattimento, emerge l&amp;rsquo;infondatezza delle accuse. In definitiva, anche al PM &amp;egrave; chiesto di essere imparziale. Tecnicamente, si suole dire che &lt;strong&gt;parit&amp;agrave; delle parti non significa eguaglianza tra PM e avvocati&lt;/strong&gt;, come del resto da molto tempo ha sottolineato la Corte costituzionale (cfr ad esempio, &lt;em&gt;Sentenza&lt;/em&gt; n. 34 del 7 febbraio 2000). I favorevoli alla riforma replicano che nel processo penale la previsione dell&amp;rsquo;art. 358 c.p.p. &amp;egrave; inefficace, negletta o addirittura desueta e comunque priva di sanzione. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Insomma, tanti indizi suggeriscono che l&amp;rsquo;obiettivo della riforma sia un altro, e precisamente quel &amp;ldquo;riequilibrio&amp;rdquo; cui si &amp;egrave; sopra accennato: &lt;strong&gt;la prima domanda di fondo cui rispondere &amp;egrave; se tale riequilibrio possa essere percepito e valutato come un vero e proprio squilibrio all&amp;rsquo;interno della Costituzione&lt;/strong&gt;. Quest&amp;rsquo;ultima disciplina il CSM immediatamente dopo la clausola che sancisce l&amp;rsquo;autonomia e l&amp;rsquo;indipendenza della magistratura da ogni altro potere, delineando chiaramente che il Consiglio &amp;egrave; l&amp;rsquo;organo di garanzia di questa autonomia e indipendenza. I compiti assegnati dalla Costituzione al CSM &amp;ndash; organizzazione degli uffici giudiziari, designazione di coloro che ne sono titolari, procedimenti disciplinari &amp;ndash; sono sottratti alla competenza ministeriale, affinch&amp;eacute; siano assicurate tutte quelle garanzie che consentono ai magistrati di esercitare le funzioni giudiziarie in modo indipendente da qualunque potere interno o esterno alla magistratura.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;h2&gt;Lo sdoppiamento del CSM&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Tra le ragioni presentate a favore della separazione delle carriere vi &amp;egrave; il riferimento alla terziet&amp;agrave; del giudice&lt;/strong&gt;. Si sostiene che oggi questo aspetto sia limitato in presenza di un PM con la medesima formazione e partecipe della medesima cultura del processo giusto ed equo, con la conseguenza che la terziet&amp;agrave; del giudice sarebbe indebolita o non percepita come tale. Da qui l&amp;rsquo;opportunit&amp;agrave; di staccare il PM da quella che viene chiamata la comune cultura della giurisdizione, facendone una sorta di avvocato dell&amp;rsquo;accusa (o, secondo alcuni critici, della polizia: Ferri 2023, Daly 2025, Cabiddu 2025). Sul punto, &lt;strong&gt;occorre distinguere tra il profilo processuale, dove la terziet&amp;agrave; e l&amp;rsquo;imparzialit&amp;agrave; del giudice sono assicurate dalle regole dei codici di procedura, e il profilo ordinamentale, cio&amp;egrave; lo status dei magistrati&lt;/strong&gt;, come conferma la circostanza che oggi, pur senza la separazione dei percorsi professionali tra giudici e PM, quasi la met&amp;agrave; delle richieste delle procure non &amp;egrave; accolta dai giudici. Questo fatto non &amp;egrave; evidentemente contestato dai fautori della riforma, i quali tuttavia sottolineano che il superamento della &amp;ldquo;vicinanza&amp;rdquo; tra magistrato giudicante e magistrato requirente concorrerebbe comunque al rafforzamento della posizione del giudicante. A ci&amp;ograve; si oppone, da parte dei critici della riforma, che l&amp;rsquo;indipendenza del giudice viene rafforzata se chi fa le richieste (cio&amp;egrave; il requirente) &amp;egrave; egli stesso in posizione di indipendenza e di imparzialit&amp;agrave; (nel senso che &amp;egrave; parte, s&amp;igrave;, ma, come si sente spesso affermare, imparziale).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Posta in questi termini, la disputa non appare facilmente componibile sotto il profilo giuridico-costituzionale, in quanto sulla sua soluzione influiscono orientamenti di carattere politico generale circa la preferibilit&amp;agrave; dell&amp;rsquo;uno o altro modello di processo penale. Una domanda &amp;egrave; tuttavia doveroso porsi: nelle fasi predibattimentali, in particolare nella fase delle indagini preliminari, nella quale l&amp;rsquo;esigenza di rispettare il segreto investigativo porta a un rapporto triangolare tra giudice, PM e polizia giudiziaria che esclude in quella fase la difesa, &amp;egrave; preferibile che sia la polizia giudiziaria a interfacciarsi con il giudice o &amp;egrave; meglio che sia un magistrato indipendente e organo di giustizia quale il PM? Se si opta per la seconda soluzione, occorre tuttavia precisare che la segretezza delle indagini, principio cruciale del processo penale (cfr Corte cost., &lt;em&gt;Sentenza&lt;/em&gt; n. 229 del 6 dicembre 2018), non pu&amp;ograve; significare mai il venir meno della posizione di parte imparziale del PM, in quanto, secondo la giurisprudenza, il menzionato art. 358 c.p.p. trova applicazione anche nella fase predibattimentale. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Da parte di molti critici della riforma (e per la verit&amp;agrave; non soltanto da essi) &amp;egrave; stata avanzata una preoccupazione, cos&amp;igrave; formulata (Violante 2025): &lt;strong&gt;un PM staccato dai giudici e &amp;ldquo;governato&amp;rdquo; da un CSM a prevalenza numerica di PM, non sarebbe enormemente pi&amp;ugrave; potente e dunque, prima o poi, da assoggettare a un controllo politico&lt;/strong&gt;, attraverso un pi&amp;ugrave; stretto rapporto con il ministro della Giustizia, &lt;strong&gt;o di cui indebolire i mezzi di azione, attraverso la sottrazione della disponibilit&amp;agrave; diretta della polizia giudiziaria &lt;/strong&gt;(le sezioni di polizia giudiziaria dipendono gerarchicamente, com&amp;rsquo;&amp;egrave; noto, dai ministeri di riferimento, e dunque dal potere politico)? Tale preoccupazione, ancorch&amp;eacute; di carattere prognostico, non pu&amp;ograve; essere liquidata come strumentale perch&amp;eacute;, come i sostenitori della riforma obiettano, la revisione non tocca la disposizione dell&amp;rsquo;art. 104 Cost., secondo cui la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Facile &amp;egrave; infatti replicare che l&amp;rsquo;art. 104 esprime un principio fondamentale della nostra forma di Stato e come tale non sarebbe suscettibile neppure di revisione costituzionale, per cui invocare la circostanza che esso &amp;egrave; stato conservato non &amp;egrave;, di per s&amp;eacute;, un argomento molto forte. Parimenti, non &amp;egrave; decisiva un&amp;rsquo;altra obiezione dei promotori della revisione: la scrittura del nuovo testo dell&amp;rsquo;art. 104, c. 1 Cost., precisa la posizione costituzionale del PM, equiparandola a quello del giudice, cosa che il testo vigente non fa. Tale affermazione, in primo luogo, contrasta con alcuni passaggi della &lt;strong&gt;Relazione illustrativa&lt;/strong&gt; dai quali si ricava un automatismo tra l&amp;rsquo;art. 111 Cost. e il codice di procedura penale del 1989, da un lato, e il distacco del PM dal giudice, dall&amp;rsquo;altro; in secondo luogo, finisce per corroborare una delle critiche pi&amp;ugrave; pungenti fatte alla revisione stessa, quella per la quale essa comporterebbe una sorta di eterogenesi dei fini, in quanto, invece di essere limitati, i PM ne uscirebbero rafforzati. Se tale contraddizione non esistesse, allora &lt;strong&gt;la domanda vera sarebbe la seguente: la revisione costituzionale attenta indirettamente all&amp;rsquo;autonomia e all&amp;rsquo;indipendenza, attraverso l&amp;rsquo;indebolimento del CSM e, di conseguenza, dei singoli magistrati? &lt;/strong&gt;Su questo quesito il dibattito dovrebbe vertere, e su di esso dovrebbero orientarsi gli elettori.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Non dovrebbero invece esservi dubbi sulla circostanza che l&amp;rsquo;attribuzione dei compiti di gestione del percorso professionale dei magistrati a due distinti organismi, prevalentemente composti o da giudici o da PM, comporta la perdita dello sguardo degli uni sugli altri (Balduzzi 2024). &lt;strong&gt;Il modello costituzionale italiano ha sinora evitato di assoggettare la magistratura al potere politico, ma ha altres&amp;igrave; evitato di fare della magistratura e del CSM un corpo a s&amp;eacute; stante&lt;/strong&gt;: lo ha fatto sia prevedendo un certo numero di componenti laici e la presidenza e la vicepresidenza affidate a un non togato, sia impedendo che una categoria di magistrati possa farla da padrone dentro al CSM (per questo la Costituzione ha previsto l&amp;rsquo;elezione dei componenti togati da parte di &amp;laquo;tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie&amp;raquo;, art. 104, c. 3, Cost.). La scelta di due Consigli superiori separati rompe quell&amp;rsquo;equilibrio. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;La separazione radicale voluta dalla riforma disegna un PM posto sullo stesso piano, non soltanto all&amp;rsquo;interno del processo, ma altres&amp;igrave; istituzionale, rispetto alla difesa privata, nonostante che il PM sia delineato dalla legislazione italiana come organo di giustizia&lt;/strong&gt;, chiamato a promuovere, sempre e in ogni caso, la scoperta della verit&amp;agrave;: in questo contesto, lo stesso obbligo legislativo di svolgere indagini su fatti e circostanze a favore dell&amp;rsquo;indagato finirebbe per entrare in contraddizione obiettiva con il disegno costituzionale della funzione. A chi si rapporterebbe il PM (venuta meno la colleganza tra magistratura giudicante e requirente), oltre che alla propria coscienza? E quali sarebbero le priorit&amp;agrave; (cio&amp;egrave; le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre) della sua attivit&amp;agrave; in campo penale? In proposito, le disposizioni vigenti &amp;ndash; art. 13 &lt;em&gt;L. 17 giugno 2022, n. 71&lt;/em&gt;; art. 1, co. 9, lett. i), della &lt;em&gt;L. 27 settembre 2021, n. 134 &lt;/em&gt;&amp;ndash; prevedono che le Camere dettino criteri generali sulle priorit&amp;agrave;. Ma perch&amp;eacute; in questi anni le Camere non lo hanno fatto? E quali saranno i criteri valorizzati dal futuro CSM requirente in sede di esame dei progetti organizzativi redatti dai singoli procuratori della Repubblica? Il numero di condanne ottenute? Se cos&amp;igrave; fosse, la contraddizione sopra evidenziata non sarebbe ancora pi&amp;ugrave; netta?  Queste domande non vengono purtroppo normalmente poste nel dibattito pubblico.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;h2&gt;Conseguenze del sorteggio sulla rappresentanza professionale &lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Oltre allo sdoppiamento del CSM, &lt;strong&gt;un&amp;rsquo;altra caratteristica della revisione sta nell&amp;rsquo;introduzione del sorteggio: secco o assoluto per i togati; temperato o relativo per i membri laici&lt;/strong&gt;, previa formazione di una rosa di nominativi eletti dal Parlamento in seduta comune. Esso costituisce non soltanto un &lt;em&gt;unicum &lt;/em&gt;nel panorama interno e internazionale, ma, secondo i suoi critici, esprime una sorta di cattiveria della politica o di parte di essa. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vediamo di capirne la logica, cominciando da quello che &amp;egrave; un (almeno apparente) paradosso: nella &lt;em&gt;Relazione illustrativa&lt;/em&gt; del ddl costituzionale presentato in Parlamento si parla, a pi&amp;ugrave; riprese, di &amp;laquo;autogoverno&amp;raquo; della magistratura collegato al sorteggio secco ai fini della scelta della componente togata in tutti e tre gli organi previsti dalla riforma. Quale che sia l&amp;rsquo;appropriatezza di impiego di tale termine e la sua esatta portata, &lt;strong&gt;si pu&amp;ograve; in senso proprio parlare di autogoverno in quanto tra il governato e il governante esista un qualche rapporto, anche soltanto parziale, di collegamento volontario &lt;/strong&gt;e di rappresentanza, almeno &lt;em&gt;lato sensu&lt;/em&gt;. Non si tratta evidentemente, nel nostro caso, di rappresentanza politico-partitica, ma di rappresentanza di sensibilit&amp;agrave;, di cultura, di colleganza professionale, di concezione della funzione della giurisdizione e del suo rapporto con gli altri poteri. Sotto questo profilo, appare immotivata l&amp;rsquo;affermazione della &lt;em&gt;Relazione illustrativa&lt;/em&gt; secondo cui il passaggio dall&amp;rsquo;elezione alla designazione mediante sorteggio &amp;laquo;muove dalla considerazione virtuosa che l&amp;rsquo;autogoverno, proprio per il suo rilievo costituzionale, deve costituire patrimonio fondamentale di ogni magistrato e appartiene ai suoi caratteri costitutivi&amp;raquo;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Tra le voci critiche si afferma che sottrarre ai magistrati la scelta porta con s&amp;eacute; la delegittimazione della magistratura, ritenuta incapace di scegliere i suoi governanti. Forse c&amp;rsquo;&amp;egrave; qualcosa di pi&amp;ugrave;: &lt;strong&gt;il sorteggio rende meno probabile che entrino al CSM magistrati autorevoli e rappresentativi&lt;/strong&gt;, in grado cio&amp;egrave; di concorrere davvero alla costituzione di un organo di garanzia competente e pluralisticamente formato. Con la riforma si raggiungono due obiettivi: da un lato, si indebolisce e si divide la componente magistrati; dall&amp;rsquo;altro si ribadisce il luogo comune per cui, dovendo i magistrati limitarsi ad applicare la legge, dare rilievo alle articolazioni interne dell&amp;rsquo;Associazione nazionale magistrati significherebbe politicizzare la magistratura stessa. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La realt&amp;agrave; degli attuali ordinamenti giuridici &amp;egrave; tuttavia ben pi&amp;ugrave; articolata e problematica. &amp;Egrave; agevole constatare che la societ&amp;agrave; e la vita quotidiana entrano con forza nelle Costituzioni del secondo dopoguerra, in particolare nell&amp;rsquo;Europa continentale (Balduzzi 2021): vi entrano, di conseguenza, il conflitto sociale e le diseguaglianze di fatto, quegli ostacoli appunto di ordine economico e sociale (art. 3, c. 2, Cost.) che &amp;egrave; compito della Repubblica tutta rimuovere. A questa impresa di trasformazione dei rapporti economici e sociali concorre la giurisdizione, poich&amp;eacute; ad essa spetta di garantire il godimento dei diritti e l&amp;rsquo;adempimento dei doveri costituzionali nel quadro della legalit&amp;agrave; ordinaria e costituzionale. &amp;Egrave; giocoforza constatare che su di essa si appuntino e si siano appuntate molte attese. Dalla situazione ora sintetizzata consegue una pluralit&amp;agrave; di possibili modelli di esercizio della funzione giurisdizionale e dunque di magistratura e di magistrato, a fronte della quale la soluzione di un CSM rappresentativo (nel senso sopra precisato) &amp;egrave; quella che gli ha permesso di svolgere la propria funzione costituzionale di garante dell&amp;rsquo;autonomia e dell&amp;rsquo;indipendenza. