| |
Il project financing o «finanza di progetto» (d'ora
in poi PF) è uno strumento di finanziamento di una ampia categoria
di investimenti, pubblici e privati, che prevede il concorso di una
molteplicità di soggetti e la separazione economica e giuridica
dell'opera dal patrimonio delle imprese che la realizzano. Caratteristiche
peculiari del PF sono la costituzione di una società autonoma
per la realizzazione del progetto e la prevalenza delle garanzie contrattuali
(gli obblighi a carico dei partecipanti alla realizzazione e gestione
dell'opera) sulle normali garanzie «reali».
Il PF sta recentemente trovando ampio utilizzo nel finanziamento di
investimenti di natura pubblica. In questa sede faremo riferimento
unicamente a questa tipologia, intendendo per PF uno strumento per
il finanziamento, la realizzazione e la gestione di progetti infrastrutturali
e opere di pubblica utilità, caratterizzato dalla partecipazione
dei privati in tutte le suddette fasi. L'incentivo economico
per il privato è costituito dai ricavi che saranno conseguiti
quando il progetto sarà realizzato, attraverso la vendita del
bene prodotto o l'erogazione del servizio.
La diffusione del PF è proceduta di pari passo con la crescente
consapevolezza della centralità delle infrastrutture per lo
sviluppo strutturale di un Paese e la riduzione dei divari territoriali.
In un contesto di riduzione del peso dell'intervento statale
in economia e di necessità di contenimento della spesa pubblica,
si è determinato un crescente bisogno di capitali alternativi
a quelli pubblici per finanziare infrastrutture strategiche per lo
sviluppo del sistema economico: in questo senso il PF costituisce
una valida risposta a tale esigenza e, al contempo, soddisfa quanti
sostengono la maggiore efficienza dei privati.
Origini del PF
Il PF nasce negli Stati Uniti negli anni '20, con una serie
di progetti concentrati nel settore elettrico. La sua fortuna risale
però agli anni '80, quando il Governo inglese avviò
una serie di riforme della Pubblica Amministrazione, volte a modificarne
le regole alla ricerca di una maggiore efficienza, a «contrattualizzare»
i rapporti amministrativi, assimilandoli a quelli di diritto privato,
e a separare in maniera più marcata l'amministrazione
dalla sfera politica. Questo processo è stato rafforzato dall'avvio
delle privatizzazioni, che ha condotto il Governo inglese a istituire
nel 1992 il Private Finance Initiative, un programma volto
a promuovere un maggior coinvolgimento dei privati nel finanziamento
delle infrastrutture: nel 2000, l'ammontare di finanziamenti
infrastrutturali attivati con capitali privati ha superato in Inghilterra
i 30 miliardi di euro.
Il crescente interesse per il PF si inserisce, pertanto, nell'ambito
della evoluzione del settore finanziario delle economie industrializzate,
del crescente favore verso le privatizzazioni e della necessità
di ridurre il ruolo dello Stato nell'economia. In Europa, un
forte impulso in tal senso viene dato, nei primi anni '90, dalla
necessità di rispettare i criteri di Maastricht: per i Paesi
dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, ciò ha comportato
un maggiore rigore nella finanza pubblica e una drastica riduzione
della spesa del settore statale, compresa quella per investimenti,
con gravi ripercussioni sul processo di ammodernamento e adeguamento
infrastrutturale.
Il PF rappresenta dunque un fenomeno tuttora in piena evoluzione e
si inserisce nel più generale dibattito sull'orientamento
dell'azione pubblica secondo criteri di economicità ed
efficienza.
I meccanismi del PF
Nello specifico, il PF è un'operazione di finanza strutturata
in cui entità e durata del finanziamento dipendono dall'esistenza
di flussi di cassa sufficienti a ripagare i costi di gestione e il
servizio del debito (pagamento degli interessi e restituzione progressiva
del capitale, secondo uno schema analogo a quello dei mutui fondiari)
durante la vita operativa del progetto. Per separare in modo trasparente
l'iniziativa dalle sorti delle imprese che la realizzano, il
finanziamento non è diretto a un soggetto preesistente, ma
a una «società di progetto» o project company
(detta anche SPV: Special Purpose Vehicle), il cui unico scopo
è la realizzazione e la gestione del progetto stesso. La «società
di progetto» gode di autonomia giuridica, con la conseguente
separazione dei flussi generati dal progetto da quelli relativi alle
altre attività dei soggetti coinvolti, garantendo che l'opera
possa essere realizzata anche in caso di fallimento di alcuni di essi.
