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A partire dagli anni '90 i sistemi di welfare europei hanno dovuto fare fronte a una congiuntura negativa e tenere conto di tre questioni di natura socio-economica che ne hanno messo a rischio la sostenibilità. La prima è rappresentata dai mutamenti demografici: l'allungamento della speranza di vita e l'invecchiamento della popolazione hanno fatto aumentare le spese previdenziali, sanitarie e per l'assistenza sociale in mancanza di un corrispondente aumento dei lavoratori su cui ripartire il relativo onere finanziario. La seconda riguarda l'instabilità del modello familiare classico e l'incremento della partecipazione femminile al mercato del lavoro: è aumentato il numero delle famiglie monoparentali e, con esso, il rischio sociale legato al venir meno dei tradizionali compiti redistributivi della famiglia. La terza è relativa alle ristrutturazioni produttive e all'innovazione tecnologica che hanno prodotto modifiche nella struttura dell'occupazione e la crescita della disoccupazione. Questi cambiamenti hanno generato una nuova serie di bisogni sociali e di domande di protezione, cui si deve rispondere rimanendo all'interno dei vincoli di bilancio stabiliti dal Trattato di Maastricht. Il problema perciò è come contemperare il mantenimento dell'uguaglianza e dei diritti di cittadinanza con le misure per aumentare l'occupazione e ridurre l'esclusione sociale. Alcuni Paesi hanno cercato di uscire dall'impasse attraverso l'adozione di reti di protezione sociale per arginare le situazioni di povertà ed esclusione, e con l'attuazione di politiche per stimolare l'occupazione e il reinserimento degli individui nella società. Il Reddito Minimo di Inserimento (RMI o basic income, nella comune accezione inglese) costituisce uno degli strumenti utilizzati per tentare di risolvere il dilemma.
Welfare contrattualistico e RMI
Il RMI non è altro che un sussidio erogato attraverso un trasferimento di risorse pubbliche a favore di quei cittadini che non hanno un lavoro o non dispongono di un reddito al di sopra di un certo livello, corrispondente a un ipotetico minimo vitale con cui le persone possano soddisfare i loro bisogni essenziali. A fronte dell'erogazione, il beneficiario deve impegnarsi a partecipare ad attività lavorative o di formazione professionale che consentano l'uscita dalla condizione di esclusione economica e sociale e il suo reinserimento nella società. Per spiegare il principio sottostante alle iniziative di questo welfare di tipo «contrattualistico» occorre richiamare la teoria della giustizia del filosofo statunitense John Rawls. Facendo leva su quello che chiama «principio di riparazione», Rawls sostiene che è obbligo della società riparare gli svantaggi (in termini di dotazione di beni primari) che caratterizzano la posizione originaria dei meno favoriti. Solo da quel momento gli individui possono essere trattati come uguali davanti alla società e saranno essi stessi responsabili dei vantaggi, o degli svantaggi, che arrecheranno alla propria situazione. Questo modello di giustizia applicato alla società non implica un'effettiva uguaglianza nei risultati (variabili a seconda delle caratteristiche personali, delle circostanze e dell'obiettivo da raggiungere), ma garantisce opportunità ai meno avvantaggiati. È in questa prospettiva che vengono legittimate le misure restrittive adottate per la modernizzazione del welfare State, che prevedono l'uso di strumenti di giustizia distributiva selettivi, destinati a chi ne ha veramente bisogno, regolati da un «contratto» tra cittadini e comunità e dal principio di reciprocità che fra essi si instaura: per usufruire della redistribuzione del prodotto sociale l'individuo deve essere disponibile ad attivarsi per il suo inserimento (o reinserimento) nella società, impegnandosi a corrispondere alla comunità un suo contributo, qualora sia in grado di farlo. In questo senso, lo Stato impone al cittadino in particolari situazioni di povertà o esclusione la responsabilità del lavoro, per partecipare alla distribuzione di benefici prodotti da tutta la società. L'obbligo della prestazione lavorativa connesso all'erogazione di un minimo vitale corrisposto dallo Stato poggia sulla reciproca dipendenza dei cittadini impegnati, ognuno per la sua parte e per le sue capacità, a contribuire al benessere sociale.