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;A questa obiezione, i fautori della riforma replicano generalmente sottolineando che con il sorteggio non si vogliono colpire le correnti di pensiero, ma le cosiddette degenerazioni correntizie, per cui all&amp;rsquo;interno del CSM sarebbero premiati i fedeli e bocciati gli altri. L&amp;rsquo;argomento, tuttavia, non regge a un esame attento: &lt;strong&gt;le degenerazioni pi&amp;ugrave; gravi e clamorose hanno visto in campo anzitutto singoli esponenti della politica e singoli magistrati afferenti a correnti diverse&lt;/strong&gt;; le &amp;ldquo;correnti&amp;rdquo; pi&amp;ugrave; pericolose per la vita democratica non sono mai quelle palesi, ma quelle occulte, e il sorteggio, in quanto deresponsabilizzante, non potrebbe che favorire queste ultime; i compiti del CSM non si limitano a valutare i magistrati e assegnare gli incarichi direttivi, ma danno &lt;strong&gt;un indirizzo organizzativo alla magistratura&lt;/strong&gt;, che &lt;strong&gt;non pu&amp;ograve; che emergere da un confronto pubblico sul modello di magistrato e di giurisdizione&lt;/strong&gt;. Senza contare che in nessun altro campo &amp;egrave; stato mai proposto, per ovviare a singoli episodi di malcostume, di sostituire l&amp;rsquo;elezione con il sorteggio.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;h2&gt;Un&amp;rsquo;Alta Corte disciplinare con tanti punti di domanda&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;Un&amp;rsquo;altra domanda che si pone &amp;egrave; perch&amp;eacute;, &lt;strong&gt;dopo avere sdoppiato il CSM e dunque separato i due comparti della magistratura, essi vengono riunificati con la creazione dell&amp;rsquo;Alta Corte disciplinare, competente sui provvedimenti disciplinari oggi spettanti all&amp;rsquo;unico CSM&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Per i fautori della riforma, la revisione costituzionale sottolinea, in primo luogo, la rilevanza del profilo deontologico e professionale dei magistrati; in secondo luogo, introduce una distinzione, che fa salva la terziet&amp;agrave; del giudice disciplinare, tra chi &amp;egrave; chiamato a pronunciarsi su questioni relative allo status dei magistrati (valutazione di professionalit&amp;agrave;, incarichi direttivi e semidirettivi, incompatibilit&amp;agrave; ambientali e funzionali) e chi interviene nei giudizi disciplinari; infine, sottrae il giudizio disciplinare alla possibilit&amp;agrave; di derive lassiste e corporative&lt;sup&gt;&lt;a id="footnote-84033-1-backlink" href="#footnote-84033-1"&gt;1&lt;/a&gt;&lt;/sup&gt;. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sul primo punto, non v&amp;rsquo;&amp;egrave; dubbio che il profilo deontologico e professionale dei magistrati vada adeguatamente posto in rilievo e che ad essi &amp;laquo;si chieda di pi&amp;ugrave; che a tutti gli altri soggetti investiti di funzioni o cariche pubbliche, burocratiche o elettive&amp;raquo;. Questo accade tuttavia &amp;laquo;perch&amp;eacute; essi sono svincolati da ogni forma di etero-controllo, a salvaguardia dell&amp;rsquo;indipendenza del loro operare&amp;raquo; (Silvestri 1997, 158). Dunque, devono venire in primo piano proprio l&amp;rsquo;indipendenza e i suoi prerequisiti di serenit&amp;agrave; e tranquillit&amp;agrave; (tra i quali non pu&amp;ograve; mancare la fiducia verso un&amp;rsquo;autorit&amp;agrave; disciplinare competente e conoscitrice dei problemi degli uffici giudiziari). Per questa via, la discussione finisce allora per concentrarsi non tanto sulla scelta di un organo ad hoc, quanto piuttosto sulla sua composizione con riferimento innanzi tutto alla componente togata. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sul secondo punto, va ricordato che gi&amp;agrave; la L. n. 71/2022 aveva introdotto incompatibilit&amp;agrave; tra l&amp;rsquo;esercizio di funzioni disciplinari e la qualit&amp;agrave; di componente di commissioni consiliari a cui sono demandati compiti di governo del percorso professionale del magistrato. Recidere del tutto il nesso, all&amp;rsquo;interno del medesimo organo, tra l&amp;rsquo;esercizio dei due tipi di funzione &amp;egrave; saggio.&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sul terzo punto, non soltanto non vi sono evidenze che comprovino la fondatezza dell&amp;rsquo;accusa di lassismo riferito alla giustizia disciplinare&lt;sup&gt;&lt;a id="footnote-84033-2-backlink" href="#footnote-84033-2"&gt;2&lt;/a&gt;&lt;/sup&gt;, ma le informazioni a disposizione sui provvedimenti di archiviazione predisciplinare da parte della Procura generale presso la Corte di cassazione permettono di disporre di un&amp;rsquo;ampia base di informazioni al riguardo, che attestano al contempo sia una forte attenzione nei confronti degli atti e dei comportamenti dei magistrati, sia la preoccupazione di circoscrivere l&amp;rsquo;illecito a quei fatti e atti indizio al tempo stesso di un cattivo andamento dell&amp;rsquo;ufficio giudiziario e di una compromissione dell&amp;rsquo;immagine del magistrato stesso.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La parte della legge di revisione costituzionale relativa all&amp;rsquo;Alta Corte disciplinare &amp;egrave; stata subito sottoposta, da studiosi e operatori del settore, a osservazioni critiche che ne hanno sottolineato incoerenze sistematiche e difetti di stesura tecnico-normativa, in misura maggiore rispetto ad altre parti del medesimo testo (Balduzzi 2026). Tuttavia, il punto maggiormente delicato &amp;egrave; un altro:&lt;strong&gt; il testo &amp;egrave; infatti orientato alla ridefinizione dell&amp;rsquo;equilibrio tra politica e magistratura&lt;/strong&gt; (Zanon 2025, 30). Tale finalit&amp;agrave; emerge dalla nuova configurazione del CSM, che la riforma sembra voler ricondurre nel novero degli organi con funzioni meramente amministrative.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;h2&gt;La scelta della revisione costituzionale&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;La scelta di modificare la Costituzione &amp;egrave; stata argomentata proprio sulla necessit&amp;agrave; di un riequilibrio, a causa del progressivo straripamento, quanto a ruolo e a funzioni,&lt;span&gt; &lt;/span&gt;di cui tanto il CSM quanto la magistratura nel suo insieme sarebbero stati protagonisti. Da tempo, per&amp;ograve;, la giurisprudenza costituzionale (Corte cost., &lt;em&gt;Sentenze&lt;/em&gt; n. 37 del 7 febbraio 2000 e n. 58 dell&amp;rsquo;8 marzo 2022) ha pacificamente sostenuto che la separazione, e in particolare il divieto di transitare da una funzione all&amp;rsquo;altra, pu&amp;ograve; essere disciplinata dal legislatore ordinario: non sarebbe stata dunque necessaria una revisione della Costituzione, salvo che l&amp;rsquo;obiettivo non fosse un altro, pi&amp;ugrave; precisamente un&amp;rsquo;incisiva destrutturazione del CSM e, attraverso questa, un indebolimento della magistratura tutta. A questa conclusione si potrebbe obiettare che, tanto l&amp;rsquo;art. 104, c. 1 Cost., quanto le regole costituzionali sul PM e sull&amp;rsquo;obbligatoriet&amp;agrave; dell&amp;rsquo;azione penale restano ferme. Tuttavia, al risultato di forte alterazione dell&amp;rsquo;assetto costituzionale e di destrutturazione del CSM si pu&amp;ograve; arrivare anche senza toccare direttamente quelle disposizioni costituzionali, attraverso lo sdoppiamento del CSM, il suo indebolimento perch&amp;eacute; privato dell&amp;rsquo;essenziale competenza disciplinare, e l&amp;rsquo;indebolimento anche della rappresentanza togata, perch&amp;eacute; sorteggiata sia nel CSM, sia nell&amp;rsquo;Alta Corte. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Altre strade sembrano essere quelle da percorrere se si vuole migliorare il funzionamento della giustizia e dello stesso CSM&lt;/strong&gt;, a partire da regole elettorali capaci di bilanciare meglio l&amp;rsquo;elemento politico-culturale (o &amp;ldquo;correntizio&amp;rdquo;, se si vuole) (Balduzzi 2022, 29), dalla presa sul serio di norme esistenti, come quella inserita nella gi&amp;agrave; citata L. n. 71/2022 che prevede che i componenti del CSM, togati e laici, debbano svolgere le loro funzioni in piena indipendenza e imparzialit&amp;agrave;, oltre che dalla valorizzazione di disposizioni, come il pi&amp;ugrave; volte menzionato art. 358 c.p.p., le quali, pur avendo un profilo di sistema, sono altrettanto &amp;ldquo;sistematicamente&amp;rdquo; neglette, anche da parte di coloro che dovrebbero avere motivi per renderle maggiormente effettive.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;div class="footnotes"&gt;
&lt;div&gt;
&lt;p&gt;&lt;a id="footnote-84033-1" href="#footnote-84033-1-backlink"&gt; 1&lt;/a&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;   I primi due profili sono presenti nella &lt;span&gt;Relazione illustrativa &lt;/span&gt;al ddl cost. Atto Senato n. 1353, XIX legislatura; il terzo &amp;egrave; tratto da plurime dichiarazioni e interviste del ministro Nordio, da ultimo in occasione della presentazione, presso la Camera dei deputati, di un suo libro sulla giustizia, in &lt;span&gt;Repubblica&lt;/span&gt;, 14 gennaio 2026. &lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;p&gt;&lt;a id="footnote-84033-2" href="#footnote-84033-2-backlink"&gt; 2&lt;/a&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;  Si vedano i dati statistici annualmente riportati nelle Relazioni sull&amp;rsquo;amministrazione della giustizia curate dai procuratori generali presso la Corte di cassazione e i commenti di Salvato (2025) e Bruti Liberati (2025).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: center;"&gt;&lt;img alt="" src="/archivi/AGSO/files/AS_03_2026_INT_DEF_Pagina_22.jpg" class="img-fluid" /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: center;"&gt;&lt;img alt="" src="/archivi/AGSO/files/AS_03_2026_INT_DEF_Pagina_23.jpg" class="img-fluid" /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;&lt;span&gt;Risorse&lt;/span&gt;&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;Associazione &amp;ldquo;Vittorio Bachelet&amp;rdquo; (2025)&lt;/span&gt;, &lt;em&gt;L&amp;rsquo;Alta Corte disciplinare. Pro e contro una proposta che fa discutere&lt;/em&gt;, a cura di Balduzzi R. e Grasso G., EDUCatt, Milano. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;Balduzzi&lt;/span&gt; R. (2026), &amp;laquo;L&amp;rsquo;Alta Corte disciplinare&amp;raquo;, in &lt;em&gt;Foro italiano&lt;/em&gt;, 1 (in corso di pubblicazione).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&amp;mdash;&lt;/span&gt; (2024), &amp;laquo;Intervento&amp;raquo;, in AA.VV., &amp;laquo;Le proposte di revisione costituzionale d&amp;rsquo;iniziativa parlamentare in tema di giustizia&amp;raquo;, in &lt;em&gt;Forum della Rivista &amp;ldquo;Gruppo di Pisa&amp;rdquo;&lt;/em&gt;, 1, 352-354.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&amp;mdash;&lt;/span&gt; (2022), &amp;laquo;Notazioni introduttive per efficaci riforme del CSM nel solco del modello costituzionale di magistratura e di ordinamento giudiziario&amp;raquo;, in &lt;em&gt;Associazione &amp;ldquo;Vittorio Bachelet&amp;rdquo;,&lt;/em&gt;&lt;em&gt; La riforma della legislazione sul Consiglio superiore della magistratura. Scritti per il quarantennale dell&amp;rsquo;Associazione&lt;/em&gt;&lt;span&gt;, &lt;/span&gt; EDUCatt, Milano, 5-34.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;mdash; (2021), &lt;em&gt;Politica e magistratura. Lezioni a uso degli studenti del corso di diritto pubblico comparato&lt;/em&gt;, EDUCatt, Milano.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;Bruti-Liberati&lt;/span&gt; E. (2025), &amp;laquo;Intervento&amp;raquo;, in &lt;em&gt;Associazione &amp;ldquo;Vittorio Bachelet&amp;rdquo; (2025)&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;L&amp;rsquo;Alta Corte disciplinare,&lt;/em&gt; 51-56.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;Cabiddu&lt;/span&gt; M.A. (2025), &amp;laquo;L&amp;rsquo;&amp;ldquo;ordine&amp;rdquo; e il &amp;ldquo;potere&amp;rdquo;: a proposito di magistratura e politica&amp;raquo;, in &lt;em&gt;Rivista AIC&lt;/em&gt;, 3, 283-304.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;D&amp;rsquo;Addario &lt;/span&gt;L. (2026), &amp;laquo;Uno sguardo fuori dal nostro Paese&amp;raquo;, in &lt;em&gt;Foro italiano&lt;/em&gt;, 1 (in corso di pubblicazione).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;Dal Canto&lt;/span&gt; F. (2026), &amp;laquo;La separazione delle carriere e la legge di revisione costituzionale Meloni-Nordio: le ragioni, le soluzioni e i rischi&amp;raquo;, in &lt;em&gt;Osservatorio costituzionale AIC&lt;/em&gt;, 1, 44-83.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&amp;mdash;&lt;/span&gt; (2024), &lt;em&gt;Lezioni di ordinamento giudiziario&lt;/em&gt;, Giappichelli, Torino.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;Daly&lt;/span&gt; E. (2025), &amp;laquo;Considerazioni sull&amp;rsquo;origine storica del modello costituzionale di ordine-potere giudiziario&amp;raquo;, in &lt;em&gt;Dirittifondamentali.it&lt;/em&gt;, 2, 18-35. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;Ferri&lt;/span&gt; G. (2023), &amp;laquo;Il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa&amp;raquo;, in &lt;em&gt;Id&lt;/em&gt;. (ed.), &lt;em&gt;La riforma dell&amp;rsquo;ordinamento giudiziario&lt;/em&gt;, Giappichelli, Torino, 105-116.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;Salvato&lt;/span&gt; L. (2025), &amp;laquo;Intervento&amp;raquo;, in &lt;em&gt;Associazione &amp;ldquo;Vittorio Bachelet&amp;rdquo; (2025)&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;L&amp;rsquo;Alta Corte disciplinare&lt;/em&gt;, 21-24.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;Silvestri&lt;/span&gt; G. (2026), &amp;laquo;Introduzione&amp;raquo;, in &lt;em&gt;Osservatorio costituzionale AIC&lt;/em&gt;, 1, 10-17.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&amp;mdash;&lt;/span&gt; (1997), &lt;em&gt;Giustizia e giudici nel sistema costituzionale&lt;/em&gt;, Giappichelli, Torino.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;Violante&lt;/span&gt; L. (2025), &amp;laquo;Intervento&amp;raquo;, in &lt;em&gt;Associazione &amp;ldquo;Vittorio Bachelet&amp;rdquo; (2025)&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;L&amp;rsquo;Alta Corte disciplinare&lt;/em&gt;, 47-49. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;Zanon&lt;/span&gt; N. (2025), &amp;laquo;Qualche ragione a sostegno di un&amp;rsquo;Alta Corte disciplinare&amp;raquo;, in &lt;em&gt;Associazione &amp;ldquo;Vittorio Bachelet&amp;rdquo; (2025)&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;L&amp;rsquo;Alta Corte disciplinare&lt;/em&gt;, 27-33.&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;</content:encoded><author /><category>Primo piano</category><comments /><guid>http://www.aggiornamentisociali.it#69316</guid><pubDate>Sun, 08 Mar 2026 23:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>Unione Europea, spazio di civiltà in un mondo brutale</title><link>http://www.aggiornamentisociali.it/articoli/unione-europea-spazio-di-civilta-in-un-mondo-brutale/</link><content:encoded>&lt;img src='http://www.aggiornamentisociali.it/Archivi/AGSO/Img/0069/69317.jpg'&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Stiamo vivendo un tempo di profondi cambiamenti sul piano politico,
economico e sociale, che rimettono in discussione il quadro mondiale
in cui il progetto di integrazione europea &amp;egrave; nato ed &amp;egrave; stato sviluppato.
