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Advisor è un sostantivo inglese derivato dal verbo to advise (consigliare) e indica chi dà consigli per professione. Nell'attuale terminologia del mondo economico e finanziario, il termine designa non tanto un semplice consulente, ma figure a cui vengono richiesti pareri di alto contenuto specialistico per affrontare questioni tecniche molto complesse. Per questo normalmente l'advisor non è una singola persona fisica, ma uno studio professionale o una società: infatti la complessità delle questioni oggetto di advisoring (il termine tecnico che designa l'attività dell'advisor) richiede assai spesso competenze e professionalità «trasversali», che soltanto un pool di esperti con profili fortemente differenziati e complementari è in grado di offrire al cliente. Evidentemente, viste la complessità e la delicatezza delle questioni trattate, è di fondamentale importanza il rapporto di fiducia che si instaura fra advisor e cliente. Alcuni settori caratteristici Non c'è un settore specifico in cui si possa inquadrare l'advisoring; infatti, esistono potenzialmente tanti campi di applicazione quante sono le materie che richiedono consulenze professionali qualificate. Si rileva comunque una significativa concentrazione di tale attività in campo finanziario e in special modo nella consulenza fornita dai grandi gruppi finanziari e creditizi a servizio di imprese pubbliche e private. In questo campo, in Italia si è avuto a partire dagli anni Ottanta un apprezzabile sviluppo, soprattutto grazie al forte impulso dato dalla privatizzazione delle società a partecipazione statale e delle attività economiche che in vario modo facevano capo a enti pubblici (ad esempio, nella produzione e/o distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, ecc.), dai processi di fusione e aggregazione aziendale, dalla quotazione in Borsa di nuove società. Probabilmente più diffusa e familiare a un pubblico più ampio è la figura del financial advisor (consulente finanziario), che assiste il risparmiatore nelle proprie scelte di investimento, fornendogli informazioni rilevanti sugli investimenti finanziari, sui relativi rischi e rendimenti, e cercando di consigliarlo in funzione della sua propensione al rischio e del patrimonio che intende investire. Funzioni analoghe, ma in ambito assicurativo, svolge la figura del life insurance investment advisor, tipica soprattutto dei Paesi anglosassoni. In anni recenti il ricorso all'advisor si è inoltre diffuso nei settori legale, urbanistico, immobiliare e nella Pubblica Amministrazione (PA). Quest'ultima si avvale - o dovrebbe avvalersi - di tali professionalità in assenza di figure altrettanto qualificate al proprio interno. Nella PA il ricorso all'advisoring si è progressivamente diffuso a sostegno di svariate attività, che vanno dalla programmazione e valutazione di progetti di investimento all'erogazione di alcuni servizi avanzati; dall'effettuazione di operazioni di finanza straordinaria (ristrutturazione del debito, emissione di titoli obbligazionari) alla dismissione di parte del patrimonio immobiliare (il c.d. advisoring immobiliare). Nel caso dell'advisoring legale, viene fornita un'attività di assistenza di natura extra-giudiziale a un ente pubblico o privato, allo scopo di accompagnare un determinato processo aziendale o amministrativo. La logica economica dell'advisoring Quali che siano il settore specifico o la questione concreta, il soggetto che si rivolge a un advisor gli domanda una competenza tecnica e professionale di cui percepisce il bisogno per raggiungere i propri scopi, ma di cui non dispone, in quanto riguardante attività in qualche modo straordinarie o atipiche. Si tratta di una situazione che possiamo definire normale all'interno di una realtà economica sempre più complessa, caratterizzata da crescente specializzazione, divisione del lavoro e processi di esternalizzazione. Per un'impresa industriale, ad esempio, è indispensabile disporre al proprio interno delle