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Dall'epidemia della «mucca pazza» all'«elettrosmog»,
alle colture geneticamente modificate (GM): in questi e altri casi
recenti si è sentito invocare il principio di precauzione (PP).
Il problema cui esso cerca di rispondere può essere formulato
nei termini utilizzati dal filosofo tedesco Hans Jonas. Egli insiste
sulla differenza tra tecnologia contemporanea e tecnica dei tempi
antichi. Quest'ultima introduceva negli equilibri naturali modificazioni
modeste, che si ristabilivano spontaneamente e in tempi brevi; la
prima, invece, con la sua maggiore potenza, produce effetti irreversibili,
rapidi e cumulativi. Le circostanze dell'agire umano si sono
quindi trasformate, mettendo l'etica davanti a situazioni più
complesse: diventa sempre più difficile, da una parte, identificare
con chiarezza i nessi tra cause ed effetti, dall'altra, separare
le conseguenze positive da quelle negative, tanto più che esse
sono molteplici e talvolta imprevedibili, soprattutto sul lungo periodo.
La novità degli interventi della scienza e della tecnologia
- anche per la loro connessione con gli interessi economici
e le dinamiche industriali - riguarda aspetti non solo quantitativi
(intensità e ampiezza), ma anche qualitativi: si interviene
sulle molecole che trasmettono le informazioni nella materia vivente;
si ottengono conoscenze attraverso la distruzione degli organismi
su cui si svolge la ricerca, come nel caso degli embrioni da cui si
ricavano cellule staminali; gli orizzonti temporali si dilatano fino
a coinvolgere le generazioni future.
Le nostre società sono esposte a un nuovo tipo di rischio:
non solo le conseguenze benefiche dell'azione scientifico-tecnologica,
ma anche quelle minacciose, con esse spesso inestricabilmente congiunte,
risultano difficilmente circoscrivibili nello spazio e nel tempo.
Sono rischi senza frontiere, rispetto ai quali la società si
sente vulnerabile. Si tratta allora di controllare il controllo che
la scienza e la tecnica ci forniscono, ma che si mostra sempre più
incompleto e parziale: si apre uno spazio di «non potere»
e di «non sapere» nel quale le autorità pubbliche
sono talvolta chiamate a decidere, anche in mancanza delle informazioni
necessarie per stabilire l'effettiva presenza di rischi. Il
PP, per quanto controverso nel suo significato e discusso nel suo
statuto giuridico, intende offrire un riferimento per prendere provvedimenti
in queste situazioni.
Versione «assolutista»
H. Jonas, preoccupato dagli imprevedibili e catastrofici rischi delle
tecnologie dell'atomo e del gene, sostiene che occorre assumersi
la responsabilità di impedire «lo scenario del peggio»:
quando il rischio riguarda danni devastanti e diffusi, l'imperativo
di «evitare la catastrofe» deve prevalere su ogni altra
considerazione. Questa è una delle tre condizioni che vengono
incluse nella versione detta «forte» o «assolutista»
del PP. Le altre due condizioni riguardano la garanzia di un «rischio
zero» e l'«inversione» dell'onere della
prova (secondo cui non sono più coloro che temono il rischio
a doverne dimostrare l'esistenza, ma coloro che potrebbero introdurlo
a doverne provare l'inesistenza).
Ma queste condizioni, prese alla lettera e senza sfumature, non reggono
a un'analisi serrata. Anzitutto, nel caso di previsioni future
che poggiano su dati scientifici e su teorie ancora non sufficientemente
messi alla prova, non è possibile individuare un unico scenario
peggiore. La prefigurazione di scenari diversi, più o meno
probabili, dipende dall'inventiva di coloro che li predispongono.
Per quanto riguarda il «rischio zero», poi, bisogna dire
che a rigore di termini non esiste. Infatti, per il loro stesso statuto,
i risultati delle scienze empiriche sono confutabili e rivedibili,
quindi relativi, come indicano la storia e la filosofia della scienza.