In che modo l&amp;rsquo;Unione Europea sta reagendo a questo scenario inedito?&lt;/em&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Da qualche anno abbiamo di nuovo una guerra in Europa, il cambiamento
climatico accelera e vediamo emergere nuove potenze. Per di pi&amp;ugrave; viviamo
uno sviluppo tecnologico veloce e il nostro alleato statunitense si allontana. Mi colpisce quanto sia stato scarso il dibattito riguardo questi
cambiamenti, soprattutto se si tiene conto della loro portata. A mio parere, ci&amp;ograve; non dipende da un&amp;rsquo;analisi insufficiente delle dinamiche in corso,
che c&amp;rsquo;&amp;egrave; ed &amp;egrave; di buona qualit&amp;agrave;, come dimostrano ad esempio i rapporti di Enrico Letta e Mario Draghi.
Ci&amp;ograve; che &amp;egrave; chiaramente insufficiente &amp;egrave; la risposta a livello
politico, tanto sul fronte delle
proposte per governare questa
fase di transizione quanto della comunicazione per aiutare i
cittadini a comprendere quanto sta accadendo, prospettando
anche possibili soluzioni.
Faccio un esempio. Dopo
l&amp;rsquo;invasione russa dell&amp;rsquo;Ucraina,
che costituisce un&amp;rsquo;aperta violazione del diritto internazionale sicurezza, la reazione a livello di Unione si &amp;egrave; concentrata solo su alcuni
aspetti, quali le sanzioni alla Russia, i fondi per sostenere l&amp;rsquo;Ucraina, il
rilancio del processo di allargamento ai dieci Paesi candidati. Si tratta di
iniziative importanti, tuttavia &amp;egrave; mancata una riflessione approfondita e
comune su come dare all&amp;rsquo;UE la capacit&amp;agrave; di difendersi. [continua]
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;h3 style="text-align: center;"&gt;
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ordinariamente considerati mezzi adeguati per mettere fine
o almeno interrompere un conflitto armato. Tuttavia, che
cosa succede immediatamente dopo? &amp;Egrave; questo il campo della giustizia
di transizione, che include l&amp;rsquo;insieme dei meccanismi, dei processi e
delle pratiche che lavorano sul lungo periodo per creare le condizioni
di una pace sostenibile e ristabilire in pieno l&amp;rsquo;autorit&amp;agrave; statuale. La
questione &amp;egrave; recentemente tornata alla ribalta in seguito alla firma
dell&amp;rsquo;accordo di pace per Gaza promosso dal presidente statunitense
Donald Trump (&lt;em&gt;President Donald J. Trump&amp;rsquo;s Comprehensive Plan to End
the Gaza Conflict&lt;/em&gt;), in cui si stabilisce che la Striscia venga amministrata
da un&amp;rsquo;autorit&amp;agrave; transitoria, &amp;laquo;un comitato palestinese tecnocratico e apoliti
co&amp;raquo; che operer&amp;agrave; &amp;laquo;con la supervisione di un nuovo organismo internazionale
di transizione, il &amp;ldquo;Board of Peace&amp;rdquo;, presieduto dal presidente Donald J. Trump&amp;raquo;. &amp;Egrave; previsto poi che, al termine della transizione, l&amp;rsquo;Autorit&amp;agrave; nazionale palestinese riprenda la sovranit&amp;agrave; piena sul territorio. Le notizie che continuano a giungere da Gaza, tuttavia, mostrano come la gestione di
tali passaggi rimanga un punto oltremodo delicato. Che cosa comporta
nel concreto avviare processi di giustizia di transizione? Quali ne sono le
caratteristiche e le sfide? [continua]
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;h3 style="text-align: center;"&gt;
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che supera il previgente modello mutualistico e introduce un sistema
con offerta prevalentemente pubblica e integrazione regolata di strutture
private accreditate. Il suo assetto si fonda su un modello di governance
multilivello: allo Stato spettano il finanziamento tramite la fiscalit&amp;agrave; generale, la definizione dei principi fondamentali e dei Livelli essenziali di
assistenza (LEA), mentre i governi locali, in particolare le Regioni, sono responsabili dell&amp;rsquo;organizzazione e dell&amp;rsquo;erogazione dei servizi. Il finanziamento
tramite fiscalit&amp;agrave; generale garantisce una forma di redistribuzione tra cittadini: i contribuenti con redditi pi&amp;ugrave; elevati finanziano una quota maggiore
del sistema, mentre i beneficiari sono concentrati tra anziani e persone con
patologie croniche. Questo meccanismo &amp;egrave; coerente con il principio di equit&amp;agrave; e con la natura pubblica, universalistica e assicurativa del SSN.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;h1&gt;La governance del SSN
&lt;/h1&gt;
&lt;p&gt;L&amp;rsquo;assetto attuale &amp;egrave; frutto di una serie di riforme, intervenute a partire dagli
anni &amp;rsquo;90 del secolo scorso, che non &amp;egrave; qui possibile esaminare in dettaglio, migliorare l&amp;rsquo;efficienza gestionale e il controllo della spesa pubblica.
Il ruolo dello Stato deriva dalla tutela costituzionale della salute come diritto fondamentale e interesse collettivo. Il Governo centrale definisce gli obiettivi generali attraverso il Piano sanitario nazionale e gli accordi
con le Regioni, e garantisce l&amp;rsquo;uniformit&amp;agrave; dei diritti mediante i LEA, che
individuano le prestazioni sanitarie a cui tutti i cittadini hanno diritto sul
territorio nazionale. I LEA dovrebbero costituire il perno del finanziamento
pubblico del SSN e lo standard obbligatorio cui le Regioni devono attenersi. [continua]
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;h3 style="text-align: center;"&gt;
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&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Non si tratta solo di dati numerici importanti, ma di indicazioni che vanno lette con attenzione perch&amp;eacute;, come sottolineavamo nell&amp;rsquo;&lt;a href="https://www.aggiornamentisociali.it/articoli/giustizia-un-voto-inevitabilmente-politico/"&gt;editoriale di marzo&lt;/a&gt;, &lt;strong&gt;il voto per il referendum sulla giustizia non &amp;egrave; stato solo di natura tecnica, ma ha avuto un valore inevitabilmente politico&lt;/strong&gt;. Era difficile d&amp;rsquo;altronde immaginare il contrario: quando si interviene sugli equilibri costituzionali, come in questo caso, anche i quesiti pi&amp;ugrave; tecnici finiscono per toccare la visione complessiva della democrazia e del rapporto tra poteri dello Stato.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Una larga maggioranza di italiani si &amp;egrave; mobilitata per questo referendum, perch&amp;eacute; ha avuto la sensazione di &lt;strong&gt;trovarsi davanti a un momento importante, non solo per l&amp;rsquo;oggetto specifico della riforma, ma per il modo scelto per realizzarlo, ossia la modifica della Costituzione&lt;/strong&gt;. La polarizzazione del dibattito pubblico, alimentata tanto dai sostenitori del &amp;ldquo;s&amp;igrave;&amp;rdquo; quanto da quelli del &amp;ldquo;no&amp;rdquo;, ha di fatto rafforzato l&amp;rsquo;impressione che la posta in gioco andasse oltre la riforma di un aspetto della nostra giustizia.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Questo esito &amp;egrave; stato anche facilitato dal modo in cui funziona il referendum: &lt;strong&gt;molti cittadini hanno avvertito che il proprio voto &amp;ldquo;contava&amp;rdquo;&lt;/strong&gt;. Pur nella complessit&amp;agrave; tecnica della riforma, &amp;egrave; il tipo di appuntamento che, per la sua semplicit&amp;agrave;, fa sentire il cittadino immediatamente coinvolto: una scheda, una scelta, un effetto diretto. Le elezioni politiche, chiaramente, non si svolgono secondo questa modalit&amp;agrave;, ma l&amp;rsquo;alta affluenza al referendum dovrebbe spingerci a riflettere su quanto il funzionamento dell&amp;rsquo;attuale legge elettorale sia di fatto un ostacolo alla partecipazione dei cittadini al voto, nel momento in cui limita in modo significativo la possibilit&amp;agrave; di scegliere i propri rappresentanti.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sempre nella prospettiva della partecipazione, il dato dell&amp;rsquo;affluenza merita una riflessione attenta. Non solo perch&amp;eacute; si &amp;egrave; trattato di un dato molto alto per un referendum costituzionale, ma perch&amp;eacute; ha mostrato una mobilitazione trasversale alle varie generazioni. In particolare&lt;strong&gt; la partecipazione dei pi&amp;ugrave; giovani&lt;/strong&gt;, tra l&amp;rsquo;altro ostacolata dal fatto che per i fuorisede (tra cui sono numerosi proprio i pi&amp;ugrave; giovani) non fosse possibile votare nel Comune in cui studiano o lavorano, rappresenta un indicatore significativo. In generale, &amp;egrave; un dato confortante, perch&amp;eacute; &lt;strong&gt;la scelta di informarsi, farsi un&amp;rsquo;opinione e infine andare a votare esprime la vitalit&amp;agrave; di una cittadinanza che decide di non restare spettatrice&lt;/strong&gt;, al di l&amp;agrave; degli orientamenti politici.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Da un punto di vista delle forze politiche vi &amp;egrave; stata la presa d&amp;rsquo;atto della sconfitta delle forze della maggioranza e la soddisfazione espressa dai partiti di opposizione che si erano schierati per il &amp;ldquo;no&amp;rdquo;. Se le prime tendono a ridimensionare la portata politica del voto, i secondi si stanno gi&amp;agrave; proiettando verso la prossima tornata elettorale. Nell&amp;rsquo;uno e nell&amp;rsquo;altro caso ci saranno delle conseguenze da trarre, con un&amp;rsquo;attenzione: &lt;strong&gt;un referendum non funziona come le elezioni politiche, n&amp;eacute; pu&amp;ograve; essere tradotto in un giudizio complessivo sul Governo o sulle opposizioni&lt;/strong&gt;. &amp;Egrave; probabile che nella maggioranza vi saranno delle ricadute sugli equilibri tra le forze che la compongono e sarebbe poi opportuno che si aprisse un confronto sulla responsabilit&amp;agrave; di chi ha portato avanti questa riforma. Per le opposizioni il rischio &amp;egrave; di caricare di aspettative mal riposte il voto referendario. &lt;strong&gt;Di fronte a una proposta che non si condivide &amp;egrave; relativamente facile costruire una larga convergenza, ben pi&amp;ugrave; complesso raccogliere consensi su una proposta politica condivisa&lt;/strong&gt;, capace di tenere insieme visioni differenti e di tradursi in un progetto coerente, che vada al di l&amp;agrave; dei personalismi dei leader.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Infine, il referendum non pu&amp;ograve; essere ridotto alla dialettica tra i partiti, anzi! Come gi&amp;agrave; in altre occasioni, abbiamo visto &lt;strong&gt;quanto sia stato fondamentale il ruolo svolto dalla societ&amp;agrave; civile&lt;/strong&gt;: dalla raccolta delle firme per la costituzione di comitato per il &amp;ldquo;no&amp;rdquo; all&amp;rsquo;impegno profuso per informare sui contenuti, offrendo ai cittadini la possibilit&amp;agrave; di maturare un&amp;rsquo;opinione consapevole e arrivando infine in alcuni casi a prendere una posizione pubblica esplicita e argomentata.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L&amp;rsquo;eventuale rivendicazione della vittoria, dunque, difficilmente potr&amp;agrave; essere attribuita a questo o a quel partito. Piuttosto, pu&amp;ograve; essere letta come una riprova che nel nostro Paese esiste un attaccamento diffuso ai valori costituzionali, che continuano a rappresentare un punto di riferimento per ampi settori della popolazione. &lt;strong&gt;In un contesto internazionale segnato da tensioni e incertezze e in uno scenario nazionale che vede crescere le situazioni di povert&amp;agrave; e le diseguaglianze, il richiamo alla Costituzione appare come un elemento di stabilit&amp;agrave; e di orientamento sui valori che devono guidare l&amp;rsquo;azione politica&lt;/strong&gt;. Inoltre, l&amp;rsquo;esito del referendum d&amp;agrave; un&amp;rsquo;indicazione di metodo cruciale: &lt;strong&gt;le riforme importanti non si impongono, ma si costruiscono attraverso il dialogo e il confronto&lt;/strong&gt;. Per queste ragioni, questo voto ha ricordato che la Costituzione non &amp;egrave; un testo lontano, ma una realt&amp;agrave; viva, che chiede di essere difesa non per conservatorismo, ma per responsabilit&amp;agrave;.&lt;/p&gt;</content:encoded><author /><category>Primo piano</category><comments /><guid>http://www.aggiornamentisociali.it#69337</guid><pubDate>Mon, 23 Mar 2026 23:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>Una speranza che resiste. Il quinto Incontro mondiale dei movimenti popolari</title><link>http://www.aggiornamentisociali.it/articoli/una-speranza-che-resiste-il-quinto-incontro-mondiale-dei-movimenti-popolari/</link><content:encoded>&lt;img src='http://www.aggiornamentisociali.it/Archivi/AGSO/Img/0069/69318.jpg'&gt;&lt;br/&gt;A prima vista il quinto Incontro mondiale dei movimenti popolari
(IMMP V), svoltosi a Roma dal 21 al 24 ottobre 2025, poteva
apparire la celebrazione di un appuntamento ormai divenuto ordinario, cos&amp;igrave; come il successivo Pellegrinaggio giubilare dei movimenti
popolari (25-26 ottobre) poteva sembrare uno fra gli innumerevoli eventi
del Giubileo della speranza. Invece, le circostanze in cui si &amp;egrave; svolto lo
hanno reso una tappa cruciale nel percorso apertosi nel 2014, quando
papa Francesco decise di &amp;ldquo;globalizzare&amp;rdquo; il cammino che come vescovo di
Buenos Aires aveva iniziato accompagnando i movimenti sociali argentini. Nacque cos&amp;igrave; l&amp;rsquo;idea di convocare a Roma i movimenti popolari di
tutto il mondo, perch&amp;eacute; potessero incontrarsi tra di loro e con la Chiesa.