RMI in Italia: solo un esperimento
Nel 1997 il Governo Prodi nominò una Commissione con il compito di avanzare proposte sulla riforma del welfare. Rispetto alle politiche di assistenza e di sostegno al reddito, il rapporto della Commissione indicò la necessità di adeguare le misure esistenti a un criterio di «universalismo selettivo», perché si fornissero le prestazioni dovute nell'alveo dei diritti di cittadinanza, ma vincolandole alla selettività della «prova dei mezzi» (cioè al riscontro della reale necessità) dei beneficiari. L'intenzione era di combattere la povertà e l'esclusione superando la precedente logica assistenzialista discrezionale che aveva storicamente caratterizzato il welfare italiano, tentando di conciliare l'erogazione monetaria con programmi di inserimento e la fruizione di servizi a livello locale. Con la Legge finanziaria per il 1998 e il Decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è partita in Italia la sperimentazione del RMI, con lo scopo di produrre «una misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e impossibilitate a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli» (art. 1 del D.Lgs.). La legge prevedeva che la messa in atto del RMI fosse predisposta dalle Regioni, mentre i Comuni avrebbero gestito l'erogazione del minimo vitale, dovuto ai cittadini italiani, agli stranieri residenti e a quelli in attesa di asilo politico in ragione della loro condizione di disoccupazione o di non raggiungimento di un certo livello di sussistenza. Chi usufruiva del programma doveva rendersi disponibile a lavorare in servizi di pubblica utilità e a frequentare corsi di formazione per realizzare un programma di inserimento (o reinserimento) nel mondo del lavoro. Differenze nell'erogazione venivano determinate dalla composizione del nucleo familiare e dalle specifiche determinazioni di alcune Regioni. La prima esperienza di RMI, tra il 1998 e il 2000, ha interessato 34mila famiglie e 85mila individui in 39 Comuni (5 al Nord, 10 al Centro e 24 nel Sud e nelle Isole), cui è seguita nel 2002 una seconda fase che ha coinvolto complessivamente 309 Comuni. L'erogazione base ha oscillato, a seconda delle Regioni, tra i 232 e i 269 euro, con un picco di 372 euro in Valle d'Aosta per coloro che vivevano in abitazioni in affitto. La quota veniva calcolata sulla base del nucleo familiare presente nello stato di famiglia come un differenziale tra i redditi complessivi e una determinata soglia. Per dare maggiore efficacia alla «prova dei mezzi» per accedere al RMI e quindi ridurre gli oneri per la collettività, nel 2000 è stata introdotta la scala di equivalenza dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE), che non tiene conto solo dei redditi delle persone, ma anche del patrimonio mobiliare e immobiliare delle famiglie (esclusa l'abitazione). In questo modo si evitano due effetti perversi del RMI: da una parte si pone una barriera all'entrata nel programma per coloro che non dichiarano nessun reddito, ma possiedono proprietà che producono una rendita (immobili ereditati, ma anche acquistati con i proventi del lavoro non dichiarati); dall'altra, poiché con l'ISE i redditi da lavoro vengono conteggiati solo per il 75%, si riduce il rischio delle trappole della povertà e della disoccupazione (il caso in cui i salari per alcune mansioni sono così bassi che un disoccupato, accettando di svolgerle e perdendo quindi il diritto ai sussidi pubblici, si troverebbe in una situazione economicamente peggiore e comunque non in grado di mantenere la famiglia; ne conseguirebbe, nei fatti, un disincentivo al lavoro e la cronicizzazione della situazione di bisogno). Nel frattempo, la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, attuata nel 2001, ha modificato all'art. 117 il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni: così, se la Legge n. 328/2000 attribuisce al Governo nazionale il coordinamento e la programmazione delle politiche sociali, la riforma costituzionale ha invece attribuito alle Regioni la competenza esclusiva in materia di assistenza sociale. Per non parlare poi dei nuovi scenari che si aprirebbero se venisse confermata dal referendum la riforma costituzionale recentemente approvata dal Parlamento. Con una valutazione negativa dei risultati della sperimentazione del RMI, la Legge finanziaria per il 2003 ne ha decretato il blocco, considerandolo una strumento impraticabile se attuato dal livello centrale, in quanto lo Stato non sembra essere in grado di individuare i reali destinatari della misura e di prevenirne usi distorti. Nella Legge finanziaria per il 2004 è stato previsto il concorso dello Stato nei finanziamenti regionali per il Reddito di Ultima Istanza (RUI) come strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, al fine di colmare le lacune lasciate dalle politiche per lo sviluppo dell'occupazione.