capacità tecniche che consentano di svolgere con efficacia ed efficienza la propria attività ordinaria o tipica: organizzazione della produzione, commercializzazione, sviluppo di nuovi prodotti, ecc. Al contrario risulterebbe antieconomico dotarsi delle competenze per gestire internamente operazioni magari importantissime per il proprio sviluppo (come la quotazione in Borsa, l'emissione di un prestito obbligazionario sui mercati internazionali o la valutazione della congruità del prezzo richiesto per l'acquisto del controllo di un'impresa in un Paese straniero), ma che si realizzano una tantum o molto di rado: tali competenze risulterebbero sostanzialmente sottoutilizzate, con conseguente spreco di risorse. Ecco perché risulta conveniente ricorrere a un advisor esterno, da cui «acquistare» soltanto il volume di competenze necessarie allo scopo che si intende raggiungere. L'advisor è a sua volta un'impresa, la cui attività tipica è proprio la fornitura di servizi di advisoring a una moltitudine di clienti: per questo potrà dotarsi delle competenze specifiche necessarie, saturandone la capacità produttiva e potendo sfruttare le economie di scala e di apprendimento derivanti dalla frequente ripetizione di azioni simili. Ogni prestito obbligazionario od ogni quotazione in Borsa ha certamente delle peculiarità, ma numerosi sono anche gli aspetti comuni e i problemi a cui si possono applicare soluzioni già sperimentate. Così, in un'economia in cui operazioni complesse come quelle sopra indicate diventano frequenti, l'emergere di soggetti con le competenze specifiche per realizzarle rappresenta un indicatore di efficienza complessiva, a garanzia di tutti gli attori coinvolti. Occorre infatti considerare che l'attività dell'advisor è spesso garanzia di trasparenza e affidabilità delle operazioni per una platea di portatori di interessi molto ampia. Si pensi al caso della quotazione in Borsa di una società: è compito dell'advisor valutarne la solidità patrimoniale e le prospettive di redditività per determinare il prezzo dei titoli offerti sul mercato. Si tratta di un ruolo cruciale a tutela di tutti i risparmiatori e a garanzia della trasparenza del mercato. In molti casi, dunque, l'advisor esplica un'attività che non può essere svolta nell'esclusivo interesse del committente, ma ha una valenza pubblica in quanto deve contemperare gli interessi e le aspettative più ampie (e talora divergenti) di soggetti che ripongono anch'essi fiducia nelle sue competenze tecniche e nella sua imparzialità e fanno affidamento sulla sua reputazione. Competenza e reputazione non sono soltanto il contributo dell'advisor alle operazioni in cui interviene - per cui gli è riconosciuto un compenso -, ma anche il suo autentico capitale produttivo. Un capitale evidentemente immateriale, fatto di fiducia, conoscenza e risorse umane, che bene spiegano come la figura dell'advisor rivesta un ruolo cruciale in un sistema produttivo sempre più smaterializzato e che con frequenza crescente è definito economia della conoscenza. Profili critici Se l'elevato profilo delle competenze rappresenta il core business dell'advisor, ne risulta una situazione di asimmetria informativa rispetto ai clienti e agli altri soggetti eventualmente interessati. Come capita nella maggior parte dei rapporti di consulenza professionale - basti pensare al caso delle cure mediche -, se i clienti disponessero delle conoscenze necessarie a valutare nel merito l'attività dell'advisor, non avrebbero bisogno di farvi ricorso: la reputazione dell'advisor e la conseguente fiducia di cui esso gode sul mercato sono l'unica garanzia dei clienti. Purtroppo si configura anche la possibilità di sfruttare i privilegi informativi, ad esempio in termini di prezzo dei servizi prestati. Se da un lato - come abbiamo visto - l'esistenza di advisor rappresenta una opportunità di maggiore efficienza del sistema economico nel suo complesso, dall'altro c'è il rischio che lo sfruttamento della «rendita di posizione» determinata dall'asimmetria