A quel primo Incontro del 2014 sono seguiti sei appuntamenti a livello globale, oltre a quelli organizzati a scala regionale
o nazionale&lt;sup&gt;&lt;a id="footnote-25839-1-backlink" href="#footnote-25839-1"&gt;1&lt;/a&gt;&lt;/sup&gt;.
&lt;p&gt;In particolare, &lt;strong&gt;l&amp;rsquo;IMMP V &amp;egrave; stato il primo a svolgersi dopo la morte
di papa Francesco e per i movimenti popolari ha costituito l&amp;rsquo;occasione
per iniziare il dialogo con Leone XIV&lt;/strong&gt;, dopo aver attraversato un periodo
di timore. &amp;laquo;Il nuovo Papa sar&amp;agrave; nostro amico come lo era Francesco?&amp;raquo; era
la domanda che molti si portavano nel cuore arrivando a Roma. Al tempo
stesso, &lt;strong&gt;stava vivendo una importante transizione anche la Piattaforma
EMMP&lt;/strong&gt;, cio&amp;egrave; l&amp;rsquo;organismo formato dai sei movimenti promotori, incaricato di favorire le relazioni dei movimenti popolari tra loro e con la
Chiesa, e di organizzare gli Incon
tri mondiali. A Juan Grabois, avvocato argentino, amico del card. Bergoglio e fondatore di MTE
(Movimento dei lavoratori esclusi)
e di UTEP (Unione dei lavoratori e delle lavoratrici dell&amp;rsquo;economia
popolare), oggi deputato al Parlamento argentino, che ne era stato
il coordinatore fin dalle origini, &amp;egrave;
succeduto don Mattia Ferrari, prete
dell&amp;rsquo;arcidiocesi di Modena-Nonantola e cappellano di Mediterranea
Saving Humans. Entrambi i passaggi rappresentano un tornante cruciale
nel processo di istituzionalizzazione di qualsiasi organizzazione, chiamata
a sopravvivere alla scomparsa &amp;ndash; reale o simbolica &amp;ndash; dei &amp;ldquo;padri fondatori&amp;rdquo;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;h1&gt;Chi sono i movimenti popolari &lt;/h1&gt;
&lt;p&gt;Anche se &amp;egrave; entrata nel lessico vaticano oltre dieci anni fa, vale la pena soffermarsi sul senso dell&amp;rsquo;espressione &amp;ldquo;movimenti popolari&amp;rdquo;, che pu&amp;ograve; assumere risonanze molto diverse nelle differenti aree linguistiche e culturali. Indica &lt;strong&gt;un variegato insieme di forme di auto-organizzazione a cui danno vita i poveri e gli esclusi per trovare soluzioni ai problemi fondamentali generati dalla precariet&amp;agrave; estrema delle loro condizioni di vita&lt;/strong&gt;. In termini descrittivi, si tratta di una moltitudine di venditori e venditrici ambulanti, straccivendoli e rigattieri, artigiani di strada, parcheggiatori e lavavetri, lavoratori a giornata, collaboratrici e collaboratori domestici, badanti, abitanti di baraccopoli o di case occupate, che vivono per strada o in alloggi di fortuna, comunit&amp;agrave; che praticano l&amp;rsquo;agricoltura e la pesca di sussistenza, braccianti e lavoratori agricoli stagionali, contadini senza terra, migranti senza documenti, ecc. La loro esistenza &amp;egrave; segnata dall&amp;rsquo;informalit&amp;agrave; in senso giuridico (ad esempio, non hanno un contratto di lavoro o di affitto, o un documento di identit&amp;agrave;), e questo li rende invisibili alle statistiche sociali ed economiche e allo sguardo dell&amp;rsquo;opinione pubblica, del mondo politico e talvolta della Chiesa. La conseguenza della precariet&amp;agrave; e dell&amp;rsquo;informalit&amp;agrave; &amp;egrave; l&amp;rsquo;impossibilit&amp;agrave; di godere delle forme di protezione sociale e dei diritti a cui accedono quanti fanno invece parte della societ&amp;agrave; in termini formali, come l&amp;rsquo;assistenza sanitaria, l&amp;rsquo;istruzione, la previdenza sociale, i diritti dei lavoratori, ecc. La legislazione riguardo a queste persone varia molto da un Paese all&amp;rsquo;altro e spesso &amp;egrave; pi&amp;ugrave; restrittiva di quella italiana.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;I movimenti popolari nascono quando coloro che condividono la condizione di esclusione si uniscono in un soggetto collettivo per reclamare un cambiamento, con un grido che, notava papa Francesco nel discorso all&amp;rsquo;IMMP I, &amp;laquo;disturba&amp;raquo; e &amp;laquo;infastidisce&amp;raquo;. L&amp;rsquo;esclusione diventa la base di una nuova e potente soggettivit&amp;agrave; politica. Le richieste e le azioni dei movimenti popolari &lt;strong&gt;puntano al rispetto della dignit&amp;agrave; a cui tutti gli esseri umani hanno diritto&lt;/strong&gt;, attraverso il godimento delle prestazioni a cui tutti i cittadini devono poter accedere,&lt;strong&gt; e al rovesciamento di un sistema che si fonda &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;sull&amp;rsquo;esclusione&lt;/strong&gt;, per edificare una societ&amp;agrave; capace di inclusione e di cura per ogni persona e per la casa comune.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;h1&gt;&lt;span&gt;Lo svolgimento dell&amp;rsquo;Incontro e il discorso di Leone XIV&lt;/span&gt;&lt;/h1&gt;
&lt;p&gt;L&amp;rsquo;IMMP V si &amp;egrave; svolto a Roma, presso Spin Time, centro sociale della Capitale che &amp;egrave; la casa di numerosi movimenti popolari, associazioni e comitati, oltre che di quattrocento persone in emergenza abitativa. &lt;strong&gt;Vi hanno partecipato circa centottanta persone provenienti da ventisei Paesi di tutti i continenti&lt;/strong&gt;. Alla sessione inaugurale hanno preso parte il card. Baldassare Reina, vicario per la diocesi di Roma, che ha portato il saluto della Chiesa locale, e il card. Michael Czerny, prefetto del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, che sostiene il percorso degli IMMP fin dalle origini. Anche la Conferenza episcopale italiana ha inviato il proprio saluto. I partecipanti hanno lavorato sui temi che da sempre contraddistinguono gli IMMP &amp;ndash; terra, casa e lavoro (le tre &amp;ldquo;T&amp;rdquo;, in base alla versione spagnola &lt;em&gt;tierra, techo, trabajo&lt;/em&gt;) &amp;ndash; analizzando le dinamiche di esclusione nelle realt&amp;agrave; di provenienza e condividendo le lotte per ottenere maggiore giustizia. Il frutto di questo lavoro &amp;egrave; il &lt;em&gt;Documento finale&lt;/em&gt; dell&amp;rsquo;IMMP V e anima la &lt;em&gt;Lettera&lt;/em&gt; a papa Leone XIV preparata in vista dell&amp;rsquo;incontro con il Pontefice. Negli stessi giorni, la sera, in una piazza poco distante, si &amp;egrave; svolto il festival &amp;ldquo;Parola popolare&amp;rdquo;, promosso dal Comune di Roma nell&amp;rsquo;ambito delle iniziative per il Giubileo e finalizzato a favorire il coinvolgimento della popolazione nelle tematiche dell&amp;rsquo;IMMP V attraverso musica, cinema, dibattiti e cene delle comunit&amp;agrave; di tutto il mondo.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Il 23 ottobre i partecipanti hanno percorso le strade di Roma in corteo per raggiungere il Vaticano, e incontrare Leone XIV&lt;/strong&gt;. Nel suo discorso, il Papa ha dissipato i timori dei movimenti popolari, affermando subito &amp;laquo;sono con voi&amp;raquo; e ribadendo la continuit&amp;agrave; del suo magistero con quello di papa Francesco. Ha riconosciuto che viviamo in un sistema economico e sociale che non mette al centro la dignit&amp;agrave; della persona e per questo &amp;laquo;fallisce anche nella giustizia&amp;raquo; e ha enumerato alcune delle pi&amp;ugrave; drammatiche conseguenze di questo fallimento: la crisi climatica; i modelli di vita consumistici; la diffusione della dipendenza dal gioco d&amp;rsquo;azzardo digitale; il culto del benessere fisico che conduce alla dipendenza da sostanze; la violenza legata allo sfruttamento dei minerali critici; le politiche disumane nei confronti dei migranti.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ricordando l&amp;rsquo;insegnamento di Agostino secondo cui &amp;laquo;uno Stato senza giustizia non &amp;egrave; uno Stato&amp;raquo;&lt;sup&gt;&lt;a id="footnote-25839-3-backlink" href="#footnote-25839-3"&gt;3&lt;/a&gt;&lt;/sup&gt;, ha affermato che &lt;strong&gt;la Chiesa riconosce come giusta la lotta dei movimenti popolari e come necessaria e legittima la loro ricerca di alternative&lt;/strong&gt;. Serve infatti a trovare rimedi alla mancanza di giustizia, a fronte della quale propone un&amp;rsquo;alleanza che vede i movimenti popolari come protagonisti, poich&amp;eacute; &amp;laquo;insieme alle persone di buona volont&amp;agrave;, i cristiani, i credenti, i Governi sono chiamati con urgenza a colmare quel vuoto, avviando processi di giustizia e solidariet&amp;agrave; che si diffondano in tutta la societ&amp;agrave;&amp;raquo;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Infine, mentre nei discorsi agli IMMP Francesco si rivolgeva unicamente ai movimenti popolari, in questa occasione Leone ha scelto di interpellare direttamente la Chiesa: &amp;laquo;&lt;strong&gt;E&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;come la Chiesa ha accompagnato la formazione dei sindacati in passato, oggi dobbiamo accompagnare i movimenti popolari&lt;/strong&gt;&amp;raquo;. Istituisce cos&amp;igrave; un parallelo di grande importanza, perch&amp;eacute; individua nei movimenti popolari una possibile risposta alla crisi della rappresentanza sindacale, che coinvolge &amp;laquo;ormai una percentuale sempre pi&amp;ugrave; esigua dei lavoratori&amp;raquo;. Ma soprattutto indica alla Chiesa una modalit&amp;agrave; precisa di azione, che va al di l&amp;agrave; dell&amp;rsquo;accompagnamento pastorale che da sempre si dirige anche ai poveri e agli esclusi. Qui l&amp;rsquo;invito &amp;egrave; a trovare forme di accompagnamento di realt&amp;agrave; organizzate, non di singoli o comunit&amp;agrave;, in vista di un&amp;rsquo;azione politica. Fu questo il modo di agire dei molti parroci che negli anni successivi alla pubblicazione dell&amp;rsquo;enciclica &lt;em&gt;Rerum novarum&lt;/em&gt; da parte di Leone XIII si prodigarono per promuovere il movimento sindacale e quello cooperativo. In seguito furono i preti operai a sperimentare e mostrare alla Chiesa una forma di accompagnamento dall&amp;rsquo;interno del movimento operaio, condividendone la vita, imparandone la lingua, la cultura e le modalit&amp;agrave; di azione e sostenendone le lotte. Qualcosa di analogo va praticato oggi nei confronti dei movimenti popolari.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;In sintesi, &lt;strong&gt;il discorso di Leone XIV all&amp;rsquo;IMMP V si inserisce con decisione nel solco dell&amp;rsquo;esortazione apostolica &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Dilexi te&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;, pubblicata appena qualche settimana prima, il 4 ottobre 2025, la quale dedica ai movimenti popolari i nn. 80-81&lt;sup&gt;&lt;a id="footnote-25839-4-backlink" href="#footnote-25839-4"&gt;4&lt;/a&gt;&lt;/sup&gt;. Assai significativa &amp;egrave; la collocazione di questi paragrafi a conclusione del cap. 3 dell&amp;rsquo;esortazione, intitolato &amp;laquo;Una Chiesa per i poveri&amp;raquo;, che ripercorre la storia dell&amp;rsquo;impegno ecclesiale nei loro confronti, dall&amp;rsquo;istituzione dei diaconi da parte degli apostoli fino, appunto, ai movimenti popolari. Questi ultimi fanno dunque parte della storia della Chiesa, sebbene i cattolici rappresentino soltanto il 40% circa dei membri, impegnati fianco a fianco di cristiani di altre confessioni e di persone che professano altre religioni o convinzioni. &lt;strong&gt;Ci troviamo di fronte a una interpretazione sinodale della storia della Chiesa, di cui si fa parte non solo in forza dell&amp;rsquo;appartenenza confessionale, ma anche della disponibilit&amp;agrave; a camminare insieme&lt;/strong&gt;, come dimostrano i movimenti popolari. Al loro interno gi&amp;agrave; si vive quanto il &lt;em&gt;Documento finale&lt;/em&gt; del Sinodo 2021-2024 afferma al n. 123: &amp;laquo;una Chiesa sinodale s&amp;rsquo;impegna a camminare, nei diversi luoghi in cui vive, con i credenti di altre religioni e con le persone di altre convinzioni, condividendo gratuitamente la gioia del Vangelo e accogliendo con gratitudine i loro rispettivi doni: per costruire insieme, da fratelli e sorelle tutti, in spirito di mutuo scambio e aiuto (cfr GS 40), la giustizia, la fraternit&amp;agrave;, la pace e il dialogo interreligioso&amp;raquo;&lt;span&gt;&lt;a id="footnote-25839-5-backlink" href="#footnote-25839-5"&gt;5&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h1&gt;&lt;span&gt;Un cammino che continua: il rapporto con la Chiesa&lt;/span&gt;&lt;/h1&gt;