Le operazioni di PF sono spesso caratterizzate da elevati livelli
di complessità e coinvolgono una molteplicità di soggetti.
A monte troviamo la Pubblica Amministrazione, che concede le necessarie
autorizzazioni e, in alcuni casi, anche contributi. Coloro che concorrono
a costituire il capitale di rischio della «società di
progetto» e a realizzare concretamente l'opera, vengono
definiti promotori o sponsor del progetto. L'onerosità
dei progetti richiede spesso un ampio ricorso a finanziamenti bancari.
Gli istituti di credito inoltre giocano un importante ruolo, pur senza
svolgere alcuna funzione di natura pubblica, di valutazione e certificazione
della bontà finanziaria del progetto e di garanzia finanziaria
ai privati.
Le procedure per attivare un'operazione di PF sono lunghe, richiedono
un elevato livello di competenze da parte di tutti i soggetti coinvolti
e si articolano in diverse fasi.
La fase di identificazione e progettazione esige un'attenta
valutazione della convenienza economica, dei rischi e della sostenibilità
finanziaria dell'operazione di PF. A questo fine viene predisposta
una serie di documenti: il progetto preliminare, lo studio di fattibilità,
la valutazione di impatto ambientale, il piano economico-finanziario.
La fase di realizzazione richiede la costituzione della «società
di progetto» e la stipula dei contratti necessari all'esecuzione,
con il coinvolgimento di una molteplicità di soggetti (banche,
fornitori, assicurazioni, promotori, costruttori, ecc.). In questa
fase è più alto il rischio connesso all'operazione,
perché maggiori sono i rischi di fallimento dei soggetti privati
e gli eventuali imprevisti aggravi di costo.
Infine la fase di gestione rappresenta l'ultimo e più
importante momento del PF, in cui i privati ottengono la remunerazione
del loro impegno finanziario.
Il PF dunque, per definizione, non può finanziare tutti i tipi
di infrastrutture pubbliche, ma solo quelle definite come «opere
calde», cioè in grado di garantire la remunerazione dei
privati coinvolti, una volta terminata l'opera. Nonostante ciò,
alcune opere pubbliche che non presentano tale prospettiva, ad esempio
perché riguardano servizi a cui non sono applicabili tariffe
remunerative, possono essere realizzate in regime di PF con un parziale
contributo a fondo perduto da parte dello Stato (le c. d. «opere
tiepide») o con una serie di pagamenti da parte della Pubblica
Amministrazione, quando il privato le fornisce direttamente un servizio
(le c. d. «opere fredde», quali carceri, scuole od ospedali).
Sono suscettibili di ricorso al PF interventi infrastrutturali relativi
a un'ampia gamma di settori (trasporti, comunicazioni, distribuzione
di acqua, luce o gas, parcheggi, edilizia pubblica e sociale, impianti
sportivi, beni culturali e ambientali, sanità), con una notevole
variabilità in termini di rilevanza territoriale, di impegno
finanziario e di impatto sull'ambiente e sullo sviluppo economico,
da interventi di rilievo locale alle c. d. «grandi opere».
Opportunità e rischi del PF
L'Unione Europea incentiva l'utilizzo del PF come strumento
aggiuntivo di finanziamento dei propri interventi, in quanto consente
di incrementare il volume degli investimenti infrastrutturali e agevola
la selezione e la gestione dei progetti.
Per quanto riguarda l'Italia, la diffusione del PF è
recente e risale ai primi anni '90, dettata dalla già
ricordata esigenza di trovare fonti finanziarie alternative a quelle
pubbliche. La disciplina del PF viene introdotta in Italia con la
Legge 11 febbraio 1994, n. 109, Legge quadro in materia di lavori
pubblici, da poco modificata con la Legge 1° agosto 2002,
n. 166, Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.
Sino al 2001 non si riscontra una diffusione di rilievo del PF, anche
a causa delle già menzionate difficoltà di applicazione
di un istituto proveniente dal mondo anglosassone e dunque estraneo
al nostro ordinamento.
Allo scopo di promuoverne l'utilizzo, sono state recentemente
adottate in Italia alcune importanti novità normative nel tentativo
di coinvolgere soggetti privati nella realizzazione delle infrastrutture.