Ogni previsione che si basa su un tale sapere è affetta da
un certo coefficiente di rischio, seppur minimo. Senza contare la
molteplicità di elementi non scientificamente valutabili, perché
fuori del campo di osservazione delle discipline interpellate, che
pure introducono fattori di incertezza. Oltre a queste motivazioni
teoriche, va ricordato che anche per ragioni pratiche non è
possibile avvicinarsi al rischio zero: occorrerebbe un tale investimento
di risorse nella prevenzione di rischi di ogni tipo che sarebbe fuori
della disponibilità di qualunque potere pubblico. Ancora, questo
modo di impostare il problema trascura gli effetti positivi da mettere
sull'altro piatto della bilancia come conseguenza dell'azione
rischiosa: infatti rinunciare ai rischi significa anche rinunciare
ai vantaggi attesi dall'azione.
Circa la prova dell'innocuità, infine, ci si imbatte
nella stessa difficoltà, ma rovesciata, di chi si oppone ad
aspettare la prova certa dell'esistenza del rischio per prendere
misure di prevenzione. Infatti, non è possibile dimostrare
definitivamente e sul lungo periodo l'assenza del rischio, come
del resto la sua presenza, per tutti i motivi teorici e pratici sopra
menzionati. Richiamandosi a una «certezza scientifica assoluta»
che non può esistere, anche la formulazione che ha segnato
autorevolmente l'ingresso del PP in ambito internazionale si
espone alle difficoltà sopra menzionate: «Al fine di
proteggere l'ambiente, gli Stati applicheranno largamente, secondo
le loro capacità, il metodo precauzionale. In caso di rischio
di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica
assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione
di misure efficaci, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire
il degrado ambientale» (Dichiarazione
della Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo
[Rio de Janeiro 1992], Principio 15 [traduzione nostra]).
L'interpretazione letterale della versione forte del PP, oltre
a essere insostenibile teoricamente e impossibile praticamente, lo
riduce a un principio di astensione. Essa porta quindi a risultati
opposti alla finalità stessa del principio, che non è
quella di bloccare ed escludere l'azione in condizioni di rischio
non accertato, ma al contrario di dare criteri per intraprenderla.
Senza contare che anche l'astenersi dall'agire può
comportare dei rischi.
Versione «ragionevole»
Il PP va quindi interpretato come un criterio parziale, da integrare
con altri criteri, per decidere se assumere, oppure no, il rischio
probabile, ma non provato, associato a un'innovazione. Esso
comporta anche il confronto tra una molteplicità di rischi,
poiché un rischio evitato può produrne altri di diversa
natura. Per es., si possono proibire le colture GM per contenere il
rischio di danneggiare la biodiversità; ma così facendo
ci si espone alla possibile comparsa di parassiti più aggressivi
o a un maggiore uso di pesticidi, nocivi anche per gli uomini, richiesto
da piante non GM. Il punto non è quindi di ridurre a zero il
rischio di danno, ma di decidere quali siano i rischi compatibili
con il grado di protezione e di sicurezza ritenuto accettabile dalla
comunità e in quale modo assicurare l'equità della
loro distribuzione. Ecco allora che il PP, nella sua versione «ragionevole»
o «mitigata», indica l'esigenza di articolare scienza
e politica, convocando diversi regimi di razionalità e una
pluralità di discipline.
Proprio in questa linea si muove la Comunicazione
della Commissione europea sul PP (2.2.2000). Un testo che si propone
di esporre la comprensione della Commissione in proposito e di alimentare
la riflessione in corso (cfr n. 2). Esso non ha una portata legislativa,
né intende modificare il Trattato della Comunità Europea,
in cui il PP compare nel quadro della tutela dell'ambiente (cfr
art. 174,2).