&lt;p&gt;Questo approccio sinodale di Leone XIV, centrato sull&amp;rsquo;accompagnamento e sul camminare insieme, trova corrispondenza nell&amp;rsquo;attenzione che la &lt;em&gt;Dichiarazione finale&lt;/em&gt; dell&amp;rsquo;IMMP V dedica alla relazione con la Chiesa. Rispetto agli analoghi documenti precedenti, &amp;egrave; questa la novit&amp;agrave; di un testo che, comprensibilmente, in larga parte &amp;egrave; dedicato alla formulazione di proposte relative ai temi da sempre a cuore dei movimenti popolari (dal lavoro dignitoso alla protezione sociale dei lavoratori, dalla pace al debito estero, dall&amp;rsquo;uguaglianza di genere alla democrazia popolare, dai diritti dei migranti alla giustizia ecologica) e all&amp;rsquo;elaborazione di strategie per raggiungere un maggiore impatto, principalmente attraverso un&amp;rsquo;azione pi&amp;ugrave; coordinata a livello globale.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Questa novit&amp;agrave; &amp;egrave; il frutto di un percorso lento e silenzioso, che si &amp;egrave; consolidato nel corso degli anni e si &amp;egrave; concretizzato nel fatto che all&amp;rsquo;IMMP V numerose delegazioni erano accompagnate da una rappresentanza ufficiale delle Chiese locali dei Paesi di provenienza (vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose), cos&amp;igrave; come nella gi&amp;agrave; ricordata attenzione per l&amp;rsquo;evento da parte della diocesi di Roma e della Chiesa italiana. Fedele a questa esperienza, &lt;strong&gt;la Dichiarazione finale insiste proprio sulla necessit&amp;agrave; di rinforzare i legami tra movimenti popolari e Chiese locali&lt;/strong&gt;. Il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale &amp;egrave; in contatto attivo con le Conferenze episcopali e le diocesi di tutto il mondo, accompagna e sostiene il percorso degli IMMP e promuove questa relazione a livello locale e regionale.&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Con un intreccio che appare simbolicamente significativo, il coordinamento della Piattaforma EMMP passa da un laico a un sacerdote, mentre, al tempo stesso, per la prima volta un IMMP si svolge in uno spazio non ecclesiale, anzi decisamente laico, anche se non privo di relazioni con la Chiesa: il centro sociale Spin Time, da dove i movimenti popolari si muovono per raggiungere il Vaticano e incontrare il Papa percorrendo le vie della citt&amp;agrave;, cio&amp;egrave; attraversando lo spazio pubblico.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gli IMMP costituiscono cos&amp;igrave;, anche visivamente, &lt;strong&gt;una sorta di cerniera che da una parte porta i poveri e gli esclusi nel cuore simbolico della Chiesa, dall&amp;rsquo;altra rende presente la Chiesa nel mondo popolare&lt;/strong&gt;. I movimenti popolari si presentano come una forma per attuare l&amp;rsquo;intuizione che papa Francesco formul&amp;ograve; nei nn. 230-231 dell&amp;rsquo;esortazione apostolica &lt;em&gt;Christus vivit&lt;/em&gt;, proponendo &amp;laquo;di dar vita a una pastorale popolare nel mondo dei giovani [&amp;hellip;] includendo nel cammino giovanile i pi&amp;ugrave; poveri, deboli, limitati e feriti&amp;raquo;. Il riferimento al mondo giovanile &amp;egrave; legato al fatto che &lt;em&gt;Christus vivit&lt;/em&gt; &amp;egrave; l&amp;rsquo;esortazione che segue al Sinodo sui giovani del 2018, ma quella intuizione vale anche per la societ&amp;agrave; nel suo insieme. Tra i soggetti chiave di questa pastorale l&amp;rsquo;esortazione identifica &amp;laquo;quei giovani credenti che sono leader naturali nei quartieri e nei diversi ambienti&amp;raquo; e che proprio nei movimenti popolari trovano spesso una opportunit&amp;agrave; di crescere in una leadership inclusiva, generosa e onesta.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;h1&gt;&lt;span&gt;La buona notizia dei movimenti popolari&lt;/span&gt;&lt;/h1&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;L&amp;rsquo;IMMP V contiene dunque una provocazione sulla collocazione dei movimenti popolari: li vede in cammino tra due poli. Il primo &amp;egrave; Spin Time, luogo profano (nel senso in cui il Vaticano II usa questa parola nel n. 36 della costituzione &lt;/span&gt;&lt;em&gt;Gaudium et spes&lt;/em&gt;&lt;span&gt;, cio&amp;egrave; ambito in cui uomini e donne si impegnano nella storia nel rispetto della legittima autonomia delle realt&amp;agrave; terrene), ma abitato da desideri e speranze che sanno di Vangelo. Il secondo &amp;egrave; il Vaticano, dove la Chiesa come istituzione li riconosce, li accoglie, li abbraccia e affida loro una missione.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;Come abbiamo visto, anche Leone XIV lancia una provocazione sulla collocazione dei movimenti popolari, inserendoli nel cap. 3 della &lt;/span&gt;&lt;em&gt;Dilexi te&lt;/em&gt;&lt;span&gt;, cio&amp;egrave; nella lunga storia della diaconia della Chiesa, ovvero del suo amore per i poveri che si traduce in gesti concreti. Al momento sono l&amp;rsquo;ultimo paragrafo, ma altri se ne aggiungeranno perch&amp;eacute; lo Spirito continuer&amp;agrave; a suscitare nuove forme per incarnare l&amp;rsquo;amore preferenziale di Dio per i poveri. Ma &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;la collocazione dei movimenti popolari in questo capitolo contiene una promessa: non saranno dimenticati&lt;/strong&gt;&lt;span&gt;, come stanno a testimoniare le tante iniziative, figure e istituzioni che riempiono i nn. 37-79 dell&amp;rsquo;esortazione, dai Padri della Chiesa agli ordini monastici e mendicanti, da Vincenzo de&amp;rsquo; Paoli a don Bosco a madre Teresa di Calcutta, per citarne solo alcuni. Nessuna sar&amp;agrave; dimenticata per il bene fatto ai poveri, ma anche per aver rivelato alla Chiesa un volto di Cristo che altrimenti sarebbe stato nascosto, per aver messo in luce un significato ulteriore della buona notizia del Vangelo e per aver reso presente la Chiesa l&amp;agrave; dove altrimenti non sarebbe riuscita ad arrivare. &amp;Egrave; questo oggi il ministero dei movimenti popolari e di coloro che li accompagnano.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div class="footnotes"&gt;
&lt;div&gt;
&lt;p&gt;&lt;a id="footnote-25839-1" href="#footnote-25839-1-backlink"&gt; 1&lt;/a&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;  Ad esempio, il primo incontro dei Movimenti popolari italiani ha avuto luogo a Verona, il 17 maggio 2024, in occasione di &amp;ldquo;Arena di pace 2024. Giustizia e pace si baceranno&amp;rdquo; (cfr &amp;lt;www.arenadipace.it&amp;gt;), evento promosso dalla diocesi di Verona e da alcune testate cattoliche, tra cui &lt;span&gt;Aggiornamenti Sociali&lt;/span&gt;, concluso il 18 maggio con la presenza di papa Francesco.&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;p&gt;&lt;a id="footnote-25839-2" href="#footnote-25839-2-backlink"&gt; 2&lt;/a&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;  Ai cinque originari &amp;ndash; Uni&amp;oacute;n de Trabajadores de la Econom&amp;iacute;a Popular (UTEP, Argentina), Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra &amp;ndash; La Via Campesina (MST-VC, Brasile), Hermandad Obrera de Acci&amp;oacute;n Cat&amp;oacute;lica &amp;ndash; Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos (HOAC-MMTC, Spagna), PICO Network (USA), Slum Dwellers International (SDI, Sudafrica) &amp;ndash; si &amp;egrave; aggiunto nel 2020 Mediterranea Saving Humans (Italia).&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;p&gt;&lt;a id="footnote-25839-3" href="#footnote-25839-3-backlink"&gt; 3&lt;/a&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;  &lt;span&gt;Agostino&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;De civitate Dei&lt;/span&gt;, XIX, 21, 1.&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;p&gt;&lt;a id="footnote-25839-4" href="#footnote-25839-4-backlink"&gt; 4&lt;/a&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;  In precedenza, i movimenti popolari erano gi&amp;agrave; stati menzionati nei nn. 116 e 169 dell&amp;rsquo;enciclica &lt;span&gt;Fratelli tutti&lt;/span&gt; di papa Francesco.&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;p&gt;&lt;a id="footnote-25839-5" href="#footnote-25839-5-backlink"&gt; 5&lt;/a&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;  &lt;span&gt;Francesco &amp;ndash; XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi&lt;/span&gt;, &lt;span&gt;Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione. Documento finale&lt;/span&gt;, 2024, in &amp;lt;www.synod.va&amp;gt;.&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</content:encoded><author /><category>Primo piano</category><comments /><guid>http://www.aggiornamentisociali.it#69318</guid><pubDate>Mon, 23 Mar 2026 23:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>Famiglie in Italia</title><link>http://www.aggiornamentisociali.it/articoli/famiglie-in-italia/</link><content:encoded>&lt;img src='http://www.aggiornamentisociali.it/Archivi/AGSO/Img/0069/69344.jpg'&gt;&lt;br/&gt;La struttura delle famiglie riflette l&amp;rsquo;evoluzione della societ&amp;agrave; italiana: il
tramonto della famiglia estesa, il calo del numero dei figli per coppia, la
difficolt&amp;agrave; dei giovani a lasciare la famiglia di origine, i divari territoriali e la presenza crescente di un&amp;rsquo;ampia popolazione di persone sole, soprattutto anziane. Si tratta di caratteristiche strutturali della societ&amp;agrave;, che probabilmente si rafforzeranno nei prossimi decenni.</content:encoded><author>Mauro BOSSI</author><category>Infografiche</category><comments /><guid>http://www.aggiornamentisociali.it#69344</guid><pubDate>Wed, 25 Mar 2026 23:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>Famiglie, prima che cosche. Genitori e minori esposti alla vulnerabilità mafiosa</title><link>http://www.aggiornamentisociali.it/articoli/famiglie-prima-che-cosche-genitori-e-minori-esposti-alla-vulnerabilita-mafiosa/</link><content:encoded>&lt;img src='http://www.aggiornamentisociali.it/Archivi/AGSO/Img/0069/69345.jpg'&gt;&lt;br/&gt;</content:encoded><author>Cesare SPOSETTI</author><comments /><guid>http://www.aggiornamentisociali.it#69345</guid><pubDate>Thu, 26 Mar 2026 23:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>Il libraio di Gaza</title><link>http://www.aggiornamentisociali.it/articoli/il-libraio-di-gaza/</link><content:encoded>&lt;img src='http://www.aggiornamentisociali.it/Archivi/AGSO/Img/0069/69352.jpg'&gt;&lt;br/&gt;</content:encoded><author>Cesare SPOSETTI</author><category>Recensioni</category><comments /><guid>http://www.aggiornamentisociali.it#69352</guid><pubDate>Thu, 26 Mar 2026 23:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>Il ruolo dell’Iran nella finanza mondiale</title><link>http://www.aggiornamentisociali.it/articoli/il-ruolo-delliran-nella-finanza-mondiale/</link><content:encoded>&lt;img src='http://www.aggiornamentisociali.it/Archivi/AGSO/Img/0069/69341.jpg'&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style="text-align: right;"&gt;Immagine: &lt;a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Vertice_BRICS_del_2025#/media/File:17th_BRICS_Summit_Family_Photo.jpg"&gt;Wikimedia Commons&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded><author>Giovanni BARBIERI</author><comments /><guid>http://www.aggiornamentisociali.it#69341</guid><pubDate>Thu, 26 Mar 2026 23:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>L’uomo quantistico. Mente, società, democrazia: dove ci porterà la prossima rivoluzione digitale</title><link>http://www.aggiornamentisociali.it/articoli/luomo-quantistico-mente-societa-democrazia-dove-ci-portera-la-prossima-rivoluzione-digitale/</link><content:encoded>&lt;img src='http://www.aggiornamentisociali.it/Archivi/AGSO/Img/0069/69353.jpg'&gt;&lt;br/&gt;</content:encoded><author>Italo TANONI</author><category>Recensioni</category><comments /><guid>http://www.aggiornamentisociali.it#69353</guid><pubDate>Thu, 26 Mar 2026 23:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>La fabbrica dei voti. Sull’utilità e il danno della valutazione a scuola</title><link>http://www.aggiornamentisociali.it/articoli/la-fabbrica-dei-voti-sullutilita-e-il-danno-della-valutazione-a-scuola/</link><content:encoded>&lt;img src='http://www.aggiornamentisociali.it/Archivi/AGSO/Img/0069/69351.jpg'&gt;&lt;br/&gt;</content:encoded><author>Giacomo ANDREETTA</author><category>Recensioni</category><comments /><guid>http://www.aggiornamentisociali.it#69351</guid><pubDate>Thu, 26 Mar 2026 23:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>Teologia dell’empatia. La partecipazione empatica del Dio trinitario alle sofferenze del mondo</title><link>http://www.aggiornamentisociali.it/articoli/teologia-dellempatia-la-partecipazione-empatica-del-dio-trinitario-alle-sofferenze-del-mondo/</link><content:encoded>&lt;img src='http://www.aggiornamentisociali.it/Archivi/AGSO/Img/0069/69355.jpg'&gt;&lt;br/&gt;</content:encoded><author>Edoardo ARCIDIACONO</author><category>Recensioni</category><comments /><guid>http://www.aggiornamentisociali.it#69355</guid><pubDate>Thu, 26 Mar 2026 23:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>L’ombra della guerra sulla Legge di bilancio</title><link>http://www.aggiornamentisociali.it/articoli/lombra-della-guerra-sulla-legge-di-bilancio/</link><content:encoded>&lt;img src='http://www.aggiornamentisociali.it/Archivi/AGSO/Img/0069/69343.jpg'&gt;&lt;br/&gt;&lt;p style="text-align: right;"&gt;Immagine: &lt;a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Italian_Army_at_Combined_Resolve_24-01_(8093975).jpg"&gt;Wikimedia Commons&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded><author>Paolo BALDUZZI</author><comments /><guid>http://www.aggiornamentisociali.it#69343</guid><pubDate>Sun, 29 Mar 2026 22:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>«Quanto il Signore ha detto, noi lo faremo!». Una prospettiva biblica sulla politica</title><link>http://www.aggiornamentisociali.it/articoli/quanto-il-signore-ha-detto-noi-lo-faremo-una-prospettiva-biblica-sulla-politica/</link><content:encoded>&lt;img src='http://www.aggiornamentisociali.it/Archivi/AGSO/Img/0069/69347.jpg'&gt;&lt;br/&gt;</content:encoded><author>Giuseppe TROTTA</author><category>Bibbia aperta</category><comments /><guid>http://www.aggiornamentisociali.it#69347</guid><pubDate>Mon, 30 Mar 2026 22:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>«Quanto il Signore ha detto, noi lo faremo!». Una prospettiva biblica sulla politica</title><link>http://www.aggiornamentisociali.it/articoli/quanto-il-signore-ha-detto-noi-lo-faremo-una-prospettiva-biblica-sulla-politica/</link><content:encoded>&lt;img src='http://www.aggiornamentisociali.it/Archivi/AGSO/Img/0069/69347.jpg'&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Le radici della democrazia si trovano solo nel terreno di Atene e Roma o si possono rintracciare anche altrove, ad esempio a Gerusalemme? Per secoli la Bibbia &amp;egrave; stata &amp;ldquo;il grande codice&amp;rdquo; dell&amp;rsquo;Occidente, fonte autorevole e criterio di verifica di ogni sapere, e come tale non ha mancato di ispirare il pensiero e la prassi politica. Nel corso della storia si &amp;egrave; diffusa anche la posizione opposta, con la separazione rigorosa tra l&amp;rsquo;ambito religioso e quello politico. Pu&amp;ograve; essere ancora considerato di qualche utilit&amp;agrave; l&amp;rsquo;approccio biblico alla politica, rispetto alle questioni contemporanee?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;Rispettando la distanza culturale fra noi e il mondo biblico, &amp;egrave; possibile scoprire ancora una sorprendente attualit&amp;agrave; di questo testo ispirato. La rilettura del racconto dell&amp;rsquo;&lt;/span&gt;&lt;em&gt;Esodo&lt;/em&gt;, nel suo rapporto con gli altri libri biblici e le vicende successive della storia d&amp;rsquo;Israele, ci guider&amp;agrave; alla scoperta dei principi fondamentali dell&amp;rsquo;organizzazione politica del popolo di Israele.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;h1&gt;Dio come unico sovrano&lt;/h1&gt;