Nel 1999, con la legge n. 144/99, è stata istituita l'Unità
Tecnica Finanza di Progetto (UTFP), che ha il compito di promuovere
l'utilizzo del PF all'interno della Pubblica Amministrazione
e fornirle supporto tecnico e assistenza nella valutazione tecnico-economica
dei progetti. Inoltre con la Legge 21 dicembre 2001, n. 443, Delega
al Governo in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività
produttive - la c. d. «legge obiettivo» per
le grandi opere pubbliche - è stata inserita una modalità
aggiuntiva per il coinvolgimento dei privati, la figura del contraente
generale o general contractor, che ha la piena responsabilità
della buona esecuzione delle opere con tempi e costi certi. Infine,
si segnala la recente creazione della società Infrastrutture
SpA, intermediario creato dalla Cassa Depositi e Prestiti sulla base
dell'art. 47 della Legge Finanziaria del 2002, sempre con l'obiettivo
di incentivare il coinvolgimento dei privati nella realizzazione e
gestione delle infrastrutture.
Di conseguenza, nell'ultimo biennio il PF ha assunto maggiore
rilievo e rappresenta ormai un quarto della spesa totale per le opere
pubbliche, per un ammontare complessivo di 2,37 miliardi di euro nel
2002 (solo per quanto riguarda i progetti assistiti dalla UTFP).
Le iniziative di PF presentano anche forti controindicazioni per il
possibile rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata
e per l'inevitabile aumento delle tariffe per l'utilizzo
dell'opera applicate agli utenti-cittadini al fine di remunerare
i privati che hanno contribuito alla sua realizzazione. Inoltre, la
presenza di privati può provocare un rischio di sottovalutazione
degli aspetti legati alla sicurezza, all'impatto ambientale
e alla qualità dell'opera, dato che tali finalità
sono spesso in contrasto con gli obiettivi di redditività delle
imprese private.
In conclusione, se in linea generale la partecipazione dei privati
al settore pubblico appare opportuna e in grado di sopperire alla
crisi finanziaria dello Stato, in dosi eccessive o comunque senza
un idoneo sistema di regolazione, valutazione e controllo, rischia
di produrre i suddetti effetti collaterali negativi. L'incognita
di fondo, come emerge dai recenti scandali finanziari, è il
rischio di un'eccessiva fiducia nella capacità di valutazione
delle banche e nelle garanzie offerte dai privati. Inoltre, il trasferimento
del rischio di realizzazione e gestione dell'opera dal pubblico
al privato non rappresenta di per sé un elemento di valutazione
positiva del PF, perché i costi derivanti da un possibile fallimento
dei privati, che determina a sua volta una cattiva gestione dell'opera,
un rallentamento o l'impossibilità della sua realizzazione,
sono alla fine comunque sostenuti dalla collettività.
Come elemento di riflessione finale, infatti, non bisogna dimenticare
che il PF non è solo una tecnica, ma anche una cultura e una
politica. Una visione asettica e un'esaltazione incondizionata
dello strumento rischiano di far perdere di vista gli aspetti critici
della sua applicazione, che coinvolge una molteplicità di soggetti
con ruoli e interessi diversi, a volte confliggenti. La dinamica delle
relazioni tra questi soggetti, le potenziali collusioni tra soggetti
pubblici e privati (soprattutto quando l'opera richiede comunque
un contributo pubblico a fondo perduto) sono solo alcuni esempi di
come l'interesse privato possa non coincidere con quello pubblico.
Infine, la complessità delle operazioni e la mancanza di una
adeguata formazione del personale della Pubblica Amministrazione indeboliscono
ulteriormente lo strumento e le sue potenzialità.
Per saperne di più
BOERI T. - COHEN R. (edd.), Analisi dei progetti di investimento,
Egea, Milano 2001.
CARAPELLA B., Il Project Financing: un percorso per la Pubblica
Amministrazione, Franco Angeli, Milano 2001.
CNEL, Finanziamento delle Opere Pubbliche: il Project Financing,
Roma 2002.
IMPERATORI G., Il Project Financing. Il finanziamento di progetti
di investimento: una tecnica, una cultura, una politica, Il Sole
24 Ore Libri, Milano 1995.
<www.utfp.it>
(Unità Tecnica Finanza di Progetto)
|