informativa provochi danni che possono ripercuotersi sull'intera collettività. La perdita della buona reputazione è, almeno in linea teorica, un potente deterrente contro tali abusi; in pratica però bisogna tenere presenti le difficoltà oggettive - soprattutto nel breve termine - di valutare la qualità e l'effettiva efficacia del servizio prestato dagli advisor. La loro peculiare posizione di forza rischia inoltre di sconfinare in conflitti di interessi che proprio in campo finanziario sono particolarmente pericolosi, anche perché in molti casi l'advisor ha la possibilità di influenzare il mercato tramite le informazioni da esso fornite sulle caratteristiche delle operazioni che sta seguendo. Alcuni esempi aiutano a focalizzare il rischio di cui stiamo parlando. Come già rilevato, nel caso di quotazione in Borsa di una società o di privatizzazione di un'azienda pubblica, l'advisor ha un ruolo centrale nella predisposizione dell'intera operazione, anche a tutela del mercato. Molto spesso il compenso per i servizi prestati è calcolato come percentuale del valore complessivo dell'operazione realizzata, che dipende direttamente dalle valutazioni compiute dall'advisor. Ne risulta inevitabilmente un incentivo implicito a spingere verso l'alto le stime del valore dei titoli collocati sul mercato, scaricando sui risparmiatori una parte del rischio derivante da valutazioni gonfiate. Altro capitolo delicato è quello della vendita degli immobili di proprietà pubblica, le cosiddette operazioni di cartolarizzazione, effettuate, soprattutto a partire dal 2000, per ridurre il peso dell'indebitamento pubblico (cfr PELLEGRINI L., «Cartolarizzazione», in Aggiornamenti Sociali, 1 [2006] 76-79). Anche in questo caso si registra un forte coinvolgimento di advisor privati, soprattutto enti creditizi, che hanno svolto un ruolo cruciale nella valutazione degli immobili e nella loro successiva alienazione. In alcuni casi le cessioni di immobili pubblici sono state effettuate a prezzi di gran lunga inferiori ai valori di mercato, a vantaggio di società private o di fondi comuni di investimento che si sono così appropriati di profitti ingiustificati a danno dello Stato e dei contribuenti. Infine, merita una riflessione specifica il ricorso all'advisoring da parte della PA. Anche nella gestione della cosa pubblica si registra un aumento di complessità. Si tratta in parte degli effetti dell'apertura di nuove opportunità: ad esempio, solo in anni recenti è diventato possibile per gli Enti locali raccogliere risorse tramite l'emissione di titoli o ricorrere a operazioni finanziarie sofisticate, per la cui gestione non dispongono evidentemente di adeguate competenze interne. È quindi un bene che gli enti pubblici possano avvalersi delle migliori professionalità presenti sul mercato, ma occorre tenere presente che questo rischia di porre problemi in termini di democraticità. Se infatti la predisposizione di azioni con un notevole impatto pubblico viene affidata ad advisor esterni in ragione delle loro competenze, il ruolo degli amministratori pubblici e dei rappresentanti eletti dai cittadini rischia di limitarsi alla scelta dell'advisor e all'accettazione o rifiuto delle sue proposte. In questo modo cresce il pericolo di sottrarre alla discussione pubblica e allo scrutinio degli organi della democrazia rappresentativa «pacchetti» consistenti di bene comune, affidandoli a équipe di tecnocrati certamente competenti, che tuttavia rispondono non agli elettori, ma ai consigli di amministrazione delle società per le quali lavorano. Per saperne di più
ZARA C. (ed.), Le banche e l'advisoring nella finanza straordinaria, Bancaria Editrice-Edibank, Roma 2001. BARUCCI E. - PIEROBON F., Le privatizzazioni in Italia, Carocci Editore, Roma 2007. CAPRIGLIONE F. (ed.), Finanza, impresa e nuovo umanesimo, Cacucci, Bari 2007. DI BIASI F., I finanziamenti agli enti locali. Finanza innovativa, agevolata e di progetto, Sistemi Editoriali, Pozzuoli (NA) 2007.
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