&lt;p&gt;Gedeone, uno dei capi carismatici, chiamati giudici, che Dio suscitava quando il popolo d&amp;rsquo;Israele si trovava in balia di qualche nemico, guidato dal Signore riesce a sconfiggere i madianiti, una trib&amp;ugrave; nomade che faceva razzie nei territori in cui Israele si era da poco stanziato dopo l&amp;rsquo;uscita dall&amp;rsquo;Egitto (cfr &lt;em&gt;Giudici&lt;/em&gt; 6-8).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;In seguito alla vittoria, una delegazione del popolo si reca&lt;/span&gt; da lui per dirgli: &amp;laquo;&lt;em&gt;Governa tu, tuo figlio e il figlio di tuo figlio, poich&amp;eacute; ci hai salvati dalla mano di Madian&lt;/em&gt;&amp;raquo;. &amp;Egrave; evidente, infatti, che Gedeone &amp;egrave; stato scelto e assistito dal Signore: dare a lui il potere avrebbe consentito agli israeliti di vivere al sicuro, protetti dagli altri popoli nemici o da minacce improvvise, come quella delle trib&amp;ugrave; nomadi. Ma la richiesta viene rigettata da Gedeone perch&amp;eacute; dice: &amp;laquo;&lt;em&gt;Non vi governer&amp;ograve; io n&amp;eacute; vi governer&amp;agrave; mio figlio: il Signore vi governer&amp;agrave;&lt;/em&gt;&amp;raquo; (&lt;em&gt;Giudici&lt;/em&gt; 8,22-23).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;In questa risposta c&amp;rsquo;&amp;egrave; tutto il dramma politico di Israele: &lt;strong&gt;come pu&amp;ograve; organizzarsi coerentemente un popolo il cui unico e diretto governante deve essere Dio? &lt;/strong&gt;Come pu&amp;ograve; governare sulla terra un Essere trascendente, il Signore che abita nei cieli, invisibile, di cui nemmeno si possono fare immagini? Qualunque tipo di organizzazione politica, infatti, necessita di strutture materiali, di forme istituzionali riconoscibili per esercitare il potere. Cos&amp;igrave;, dalla necessit&amp;agrave; di mettere insieme queste due istanze &amp;ndash; governo di Dio e forme istituzionali &amp;ndash; &lt;strong&gt;nasce nella storia di Israele la questione di quale possa essere l&amp;rsquo;organizzazione politica migliore per garantire che la sovranit&amp;agrave; sia solo, e quanto pi&amp;ugrave; direttamente possibile, del Signore&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;h1&gt;Il codice dell&amp;rsquo;alleanza&lt;/h1&gt;
&lt;p&gt;Com&amp;rsquo;&amp;egrave; tipico della cultura ebraica, la risposta non viene cercata e costruita per via speculativa, ma attraverso la rilettura delle vicende storiche vissute dal popolo di Israele, nelle quali il Signore si &amp;egrave; manifestato e ha dimostrato la sua sovranit&amp;agrave;. Pertanto, &lt;strong&gt;le indicazioni necessarie a orientare la ricerca verso la soluzione migliore vanno ricavate dai fatti storici e dalla loro interpretazione mediante la fede&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Tra tutti gli eventi, la vicenda dell&amp;rsquo;esodo dall&amp;rsquo;Egitto &amp;egrave; senz&amp;rsquo;altro la pi&amp;ugrave; significativa, fondamento di ogni altra situazione storica, tanto da aver assunto una valenza simbolica anche lungo la storia successiva: basti pensare alla lotta contro la schiavit&amp;ugrave; degli afroamericani, ispirata e assimilata alla liberazione di Israele dall&amp;rsquo;Egitto.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il processo di liberazione narrato nell&amp;rsquo;&lt;em&gt;Esodo&lt;/em&gt; si svolge in due passaggi. Il primo &amp;egrave; simbolico, puramente carismatico perch&amp;eacute; dovuto ai prodigi che Dio compie per mano di Mos&amp;egrave;, in quella lotta con il faraone che solo lui pu&amp;ograve; sostenere in modo vittorioso: si tratta, infatti, di sconfiggere un potere terreno che pretende di essere divino, svelandone l&amp;rsquo;impotenza di fronte a quello dell&amp;rsquo;unico, vero Dio (cfr &lt;em&gt;Esodo&lt;/em&gt; 7-14). Il secondo, invece, consiste nella stipula dell&amp;rsquo;alleanza attraverso il dono della legge e coinvolge la libera adesione del popolo nell&amp;rsquo;adottare e istituire un codice legislativo, ed &amp;egrave; un evento ripetibile. Sebbene, infatti, anche le leggi vengano da Dio per mezzo di Mos&amp;egrave;, non sono imposte a Israele come quelle promulgate dai re dei popoli limitrofi, ma richiedono l&amp;rsquo;adesione da parte del popolo. Prima di comunicare a Mos&amp;egrave; il Decalogo e le leggi, Dio lo chiama infatti sul monte e gli chiede di consultare il popolo riguardo l&amp;rsquo;alleanza che ha intenzione di stipulare con Israele (&lt;em&gt;Esodo&lt;/em&gt; 19,1-8):&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;&lt;em&gt;Mos&amp;egrave; sal&amp;igrave; verso Dio, e il Signore lo chiam&amp;ograve; dal monte, dicendo: &amp;laquo;Questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli Israeliti: &lt;/em&gt;&lt;sup&gt;4&lt;/sup&gt;&lt;em&gt;&amp;ldquo;Voi stessi avete visto ci&amp;ograve; che io ho fatto all&amp;rsquo;Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatto venire fino a me. &lt;/em&gt;&lt;sup&gt;5&lt;/sup&gt;&lt;em&gt;Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una propriet&amp;agrave; particolare tra tutti i popoli; mia infatti &amp;egrave; tutta la terra! &lt;/em&gt;&lt;sup&gt;6&lt;/sup&gt;&lt;em&gt;Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa&amp;rdquo;. Queste parole dirai agli Israeliti&amp;raquo;. &lt;/em&gt;&lt;sup&gt;7&lt;/sup&gt;&lt;em&gt;Mos&amp;egrave; and&amp;ograve;, convoc&amp;ograve; gli anziani del popolo e rifer&amp;igrave; loro tutte queste parole, come gli aveva ordinato il Signore. &lt;/em&gt;&lt;sup&gt;8&lt;/sup&gt;&lt;em&gt;Tutto il popolo rispose insieme e disse: &amp;laquo;Quanto il Signore ha detto, noi lo faremo!&amp;raquo;. Mos&amp;egrave; torn&amp;ograve; dal Signore e rifer&amp;igrave; le parole del popolo.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Una volta ricevuta la legge dal Signore, Mos&amp;egrave; celebra l&amp;rsquo;alleanza leggendo il codice legislativo a cui il popolo rinnova il consenso (&lt;em&gt;Esodo&lt;/em&gt; 24,4-8):&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;sup&gt;4&lt;/sup&gt;&lt;em&gt;Mos&amp;egrave; scrisse tutte le parole del Signore. Si alz&amp;ograve; di buon mattino ed eresse un altare ai piedi del monte, con dodici stele per le dodici trib&amp;ugrave; d&amp;rsquo;Israele. &lt;/em&gt;&lt;sup&gt;5&lt;/sup&gt;&lt;em&gt;Incaric&amp;ograve; alcuni giovani tra gli Israeliti di offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione, per il Signore. &lt;/em&gt;&lt;sup&gt;6&lt;/sup&gt;&lt;em&gt;Mos&amp;egrave; prese la met&amp;agrave; del sangue e la mise in tanti catini e ne vers&amp;ograve; l&amp;rsquo;altra met&amp;agrave; sull&amp;rsquo;altare. &lt;/em&gt;&lt;sup&gt;7&lt;/sup&gt;&lt;em&gt;Quindi prese il libro dell&amp;rsquo;alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: &amp;laquo;Quanto ha detto il Signore, lo eseguiremo e vi presteremo ascolto&amp;raquo;. &lt;/em&gt;&lt;sup&gt;8&lt;/sup&gt;&lt;em&gt;Mos&amp;egrave; prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: &amp;laquo;Ecco il sangue dell&amp;rsquo;alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole!&amp;raquo;.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Questa cerimonia, in cui la lettura della legge e l&amp;rsquo;assunzione di responsabilit&amp;agrave; da parte del popolo sanciscono l&amp;rsquo;adesione all&amp;rsquo;alleanza con il Signore, si ripete pi&amp;ugrave; volte nella storia d&amp;rsquo;Israele: dopo la conquista della terra, a Sichem, per mezzo di Giosu&amp;egrave; (cfr &lt;em&gt;Giosu&amp;egrave;&lt;/em&gt; 24); dopo il ritrovamento del libro della legge nel tempio da parte degli scribi del re Giosia (cfr &lt;em&gt;2Re&lt;/em&gt; 22); al ritorno dall&amp;rsquo;esilio babilonese, sotto la guida del sacerdote e scriba Esdra e del governatore Neemia (cfr &lt;em&gt;Neemia&lt;/em&gt; 8-10).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mentre le forme istituzionali mutano nel corso del tempo&lt;/strong&gt;, passando dal governo degli anziani o di capi carismatici a quello del re, prima dell&amp;rsquo;esilio, e a quello dei sacerdoti dopo, &lt;strong&gt;la legge costituisce l&amp;rsquo;elemento di continuit&amp;agrave;, l&amp;rsquo;espressione di quel patto fra Dio e il popolo che si conserva intatto al di l&amp;agrave; delle mutevoli circostanze storiche, rinnovandosi di continuo&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Del resto, il fatto che per la prima volta il codice legislativo sia promulgato nel deserto &amp;egrave; gi&amp;agrave; significativo del suo essere fin dall&amp;rsquo;origine svincolato dalle situazioni contingenti nello spazio e nel tempo: chi lo adotta pu&amp;ograve; osservarlo a prescindere dal luogo in cui si trova a vivere e dalla condizione storica particolare.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La legge, promulgata da Dio per mezzo dei suoi intermediari e adottata con il consenso popolare, diventa la cifra istituzionale di Israele, segno di identit&amp;agrave; e appartenenza ovunque e per sempre, come sottolinea Mos&amp;egrave; nel &lt;em&gt;Deuteronomio &lt;/em&gt;(4,5-8):&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;sup&gt;5&lt;/sup&gt;&lt;em&gt;Vedete, io vi ho insegnato leggi e norme come il Signore, mio Dio, mi ha ordinato, perch&amp;eacute; le mettiate in pratica nella terra in cui state per entrare per prenderne possesso. &lt;/em&gt;&lt;sup&gt;6&lt;/sup&gt;&lt;em&gt;Le osserverete dunque, e le metterete in pratica, perch&amp;eacute; quella sar&amp;agrave; la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: &amp;ldquo;Questa grande nazione &amp;egrave; il solo popolo saggio e intelligente&amp;rdquo;. &lt;/em&gt;&lt;sup&gt;7&lt;/sup&gt;&lt;em&gt;Infatti quale grande nazione ha gli d&amp;egrave;i cos&amp;igrave; vicini a s&amp;eacute;, come il Signore, nostro Dio, &amp;egrave; vicino a noi ogni volta che lo invochiamo? &lt;/em&gt;&lt;sup&gt;8&lt;/sup&gt;&lt;em&gt;E quale grande nazione ha leggi e norme giuste come &amp;egrave; tutta questa legislazione che io oggi vi do?&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h1&gt;Al di sopra della legge, nessuno&lt;/h1&gt;
&lt;p&gt;La centralit&amp;agrave; della legge nella storia delle istituzioni d&amp;rsquo;Israele risalta ancora di pi&amp;ugrave; se confrontata con analoghi istituti del Vicino Oriente antico. In particolare, si riscontrano molte affinit&amp;agrave; con il codice di Hammurabi, sovrano babilonese vissuto intorno al 1800 a.C., che eman&amp;ograve; una serie di leggi fatte incidere su una stele oggi conservata al Louvre.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il testo cuneiforme &amp;egrave; sovrastato da una incisione in cui si vede il dio Shamash (il Sole) o Marduk, il dio principale del pantheon babilonese, che consegna la legge a Hammurabi, il quale tiene una mano sulla bocca, segno anche nella Bibbia di rispetto e timore della divinit&amp;agrave;. Per&amp;ograve; la legge &amp;egrave; emanata da Hammurabi, senza alcun consenso da parte del popolo: &amp;egrave; la volont&amp;agrave; del re, in quanto ispirato o addirittura figlio del dio o di natura divina lui stesso, come il faraone. Mos&amp;egrave;, al contrario, &amp;egrave; un profeta pienamente umano.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;L&amp;rsquo;adesione consensuale richiesta&lt;/strong&gt;, invece, &lt;strong&gt;al popolo d&amp;rsquo;Israele segna un elemento che oggi potremmo chiamare &amp;ldquo;democratico&amp;rdquo;&lt;/strong&gt;, pur con le dovute proporzioni, nel senso che c&amp;rsquo;&amp;egrave; una responsabilit&amp;agrave; collettiva nel rispettare la legge, concepita non pi&amp;ugrave; come un insieme di norme promulgate da un&amp;rsquo;autorit&amp;agrave; separata e al di sopra di esse, ma come un elemento di identit&amp;agrave; e segno di appartenenza.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Inoltre, nelle cornici narrative in cui sono inseriti i testi legislativi, si trova spesso qualche espressione esortativa, che motiva l&amp;rsquo;osservanza. Ad esempio: &amp;laquo;&lt;em&gt;Oggi, perci&amp;ograve;, io ti comando di amare il Signore, tuo Dio, di camminare per le sue vie, di osservare i suoi comandi, le sue leggi e le sue norme, perch&amp;eacute; tu viva e ti moltiplichi e il Signore, tuo Dio, ti benedica nella terra in cui &lt;a id="_idTextAnchor001"&gt;&lt;/a&gt;tu stai per entrare per prenderne possesso&lt;/em&gt;&amp;raquo; (&lt;em&gt;Deuteronomio&lt;/em&gt; 30,16). O ancora: &amp;laquo;&lt;em&gt;Ric&amp;ograve;rdati che sei stato schiavo in Egitto: osserva e metti in pratica queste leggi&lt;/em&gt;&amp;raquo; (&lt;em&gt;Deuteronomio&lt;/em&gt; 16,12).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Il rispetto della legge, quindi, non &amp;egrave; motivato dalla paura della sanzione, ma dal desiderio di vita piena di cui rappresenta la &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;realizzazione&lt;/strong&gt;. Le norme legali, infatti, sono necessarie affinch&amp;eacute; il popolo rimanga libero e fedele al Signore che l&amp;rsquo;ha liberato dall&amp;rsquo;Egitto. La loro osservanza &amp;egrave; garanzia di prosperit&amp;agrave; e sicurezza. Pertanto, nessuno, neanche il re, pu&amp;ograve; ergersi al di sopra di esse, perch&amp;eacute; ne deriverebbe un danno per tutto il popolo.