Pur con un linguaggio che lascia intendere la possibilità di
eliminare completamente il rischio (cosa che abbiamo visto essere
impossibile) e che non fa cenno alla forza degli interessi economici
in gioco e alle responsabilità, ma solo alle libertà
e ai diritti, la Comunicazione si muove
peraltro in una direzione che ci sembra condivisibile. Essa affronta
«il dilemma di equilibrare le libertà e i diritti degli
individui, delle industrie e delle organizzazioni con l'esigenza
di ridurre o eliminare il rischio di effetti negativi per l'ambiente
o per la salute» (n. 1). Si cerca di precisare in quali condizioni
è conveniente ricorrere al PP per adottare misure adeguate,
ritenendolo uno strumento essenziale delle proprie politiche, non
solo ambientali ma anche sanitarie, in ordine a uno sviluppo durevole:
il ricorso al PP è pertinente quando «le informazioni
scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte e vi sono
indicazioni che i possibili effetti sull'ambiente e sulla salute
degli esseri umani, degli animali e delle piante possono essere potenzialmente
pericolosi e incompatibili con il livello di protezione prescelto»
(n. 1). Peraltro è anche importante evitare che vi si faccia
appello in modo ingiustificato, sconfinando così in un protezionismo
mascherato (cfr n. 2).
La Commissione distingue con chiarezza la valutazione del rischio,
necessaria per una strategia della prudenza e fondata sul parere scientifico,
dalla applicazione vera e propria del PP, che fa parte della gestione
del rischio (cfr n. 5). Tale applicazione richiede una decisione politica
- che scatta quando l'incertezza della valutazione lascia
aperta la possibilità di un rischio superiore a quello prescelto
- e comporta l'individuazione di misure adeguate.
La valutazione del rischio si basa su quattro elementi (cfr Allegato
alla Comunicazione, III): identificazione del pericolo (gli
agenti o le cause che possono avere effetti negativi); caratterizzazione
del pericolo (la natura e la gravità degli effetti nocivi);
valutazione dell'esposizione (la probabilità della esposizione
o contaminazione effettiva); caratterizzazione del rischio (in cui
convergono tutti gli elementi precedenti in una stima globale qualitativa
e quantitativa). La Commissione dà la preferenza a una elevata
tutela della sicurezza, poiché suggerisce, in caso di non conclusività
dei dati, di optare per l'ipotesi più pessimista: meglio
esagerare il rischio che sottovalutarlo.
Le misure da prendere, qualora si ritenga necessario agire, non consistono
necessariamente in atti che producono effetti giuridici. Esse dovrebbero
essere (cfr n. 6): proporzionali al livello di protezione prescelto,
ammettendo la possibilità che si giunga talvolta fino al divieto
totale; non discriminatorie, cioè «situazioni comparabili
non devono essere trattate in modo diverso e [...] situazioni
diverse non devono essere trattate nello stesso modo, a meno che non
vi siano motivi oggettivi» (n. 6.3.2); basate su una ponderazione
dei vantaggi e degli oneri - che includa l'analisi costi-benefici,
senza tuttavia ridurvisi - derivanti dall'azione e dall'inazione;
coerenti con misure già adottate in situazioni analoghe; soggette
a revisioni, alla luce di nuove conoscenze che derivino anche da ricerche
promosse ad hoc; contenenti indicazioni
su chi è responsabile della produzione di prove scientifiche
più complete, fino all'inversione dell'onere della
prova per i prodotti ritenuti pericolosi.
Inoltre la Commissione incoraggia la trasparenza delle procedure e
la partecipazione di tutte le parti interessate (cfr n. 6.2). Entrano
in scena altri attori, rappresentanti della società civile
e della cittadinanza, favorendo una nuova articolazione tra saperi
specialistici e saperi profani. Attraverso la gestione dei rischi
e delle crisi si annuncia così un nuovo assetto dei rapporti
di potere: il fatto che i rischi diventino oggetto di dibattito pubblico
costituisce un'occasione per ripensare le relazioni tra esperti,
amministratori, politici e cittadini e tra le loro rispettive responsabilità.
Di qui scaturisce, oltre che dal cambiamento della percezione del
rischio nella società e dall'impegno per uno sviluppo
che sia effettivamente equo e durevole, l'interesse suscitato
da questi dibattiti.
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