Lessico oggi - settembre-ottobre 2003

Principio di precauzione

Carlo Casalone S.I.
di «Aggiornamenti Sociali»

 

Dall'epidemia della «mucca pazza» all'«elettrosmog», alle colture geneticamente modificate (GM): in questi e altri casi recenti si è sentito invocare il principio di precauzione (PP). Il problema cui esso cerca di rispondere può essere formulato nei termini utilizzati dal filosofo tedesco Hans Jonas. Egli insiste sulla differenza tra tecnologia contemporanea e tecnica dei tempi antichi. Quest'ultima introduceva negli equilibri naturali modificazioni modeste, che si ristabilivano spontaneamente e in tempi brevi; la prima, invece, con la sua maggiore potenza, produce effetti irreversibili, rapidi e cumulativi. Le circostanze dell'agire umano si sono quindi trasformate, mettendo l'etica davanti a situazioni più complesse: diventa sempre più difficile, da una parte, identificare con chiarezza i nessi tra cause ed effetti, dall'altra, separare le conseguenze positive da quelle negative, tanto più che esse sono molteplici e talvolta imprevedibili, soprattutto sul lungo periodo.
La novità degli interventi della scienza e della tecnologia - anche per la loro connessione con gli interessi economici e le dinamiche industriali - riguarda aspetti non solo quantitativi (intensità e ampiezza), ma anche qualitativi: si interviene sulle molecole che trasmettono le informazioni nella materia vivente; si ottengono conoscenze attraverso la distruzione degli organismi su cui si svolge la ricerca, come nel caso degli embrioni da cui si ricavano cellule staminali; gli orizzonti temporali si dilatano fino a coinvolgere le generazioni future.
Le nostre società sono esposte a un nuovo tipo di rischio: non solo le conseguenze benefiche dell'azione scientifico-tecnologica, ma anche quelle minacciose, con esse spesso inestricabilmente congiunte, risultano difficilmente circoscrivibili nello spazio e nel tempo. Sono rischi senza frontiere, rispetto ai quali la società si sente vulnerabile. Si tratta allora di controllare il controllo che la scienza e la tecnica ci forniscono, ma che si mostra sempre più incompleto e parziale: si apre uno spazio di «non potere» e di «non sapere» nel quale le autorità pubbliche sono talvolta chiamate a decidere, anche in mancanza delle informazioni necessarie per stabilire l'effettiva presenza di rischi. Il PP, per quanto controverso nel suo significato e discusso nel suo statuto giuridico, intende offrire un riferimento per prendere provvedimenti in queste situazioni.

Versione «assolutista»

H. Jonas, preoccupato dagli imprevedibili e catastrofici rischi delle tecnologie dell'atomo e del gene, sostiene che occorre assumersi la responsabilità di impedire «lo scenario del peggio»: quando il rischio riguarda danni devastanti e diffusi, l'imperativo di «evitare la catastrofe» deve prevalere su ogni altra considerazione. Questa è una delle tre condizioni che vengono incluse nella versione detta «forte» o «assolutista» del PP. Le altre due condizioni riguardano la garanzia di un «rischio zero» e l'«inversione» dell'onere della prova (secondo cui non sono più coloro che temono il rischio a doverne dimostrare l'esistenza, ma coloro che potrebbero introdurlo a doverne provare l'inesistenza).
Ma queste condizioni, prese alla lettera e senza sfumature, non reggono a un'analisi serrata. Anzitutto, nel caso di previsioni future che poggiano su dati scientifici e su teorie ancora non sufficientemente messi alla prova, non è possibile individuare un unico scenario peggiore. La prefigurazione di scenari diversi, più o meno probabili, dipende dall'inventiva di coloro che li predispongono.
Per quanto riguarda il «rischio zero», poi, bisogna dire che a rigore di termini non esiste. Infatti, per il loro stesso statuto, i risultati delle scienze empiriche sono confutabili e rivedibili, quindi relativi, come indicano la storia e la filosofia della scienza. Ogni previsione che si basa su un tale sapere è affetta da un certo coefficiente di rischio, seppur minimo. Senza contare la molteplicità di elementi non scientificamente valutabili, perché fuori del campo di osservazione delle discipline interpellate, che pure introducono fattori di incertezza. Oltre a queste motivazioni teoriche, va ricordato che anche per ragioni pratiche non è possibile avvicinarsi al rischio zero: occorrerebbe un tale investimento di risorse nella prevenzione di rischi di ogni tipo che sarebbe fuori della disponibilità di qualunque potere pubblico. Ancora, questo modo di impostare il problema trascura gli effetti positivi da mettere sull'altro piatto della bilancia come conseguenza dell'azione rischiosa: infatti rinunciare ai rischi significa anche rinunciare ai vantaggi attesi dall'azione.
Circa la prova dell'innocuità, infine, ci si imbatte nella stessa difficoltà, ma rovesciata, di chi si oppone ad aspettare la prova certa dell'esistenza del rischio per prendere misure di prevenzione. Infatti, non è possibile dimostrare definitivamente e sul lungo periodo l'assenza del rischio, come del resto la sua presenza, per tutti i motivi teorici e pratici sopra menzionati. Richiamandosi a una «certezza scientifica assoluta» che non può esistere, anche la formulazione che ha segnato autorevolmente l'ingresso del PP in ambito internazionale si espone alle difficoltà sopra menzionate: «Al fine di proteggere l'ambiente, gli Stati applicheranno largamente, secondo le loro capacità, il metodo precauzionale. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure efficaci, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale» (Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo [Rio de Janeiro 1992], Principio 15 [traduzione nostra]).
L'interpretazione letterale della versione forte del PP, oltre a essere insostenibile teoricamente e impossibile praticamente, lo riduce a un principio di astensione. Essa porta quindi a risultati opposti alla finalità stessa del principio, che non è quella di bloccare ed escludere l'azione in condizioni di rischio non accertato, ma al contrario di dare criteri per intraprenderla. Senza contare che anche l'astenersi dall'agire può comportare dei rischi.