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Alla monarchia e alle altre figure istituzionali d&amp;rsquo;Israele il testo biblico dedica particolare attenzione, soprattutto nel passaggio da un tipo di leadership carismatica, di cui il gi&amp;agrave; citato Gedeone &amp;egrave; esempio, a una di stampo ereditario, come quella del re. Fu una svolta molto controversa proprio per la necessit&amp;agrave; di garantire che il governo fosse esercitato solo da Dio. &lt;em&gt;1Samuele&lt;/em&gt; ne conserva tutta la drammaticit&amp;agrave; nel dibattito fra i filomonarchici e gli antimonarchici: nonostante i rischi evidenziati da Samuele nel dare al re il potere sul popolo, il Signore impone al profeta di accondiscendere alla richiesta (cfr &lt;em&gt;1Samuele&lt;/em&gt; 8). Questa vicenda segna l&amp;rsquo;inizio della monarchia in Israele e della progressiva istituzionalizzazione delle varie figure governative attorno al re.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Uno di questi, Giosia, nel 622 a.C. ritrova nel tempio il libro della legge, il &lt;em&gt;Deuteronomio&lt;/em&gt;, una copia di quella ricevuta da Mos&amp;egrave; sul Sinai, da lui riletta e aggiornata quando Israele &amp;egrave; ormai giunto alle soglie della terra promessa. In questo codice, nei capitoli 16-18, vengono descritti i doveri di chi riveste ruoli istituzionali: il giudice, il re, il sacerdote e il profeta.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Alcuni esegeti paragonano la divisione dei poteri descritta in questo testo a quella sancita da Montesquieu ne &lt;em&gt;Lo spirito delle leggi&lt;/em&gt; del 1748, e la mettono a confronto con le costituzioni degli Stati moderni&lt;/strong&gt; (cfr &lt;span&gt;Ska J.-L.&lt;/span&gt;, &lt;em&gt;Il libro sigillato e il libro aperto&lt;/em&gt;, EDB, Bologna 2005, 463-479). Si tratta di una legislazione utopica, ma ispirativa e molto significativa per le garanzie previste al fine di evitare che gli errori politici dei re o l&amp;rsquo;infedelt&amp;agrave; all&amp;rsquo;alleanza da parte delle istituzioni potessero avere conseguenze catastrofiche per il popolo (&lt;em&gt;Deuteronomio&lt;/em&gt; 17,14-20):&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;sup&gt;14&lt;/sup&gt;&lt;em&gt;Quando sarai entrato nella terra che il Signore, tuo Dio, sta per darti e ne avrai preso possesso e l&amp;rsquo;abiterai, se dirai: &amp;ldquo;Voglio costituire sopra di me un re come tutte le nazioni che mi stanno intorno&amp;rdquo;, &lt;/em&gt;&lt;sup&gt;15&lt;/sup&gt;&lt;em&gt;dovrai costituire sopra di te come re colui che il Signore, tuo Dio, avr&amp;agrave; scelto. Costituirai sopra di te come re uno dei tuoi fratelli; non potrai costituire su di te uno straniero che non sia tuo fratello. &lt;/em&gt;&lt;sup&gt;16&lt;/sup&gt;&lt;em&gt;Ma egli non dovr&amp;agrave; procurarsi un gran numero di cavalli n&amp;eacute; far tornare il popolo in Egitto per procurarsi un gran numero di cavalli, perch&amp;eacute; il Signore vi ha detto: &amp;ldquo;Non tornerete pi&amp;ugrave; indietro per quella via!&amp;rdquo;. &lt;/em&gt;&lt;sup&gt;17&lt;/sup&gt;&lt;em&gt;Non dovr&amp;agrave; avere un gran numero di mogli, perch&amp;eacute; il suo cuore non si smarrisca; non abbia grande quantit&amp;agrave; di argento e di oro. &lt;/em&gt;&lt;sup&gt;18&lt;/sup&gt;&lt;em&gt;Quando si insedier&amp;agrave; sul trono regale, scriver&amp;agrave; per suo uso in un libro una copia di questa legge, secondo l&amp;rsquo;esemplare dei sacerdoti leviti. &lt;/em&gt;&lt;sup&gt;19&lt;/sup&gt;&lt;em&gt;Essa sar&amp;agrave; con lui ed egli la legger&amp;agrave; tutti i giorni della sua vita, per imparare a temere il Signore, suo Dio, e a osservare tutte le parole di questa legge e di questi statuti, &lt;/em&gt;&lt;sup&gt;20&lt;/sup&gt;&lt;em&gt;affinch&amp;eacute; il suo cuore non si insuperbisca verso i suoi fratelli ed egli non si allontani da questi comandi, n&amp;eacute; a destra n&amp;eacute; a sinistra, e prolunghi cos&amp;igrave; i giorni del suo regno, lui e i suoi figli, in mezzo a Israele.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il re non pu&amp;ograve; avere un&amp;rsquo;eccessiva ricchezza, n&amp;eacute; un esercito troppo potente, n&amp;eacute; tante mogli, perch&amp;eacute; i matrimoni erano s&amp;igrave; un modo per stabilire alleanze con altri popoli, ma comportavano il rischio di introdurre in Israele il culto di altre divinit&amp;agrave; accanto a quella dell&amp;rsquo;unico Dio, il Signore. &lt;strong&gt;Sul re ricade un solo dovere sopra ogni altro: tenere con s&amp;eacute; una copia della legge e leggerla ogni giorno&lt;/strong&gt;. In questo modo viene limitato nel suo potere a vantaggio del servizio che deve svolgere per il popolo, principio per cui la sua stessa persona viene subordinata al rispetto della legge divina, contenente principi e norme a tutela del bene di tutti e non redatta da lui.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;h1&gt;La &amp;ldquo;Costituzione&amp;rdquo; biblica&lt;/h1&gt;
&lt;p&gt;Al di l&amp;agrave; delle diverse strutture istituzionali che Israele pu&amp;ograve; scegliere, quindi, per garantire a Dio la sovranit&amp;agrave; bisogna adottare e rispettare la legge promulgata da lui, di cui il Decalogo sintetizza i principi fondamentali (cfr &lt;em&gt;Deuteronomio&lt;/em&gt; 5).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cos&amp;igrave;, mentre la Bibbia afferma il governo monocratico e assoluto di Dio, il modo in cui da quest&amp;rsquo;unica fonte della sovranit&amp;agrave; derivano e vengono riorganizzate nel corso della storia le strutture istituzionali d&amp;rsquo;Israele procede secondo alcuni principi fondamentali di tutela dei diritti e delle libert&amp;agrave; di ciascun membro del popolo.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;Egrave; una lezione sempre attuale, che insegna come permeare di un sano spirito religioso la nostra vita politica, ispirando vigilanza e senso critico nei confronti dei governanti, per impedire che si rendano sempre pi&amp;ugrave; indipendenti dalla legge o la pieghino ai propri interessi.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;em&gt;Rielaborazione dell&amp;rsquo;A. della relazione tenuta all&amp;rsquo;Incontro nazionale di studi delle ACLI, intitolato &amp;ldquo;La democrazia nelle tue mani. Il potere di esserci&amp;rdquo; (Firenze, 25-27 settembre 2025).&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded><author /><category>Primo piano</category><comments /><guid>http://www.aggiornamentisociali.it#69347</guid><pubDate>Mon, 30 Mar 2026 22:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>Alternative possibili al disordine mondiale</title><link>http://www.aggiornamentisociali.it/articoli/alternative-possibili-al-disordine-mondiale/</link><content:encoded>&lt;img src='http://www.aggiornamentisociali.it/Archivi/AGSO/Img/0069/69340.jpg'&gt;&lt;br/&gt;</content:encoded><author>Giuseppe RIGGIO</author><category>Editoriali</category><comments /><guid>http://www.aggiornamentisociali.it#69340</guid><pubDate>Mon, 30 Mar 2026 22:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>Alternative possibili al disordine mondiale</title><link>http://www.aggiornamentisociali.it/articoli/alternative-possibili-al-disordine-mondiale/</link><content:encoded>&lt;img src='http://www.aggiornamentisociali.it/Archivi/AGSO/Img/0069/69340.jpg'&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;All&amp;rsquo;inizio del 2024, rivolgendosi ai diplomatici accreditati presso la Santa Sede per il tradizionale appuntamento degli auguri di inizio anno, papa Francesco osservava che &amp;laquo;il mondo &amp;egrave; attraversato da un crescente numero di conflitti che lentamente trasformano quella che ho pi&amp;ugrave; volte definito &amp;ldquo;terza guerra mondiale a pezzi&amp;rdquo; in un vero e proprio conflitto globale&amp;raquo;. A distanza di due anni, gli eventi accaduti sulla scena politica internazionale hanno offerto ulteriori motivi per ritenere questa affermazione realistica e fondata. Ne sono una riprova gli eventi recenti &amp;ndash; l&amp;rsquo;ultimo in ordine temporale &amp;egrave; l&amp;rsquo;attacco militare di Stati Uniti e Israele nei confronti dell&amp;rsquo;Iran &amp;ndash; e le voci che circolano con insistenza su altri fronti che si potrebbero aprire, come nel caso di Cuba. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Da cittadini guardiamo preoccupati al fatto che sempre pi&amp;ugrave; spesso gli Stati ricorrono alla forza o alle minacce per trovare soluzioni a contrasti politici o economici, invece di usare gli strumenti del diritto e della diplomazia. Cos&amp;igrave; &lt;strong&gt;nel mondo i focolai di guerra si moltiplicano e si protraggono nel tempo&lt;/strong&gt;: per milioni di persone la violenza della guerra &amp;egrave; divenuta una drammatica normalit&amp;agrave;, che quasi non fa pi&amp;ugrave; notizia (pensiamo a Gaza o all&amp;rsquo;Ucraina) o non ha mai fatto notizia, perch&amp;eacute; riguarda Paesi, come il Sudan o il Myanmar, ritenuti marginali dai mezzi di informazione mainstream. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Per spiegare perch&amp;eacute; &amp;laquo;la guerra &amp;egrave; tornata di moda e un fervore bellico sta dilagando&amp;raquo; (&lt;span&gt;Leone &lt;/span&gt;XIV, &lt;em&gt;Discorso al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede&lt;/em&gt;, 9 gennaio 2026) possono essere evocate ragioni di natura politica o economica, alcune legate al contesto locale, altre di portata globale, ma &amp;egrave; anche possibile individuare una chiave di lettura pi&amp;ugrave; di fondo. Gli eventi degli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda l&amp;rsquo;affermarsi in Occidente di posizioni che voltano le spalle al lascito delle istituzioni e del diritto internazionale maturati dopo la Seconda guerra mondiale, possono essere compresi come una risposta agli interrogativi e ai timori sollevati dal cambiamento di epoca in corso, pi&amp;ugrave; volte richiamato da papa Francesco. &lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Il punto da esplorare&lt;/strong&gt;, allora, staccandoci dalla cronaca delle vicende di attualit&amp;agrave;, &lt;strong&gt;&amp;egrave; quanto sia adeguata questa scelta di ritorno alla forza e a chi giovi&lt;/strong&gt;, soprattutto in una prospettiva a medio e lungo termine, chiedendosi anche come costruire alternative possibili.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;h1&gt;Una guerra che ci tocca da vicino&lt;/h1&gt;
&lt;p&gt;L&amp;rsquo;attacco militare di Stati Uniti e Israele nei confronti dell&amp;rsquo;Iran, ancora in corso nel momento in cui andiamo in stampa, offre diversi spunti per individuare ed esaminare alcuni motivi ricorrenti nelle vicende di politica internazionale pi&amp;ugrave; attuali, che di fatto segnano una vera e propria rottura rispetto alle prassi precedenti. Prima di soffermarsi sull&amp;rsquo;analisi di questi aspetti &amp;egrave;, per&amp;ograve;, necessario richiamare alla memoria quanto sta accadendo.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dalla notte del 28 febbraio 2026, quando sono iniziate le ostilit&amp;agrave; in Iran, si contano gi&amp;agrave; migliaia di morti e feriti tra militari e civili; milioni di persone sono state costrette ad abbandonare le loro case per mettersi al sicuro o hanno visto la loro quotidianit&amp;agrave; stravolta dal ricorso alle armi da entrambe le parti. Si tratta di cifre elevate, perch&amp;eacute; &lt;strong&gt;il conflitto ha coinvolto anche altri Stati del Medio Oriente, in particolare il Libano, trasformandosi in una vera e propria guerra regionale&lt;/strong&gt;. A questo si aggiungono le ripercussioni immediate da un punto di vista economico, la cui ricaduta travalica le aree di conflitto e ha un impatto globale. Pensiamo al rincaro del petrolio, che ha inciso immediatamente sul costo del carburante, alla necessit&amp;agrave; di trovare rotte commerciali inevitabilmente pi&amp;ugrave; lunghe e onerose alternative a quelle che passano per le zone di guerra, in particolare dallo stretto di Hormuz, che &amp;egrave; stato chiuso al transito delle navi dall&amp;rsquo;Iran, o all&amp;rsquo;incertezza che pesa sull&amp;rsquo;andamento delle borse mondiali e frena gli investimenti e gli scambi internazionali. Inoltre, pur nella difficolt&amp;agrave; di fare previsioni accurate, &lt;strong&gt;si teme che la portata dello choc causato da questo conflitto armato condizioner&amp;agrave; a lungo l&amp;rsquo;economia mondiale&lt;/strong&gt;. Intanto, per cercare di contenere gli aumenti del costo dell&amp;rsquo;energia, Donald Trump ha sospeso le sanzioni contro la Russia adottate nel 2022 dopo l&amp;rsquo;invasione dell&amp;rsquo;Ucraina, permettendole di vendere il suo petrolio che si trova gi&amp;agrave; caricato sulle navi. Questa decisione di fatto rid&amp;agrave; fiato alla Russia e condiziona gli equilibri della guerra in Ucraina, a cui contemporaneamente gli Stati Uniti stanno chiedendo aiuto tecnologico per neutralizzare i droni iraniani. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pur nella sua essenzialit&amp;agrave;, questa ricostruzione mostra con chiarezza che &lt;strong&gt;le conseguenze innescate dall&amp;rsquo;attacco contro l&amp;rsquo;Iran sono globali&lt;/strong&gt;, a riprova di quanto siano ormai forti le interconnessioni che esistono tra i vari Paesi e di come sia impossibile ritenersi al riparo rispetto a quanto accade al di fuori dei propri confini, anche quando si &amp;egrave; una media o grande potenza, al di l&amp;agrave; delle retoriche nazionaliste che hanno larga presa in questo momento.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;h1&gt;Una storia esemplare&lt;/h1&gt;