RMI e altre misure di protezione sociale
A causa di questa fase di incertezza istituzionale, l'attuazione dell'assistenza sociale è frammentata e varia da Regione a Regione, sottoponendo i cittadini a una disparità di trattamento su base territoriale. Oggi del RMI in Italia restano solo casi sporadici di sussidi erogati da alcuni Comuni o Regioni. Ad esempio, la Regione Siciliana ha provveduto nel 2004 a istituire i «cantieri scuola», uno strumento con cui si finanziano i programmi di lavoro per la costruzione o sistemazione di opere di pubblica utilità destinati a disoccupati già percettori di reddito minimo. La Regione Campania, invece, nel quadro della Legge n. 328/2000 e in attuazione della Legge regionale n. 2/2004, ha dato il via a una sperimentazione triennale per l'erogazione di un «reddito di cittadinanza» mensile di 350 euro per i residenti con reddito inferiore ai 5mila euro annui, senza tuttavia prevedere l'obbligo di partecipazione alle misure di attivazione. Più che di una misura di welfare contrattualistico, si tratta di una misura incondizionata di welfare politico, che si avvicina al modello universalistico del basic income proposto dal filosofo belga Philippe Van Parijs. Nel suo ideale di società giusta, Van Parijs afferma che l'apice del welfare State verrebbe raggiunto erogando a tutti i cittadini, a prescindere dalla loro condizione lavorativa e dall'accertamento delle effettive condizioni di necessità, un reddito di base universale che garantisca una vera libertà per tutti. Nonostante la proposta di modelli economici che garantirebbero la sostenibilità economica di un sistema del genere, l'unico caso al mondo in cui attualmente funziona un unconditional basic income (reddito minimo erogato senza condizioni) è l'Alaska, dove i circa 650mila cittadini percepiscono i dividendi delle rendite di un fondo di investimento statale (Alaska Permanent Fund) alimentato dalle royalties derivanti dalle estrazioni petrolifere. L'Italia resta, oggi, insieme alla Grecia, l'unico dei 15 Stati della UE pre-allargamento a non disporre di una rete di protezione sociale contro la povertà e l'esclusione.
Per saperne di più
COMMISSIONE DI INDAGINE SULL'ESCLUSIONE SOCIALE, Rapporto sulle politiche contro la povertà e l'esclusione sociale, Roma 2003.
ESPING-ANDERSEN G., The Three Worlds of Welfare Capitalism, Polity Press, Cambridge 1990.
RAWLS J., Una teoria della giustizia, Feltrinelli, Milano 1982 (ed. or. 1971).
SACCHI S., «La lotta alla povertà e all'esclusione sociale nel Sud Europa: il caso dell'Italia», in Biblioteca della Libertà, gennaio-aprile (2003) 41-70.
VAN PARIJS PH., «Why Surfers Should Be Fed? The Liberal Case for an Unconditional Basic Income», in Philosophy and Public Affairs, 20 (1991) 101-131.
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