Versione «ragionevole»

Il PP va quindi interpretato come un criterio parziale, da integrare con altri criteri, per decidere se assumere, oppure no, il rischio probabile, ma non provato, associato a un'innovazione. Esso comporta anche il confronto tra una molteplicità di rischi, poiché un rischio evitato può produrne altri di diversa natura. Per es., si possono proibire le colture GM per contenere il rischio di danneggiare la biodiversità; ma così facendo ci si espone alla possibile comparsa di parassiti più aggressivi o a un maggiore uso di pesticidi, nocivi anche per gli uomini, richiesto da piante non GM. Il punto non è quindi di ridurre a zero il rischio di danno, ma di decidere quali siano i rischi compatibili con il grado di protezione e di sicurezza ritenuto accettabile dalla comunità e in quale modo assicurare l'equità della loro distribuzione. Ecco allora che il PP, nella sua versione «ragionevole» o «mitigata», indica l'esigenza di articolare scienza e politica, convocando diversi regimi di razionalità e una pluralità di discipline.
Proprio in questa linea si muove la Comunicazione della Commissione europea sul PP (2.2.2000). Un testo che si propone di esporre la comprensione della Commissione in proposito e di alimentare la riflessione in corso (cfr n. 2). Esso non ha una portata legislativa, né intende modificare il Trattato della Comunità Europea, in cui il PP compare nel quadro della tutela dell'ambiente (cfr art. 174,2).
Pur con un linguaggio che lascia intendere la possibilità di eliminare completamente il rischio (cosa che abbiamo visto essere impossibile) e che non fa cenno alla forza degli interessi economici in gioco e alle responsabilità, ma solo alle libertà e ai diritti, la Comunicazione si muove peraltro in una direzione che ci sembra condivisibile. Essa affronta «il dilemma di equilibrare le libertà e i diritti degli individui, delle industrie e delle organizzazioni con l'esigenza di ridurre o eliminare il rischio di effetti negativi per l'ambiente o per la salute» (n. 1). Si cerca di precisare in quali condizioni è conveniente ricorrere al PP per adottare misure adeguate, ritenendolo uno strumento essenziale delle proprie politiche, non solo ambientali ma anche sanitarie, in ordine a uno sviluppo durevole: il ricorso al PP è pertinente quando «le informazioni scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte e vi sono indicazioni che i possibili effetti sull'ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante possono essere potenzialmente pericolosi e incompatibili con il livello di protezione prescelto» (n. 1). Peraltro è anche importante evitare che vi si faccia appello in modo ingiustificato, sconfinando così in un protezionismo mascherato (cfr n. 2).
La Commissione distingue con chiarezza la valutazione del rischio, necessaria per una strategia della prudenza e fondata sul parere scientifico, dalla applicazione vera e propria del PP, che fa parte della gestione del rischio (cfr n. 5). Tale applicazione richiede una decisione politica - che scatta quando l'incertezza della valutazione lascia aperta la possibilità di un rischio superiore a quello prescelto - e comporta l'individuazione di misure adeguate.
La valutazione del rischio si basa su quattro elementi (cfr Allegato alla Comunicazione, III): identificazione del pericolo (gli agenti o le cause che possono avere effetti negativi); caratterizzazione del pericolo (la natura e la gravità degli effetti nocivi); valutazione dell'esposizione (la probabilità della esposizione o contaminazione effettiva); caratterizzazione del rischio (in cui convergono tutti gli elementi precedenti in una stima globale qualitativa e quantitativa). La Commissione dà la preferenza a una elevata tutela della sicurezza, poiché suggerisce, in caso di non conclusività dei dati, di optare per l'ipotesi più pessimista: meglio esagerare il rischio che sottovalutarlo.
Le misure da prendere, qualora si ritenga necessario agire, non consistono necessariamente in atti che producono effetti giuridici. Esse dovrebbero essere (cfr n. 6): proporzionali al livello di protezione prescelto, ammettendo la possibilità che si giunga talvolta fino al divieto totale; non discriminatorie, cioè «situazioni comparabili non devono essere trattate in modo diverso e [...] situazioni diverse non devono essere trattate nello stesso modo, a meno che non vi siano motivi oggettivi» (n. 6.3.2); basate su una ponderazione dei vantaggi e degli oneri - che includa l'analisi costi-benefici, senza tuttavia ridurvisi - derivanti dall'azione e dall'inazione; coerenti con misure già adottate in situazioni analoghe; soggette a revisioni, alla luce di nuove conoscenze che derivino anche da ricerche promosse ad hoc; contenenti indicazioni su chi è responsabile della produzione di prove scientifiche più complete, fino all'inversione dell'onere della prova per i prodotti ritenuti pericolosi.
Inoltre la Commissione incoraggia la trasparenza delle procedure e la partecipazione di tutte le parti interessate (cfr n. 6.2). Entrano in scena altri attori, rappresentanti della società civile e della cittadinanza, favorendo una nuova articolazione tra saperi specialistici e saperi profani. Attraverso la gestione dei rischi e delle crisi si annuncia così un nuovo assetto dei rapporti di potere: il fatto che i rischi diventino oggetto di dibattito pubblico costituisce un'occasione per ripensare le relazioni tra esperti, amministratori, politici e cittadini e tra le loro rispettive responsabilità. Di qui scaturisce, oltre che dal cambiamento della percezione del rischio nella società e dall'impegno per uno sviluppo che sia effettivamente equo e durevole, l'interesse suscitato da questi dibattiti.