&lt;p&gt;Vi sono altri aspetti da considerare, che rendono la guerra iniziata a fine febbraio in Medio Oriente la cartina al tornasole di tendenze politiche che di recente si stanno consolidando. Innanzitutto, l&amp;rsquo;insufficiente risposta della comunit&amp;agrave; internazionale di fronte a un regime come quello iraniano che nel corso degli anni non ha esitato a reprimere nel sangue le proteste interne di quanti chiedevano un cambiamento e ha sostenuto economicamente e militarmente forze terroristiche all&amp;rsquo;estero. In questi casi, gli strumenti a disposizione delle Nazioni Unite, che hanno dato buona prova di s&amp;eacute; quando vi &amp;egrave; stato un largo accordo internazionale (cfr &lt;span&gt;Howard &lt;/span&gt;L.M., &amp;laquo;Peacekeeping, un bilancio inaspettato&amp;raquo;, in &lt;em&gt;Aggiornamenti Sociali&lt;/em&gt;, 12 [2022] 687-693), sono spesso inefficaci o restano sulla carta, a causa principalmente delle divergenze di vedute e interessi tra gli Stati. &amp;Egrave; significativo in tal senso che, &lt;strong&gt;nel caso dell&amp;rsquo;Iran, alcuni passi concreti sul tema spinoso del nucleare siano stati compromessi con la decisione presa nel 2018 dalla prima Amministrazione Trump di uscire dall&amp;rsquo;accordo internazionale siglato solo tre anni prima&lt;/strong&gt;, depotenziando il lungo lavoro diplomatico precedente. Pu&amp;ograve; essere il ricorso alle armi un&amp;rsquo;alternativa realistica per assicurare che i diritti umani non siano calpestati da uno Stato? Ancor di pi&amp;ugrave;, quale valore pu&amp;ograve; avere se condotto senza un concerto internazionale? &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Infatti la decisione di attaccare l&amp;rsquo;Iran &amp;egrave; stata presa dagli Stati Uniti e da Israele al di fuori del diritto internazionale, senza coinvolgere le Nazioni Unite o cercare una parvenza di giustificazione giuridica, cos&amp;igrave; come non &amp;egrave; stata data una comunicazione chiara e coerente sulle ragioni di questa azione e sulle tempistiche scelte per realizzarla n&amp;eacute; ai cittadini dei rispettivi Paesi n&amp;eacute; agli Stati alleati. Paradossalmente persino Vladimir Putin aveva invocato la tutela dei diritti umani delle minoranze russe nelle regioni del Donetsk e di Lugansk come spiegazione dell&amp;rsquo;aggressione militare contro l&amp;rsquo;Ucraina. A pochi anni di distanza &lt;strong&gt;sembra che il diritto internazionale, anche quello umanitario, non sia pi&amp;ugrave; percepito come un obbligo da rispettare, nemmeno di facciata&lt;/strong&gt;. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;D&amp;rsquo;altronde, proprio indagando le ragioni di questa guerra si coglie quanto sia forte l&amp;rsquo;intreccio tra ragioni politiche ed economiche (cfr l&amp;rsquo;articolo di Barbieri alle pp. 224-231), a cui si aggiunge il peso non certo secondario delle personalit&amp;agrave; e degli interessi privati di Trump e Netanyahu: il primo ha una visione del potere autoreferenziale e del tutto staccata dalla realt&amp;agrave; (cfr &lt;span&gt;Riggio &lt;/span&gt;G., &amp;laquo;La politica non abita pi&amp;ugrave; alla Casa Bianca&amp;raquo;, in &lt;em&gt;Aggiornamenti Sociali&lt;/em&gt;, 2 [2026] 75-78); il secondo ha bisogno di spostare l&amp;rsquo;attenzione dell&amp;rsquo;opinione pubblica dalle sue vicende personali e dal modo in cui ha portato avanti la guerra contro Hamas a Gaza per assicurarsi la sopravvivenza politica (cfr &lt;span&gt;Zonszein &lt;/span&gt;M., &amp;laquo;A war for one man&amp;raquo;, in &lt;em&gt;The New York Times&lt;/em&gt;, 13 marzo 2026). Infine, pur con alcune differenze, &lt;strong&gt;sia Trump sia Netanyahu alimentano la retorica nazionalistica di un passato glorioso a cui ritornare e hanno bisogno di avere nemici da combattere per assicurarsi il potere&lt;/strong&gt;. In questo senso, le conseguenze inevitabili di questa guerra potranno danneggiarli nell&amp;rsquo;immediato, ma rafforzeranno i timori e le chiusure dell&amp;rsquo;opinione pubblica, perch&amp;eacute; crescer&amp;agrave; ad esempio il numero di sfollati e di migranti, tema capace di evocare potenti timori presso i cittadini che spesso hanno una percezione distorta del fenomeno, cos&amp;igrave; come aumenter&amp;agrave; la rabbia e la preoccupazione di quanti nei Paesi occidentali dovranno fare i conti con un peggioramento della propria situazione economica, scivolando sempre di pi&amp;ugrave; verso nuove forme di povert&amp;agrave;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;h1&gt;La costruzione di alternative possibili&lt;/h1&gt;
&lt;p&gt;Il cambiamento di epoca in atto &amp;ndash; caratterizzato, ad esempio, dall&amp;rsquo;emergere di nuovi attori politici ed economici globali, alcuni di essi addirittura non statali, come le multinazionali del settore digitale, o dalle trasformazioni portate dal progresso tecnologico &amp;ndash; richiede necessariamente un supplemento di pensiero sul piano sociale e antropologico, oltre a una ridefinizione delle regole scritte e delle prassi informali che hanno retto le relazioni tra gli Stati e, al loro interno, tra le autorit&amp;agrave; nazionali, i mondi produttivi, i corpi intermedi, i singoli cittadini. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Di fronte al senso di smarrimento e all&amp;rsquo;incertezza palpabili in questo tempo, la risposta politica che si sta imponendo&lt;/strong&gt; in Paesi che sono in grado di condizionare gli assetti globali per la loro influenza, come nel caso degli Stati Uniti,&lt;strong&gt; si traduce nel ripiegamento in una logica nazionalista, nel fomentare discorsi di esclusione e discriminazione&lt;/strong&gt;, nel rifiuto della cooperazione e nel rispetto del diritto solo quando &amp;egrave; a proprio vantaggio. Questa posizione prende le mosse dalle paure dei cittadini ai quali propone risposte che a breve termine suonano rassicuranti, ma che in una prospettiva temporale pi&amp;ugrave; ampia non solo non sono risolutive, ma finiranno, come in una spirale viziosa, col rendere la situazione generale peggiore per tutti. Soprattutto, &lt;strong&gt;in questa risposta non vengono soltanto ridefinite le regole, ma sono rigettati i valori che finora hanno costituito la base della nostra vita insieme&lt;/strong&gt;. Questo slittamento non &amp;egrave; secondario n&amp;eacute; per la sua portata n&amp;eacute; per le sue conseguenze. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Non &amp;egrave; la prima volta che ci troviamo ad attraversare fasi di profondo cambiamento sul piano sociale o tecnologico: ogni tappa ha messo in crisi l&amp;rsquo;esistente e ha fatto emergere nuove possibilit&amp;agrave; e consapevolezze, soprattutto ha permesso di mettere meglio a fuoco la nostra comprensione di ci&amp;ograve; che ci rende umani e che ci tiene uniti come societ&amp;agrave;, che costituisce il patrimonio da custodire e riattualizzare continuamente e che la generazione precedente trasmette a quella successiva. In modo efficace e prendendo le distanze dalla retorica trumpiana, in un discorso tenuto al Forum economico mondiale di Davos a gennaio 2026, il primo ministro canadese Mark Carney pone la distinzione tra la necessit&amp;agrave; di costruire un nuovo ordine mondiale, prendendo implicitamente atto che quello nato dopo la Seconda guerra mondiale non corrisponde pi&amp;ugrave; alla realt&amp;agrave; (cfr &lt;span&gt;Sposetti &lt;/span&gt;C. [ed.], &amp;laquo;L&amp;rsquo;alternativa alla legge del pi&amp;ugrave; forte&amp;raquo;, in &lt;em&gt;Aggiornamenti Sociali&lt;/em&gt;, 4 [2025] 223-242), e la menzione dei valori che vanno tenuti fermi, &amp;laquo;come il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile, la solidariet&amp;agrave;, la sovranit&amp;agrave; e l&amp;rsquo;integrit&amp;agrave; territoriale degli Stati&amp;raquo;. Per questo &lt;strong&gt;&amp;egrave; capitale riuscire a individuare i valori che sono fondativi e vanno salvaguardati, per poi articolarli con i principi che guidano le decisioni da prendere&lt;/strong&gt;, affinch&amp;eacute; come collettivit&amp;agrave; possiamo dare risposte all&amp;rsquo;altezza del cambiamento in atto, senza lasciarci sopraffare dagli eventi, perdere la bussola o lasciare qualcuno indietro. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Questo modo di procedere non vale solo per le questioni di politica internazionale, ma per tutti gli ambiti rilevanti della vita insieme. La costruzione di alternative a uno stato di fatto insoddisfacente non costituisce d&amp;rsquo;altronde un&amp;rsquo;esigenza recente. Gi&amp;agrave; negli anni 2000 veniva percepita l&amp;rsquo;urgenza di ripensare la globalizzazione per ridurre le diseguaglianze e assicurare uno sviluppo pi&amp;ugrave; sostenibile per le comunit&amp;agrave; e pi&amp;ugrave; rispettoso per l&amp;rsquo;ambiente; cos&amp;igrave; la societ&amp;agrave; civile mondiale si era ritrovata a dialogare insieme a politici ed esponenti del mondo accademico intorno allo slogan &amp;laquo;Un altro mondo &amp;egrave; possibile&amp;raquo; nelle varie edizioni del Forum sociale mondiale, che furono organizzate in America latina e Africa. Nella stessa linea si colloca l&amp;rsquo;attenzione rivolta da papa Francesco prima e da Leone XIV poi alla realt&amp;agrave; plurale dei movimenti popolari, definiti poeti sociali, in grado di far emergere &amp;laquo;le cose nuove viste dalla periferia&amp;raquo; e il cui impegno &amp;laquo;non si limita alla protesta, ma cerca soluzioni&amp;raquo; (&lt;span&gt;Leone &lt;/span&gt;XIV, &lt;em&gt;Discorso ai partecipanti all&amp;rsquo;incontro mondiale dei movimenti popolari&lt;/em&gt;, 23 ottobre 2025). Accanto a questi due esempi ve ne sono molti altri, accomunati dalla consapevolezza che &lt;strong&gt;si pu&amp;ograve; orientare il cambiamento affinch&amp;eacute; sia pi&amp;ugrave; giusto, equo, inclusivo &lt;/strong&gt;e convinti che sia possibile farlo solo lavorando insieme ad altri attori sociali e politici. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Di fronte al possibile senso di frustrazione per gli sforzi compiuti che sembrano non portare alcun risultato, &amp;egrave; importante ricordarsi che nei corsi e ricorsi della storia ci sono dei tempi pi&amp;ugrave; favorevoli di altri per cogliere le opportunit&amp;agrave; che si presentano. Tuttavia, non &amp;egrave; facile rendersene conto mentre si &amp;egrave; occupati a pensare a che cosa si pu&amp;ograve; fare, a dialogare con altri e a portare avanti le decisioni prese con creativit&amp;agrave; e generosit&amp;agrave;: spendersi in questo impegno senza riuscire a vedere con chiarezza l&amp;rsquo;orizzonte &amp;egrave; allora un atto di fiducia e di speranza, di fatto il primo passo reale che rende possibile la costruzione di un&amp;rsquo;alternativa in cui si crede. &lt;/p&gt;</content:encoded><author /><category>Primo piano</category><comments /><guid>http://www.aggiornamentisociali.it#69340</guid><pubDate>Mon, 30 Mar 2026 22:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>L’industria mineraria oltre l’estrattivismo</title><link>http://www.aggiornamentisociali.it/articoli/lindustria-mineraria-oltre-lestrattivismo/</link><content:encoded>&lt;img src='http://www.aggiornamentisociali.it/Archivi/AGSO/Img/0069/69346.jpg'&gt;&lt;br/&gt;</content:encoded><author>Peter WARRIAN</author><comments /><guid>http://www.aggiornamentisociali.it#69346</guid><pubDate>Mon, 30 Mar 2026 22:00:00 GMT</pubDate></item><item><title>L’industria mineraria oltre l’estrattivismo</title><link>http://www.aggiornamentisociali.it/articoli/lindustria-mineraria-oltre-lestrattivismo/</link><content:encoded>&lt;img src='http://www.aggiornamentisociali.it/Archivi/AGSO/Img/0069/69346.jpg'&gt;&lt;br/&gt;Le dinamiche dello sviluppo economico, in particolare le esigenze
legate alla transizione ecologica e a quella digitale, hanno rimesso il
settore minerario al centro dell&amp;rsquo;attenzione: il mondo &amp;egrave; attraversato da
una vera e propria frenesia per una serie di minerali critici (litio, nichel, cobalto,
grafite, terre rare), necessari per la produzione di batterie cos&amp;igrave; come
per le infrastrutture informatiche alla base del cloud computing e dell&amp;rsquo;intelligenza
artificiale. Si ripete cos&amp;igrave; quella dinamica che in altre epoche ha
riguardato il carbone e gli idrocarburi, con una corsa all&amp;rsquo;accaparramento
e all&amp;rsquo;estrazione. Ma soprattutto si rinnova la forza di un sistema socioeconomico
e culturale che &amp;egrave; stato chiamato estrattivismo (termine coniato nel
1996 per descrivere lo sfruttamento delle risorse forestali brasiliane) e che
ha un significato pi&amp;ugrave; profondo della semplice attivit&amp;agrave; estrattiva.
&lt;p&gt;&amp;laquo;L&amp;rsquo;estrazione delle risorse &amp;egrave; un&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; che gli esseri umani possono svolgere
in relazione alla terra, alle risorse o agli elementi della terra. L&amp;rsquo;attivit&amp;agrave;
mineraria, la silvicoltura, la perforazione petrolifera e il fracking comportano tutti forme di estrazione. In apparenza, si tratta dell&amp;rsquo;atto di prelevare
dalla natura risorse per l&amp;rsquo;uso umano, tipicamente risorse non rinnovabili.
Tuttavia, il termine &amp;ldquo;estrattivismo&amp;rdquo; non indica tanto un&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; quanto una
relazione: in questo caso, il concetto non riguarda il tipo di risorsa prelevata,
ma l&amp;rsquo;economia politica sottostante. In altre parole, &lt;strong&gt;l&amp;rsquo;estrattivismo &amp;egrave;
un modo particolare di relazionarsi con la natura&lt;/strong&gt;&amp;raquo; (Scott 2021, 124).&lt;/p&gt;
[continua]
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;h3 style="text-align: center;"&gt;
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    &lt;li&gt;L&amp;rsquo;evoluzione della nozione di salute, di Carlo Casalone SJ / &lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;Il Sistema sanitario nazionale tra bene comune e beni comuni, di Pier Davide Guenzi / &lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;Diritto alla salute: che cosa chiede davvero la Costituzione?, di Elisabetta Lamarque /&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</content:encoded><author>GRUPPO DI STUDIO SULLA BIOETICA</author><comments /><guid>http://www.aggiornamentisociali.it#69342</guid><pubDate>Wed, 01 Apr 2026 22:00:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>